Sentenza 10 luglio 1999
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione alla stima della indennità di espropriazione, l'esistenza del decreto di esproprio costituisce una condizione dell'azione. Pertanto, ove tale decreto sia stato emesso dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, ipotesi nella quale esso deve essere considerato inesistente, in quanto emesso in carenza di potere , va esclusa la proponibilità della opposizione alla indennità. Peraltro, la tardiva emissione del decreto di cui si tratta non incide sulla legittimità della occupazione, disposta ed intervenuta in costanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che non rimane esclusa, in detta ipotesi, la possibilità di richiedere la determinazione della indennità di legittima occupazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7256 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. relatore
Dott. Ugo VITRONE Consigliere
Dott. Mario CICALA Consigliere
Dott. Fabrizio FORTE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
OL RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo Bignami 14, presso l'avv. Pietro Serpe, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Walter Pinna giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE SASSARI PREDDA NIEDDA, in persona del legale rappresentante NI RI PE, elettivamente domiciliato in Roma, pza Cavour 10, presso l'avv. Federico Barucco, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bassu del foro di Sassari giusta delega in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari n. 31 del 17.01/14.2.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/2/99 dal relatore Cons. G. Cappuccio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del I^ motivo e l'accoglimento del II^ motivo;
Svolgimento del processo
Con sentenza 17.1/14.2.97 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari dichiarava improponibile la domanda di determinazione dell'indennità di esproprio proposta da suor RI PO nei confronti del Consorzio per la zona industriale regionale Predda Niedda. Spese compensate.
Secondo quanto espone la sentenza, il decreto d'esproprio era stato pronunciato il 21/3/91, ben oltre il quinquennio, quindi, dalla data dell'occupazione d'urgenza, avvenuta il 21/11/84. Ne discendeva che la PO non poteva impugnare la determinazione dell'indennità d'esproprio, effettuata illegalmente ed al di fuori di un valido procedimento ablativo, e neppure chiedere la determinazione dell'indennità di legittima occupazione, salvi gli eventuali diritti di risarcimento del danno da cessione invertita. Con ricorso notificato il 10/9/97 e depositato il 20/9/97 la PO proponeva, contro la richiamata sentenza, due motivi di censura. Si costituiva il Consorzio con controricorso che risulta notificato il 24/10/97 e quindi oltre venti giorni dopo il deposito del ricorso. Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso si sostiene la violazione dell'art. 198 della legge 865/71 e del principi generali in tema di espropriazione;
la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Censura la ricorrente l'affermazione dell'intervenuta accessione invertita senza previo controllo dell'irreversibile trasformazione e sulla sola base della tardività del decreto d'esproprio, da sola insufficiente a precludere l'opposizione alla stima. Irrilevante, poi, la circostanza che stragiudizialmente fosse stato richiesto il risarcimento danni al Consorzio.
Col secondo motivo di ricorso, si sostiene la violazione dell'art. 20 della legge 865/71; la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n.3 cpc. Poiché opposizione alla stima di esproprio ed opposizione alla stima di occupazione costituiscono due domande autonome, l'asserita improponibilità della opposizione alla stima dell'indennità non ostava all'esame della domanda di indennità di occupazione proponibile - dopo la decisione 470/90 della Corte costituzionale - anche in assenza di stima definitiva. Pertanto, previo accertamento della tempestività dell'opposizione, la Corte avrebbe dovuto determinare almeno l'indennità di occupazione.
È stato ripetutamente affermato dalla Cassazione ( 147/98; 8740/97;
8555/94; 514/91; 2115/90; 5139/89) che l'esistenza del decreto d'esproprio costituisce una condizione dell'azione di opposizione alla stima.
E, nella vicenda in esame, il decreto d'esproprio risultava inesistente, per le ragioni espresse dalla sentenza impugnata e non contestate dalla ricorrente: in effetti, il decreto emesso dopo la scadenza del termine di occupazione legittima è inesistente, perché emesso in carenza di potere, in quanto l'apprezzamento della pubblica utilità dell'opera esaurisce i suoi effetti con la scadenza dell'occupazione legittima.
Poiché non vi è questione, nella vicenda configurata dalla sentenza impugnata e dalla ricorrente, di proroghe ex lege ed automatiche, è stata pertanto giustamente esclusa, dalla sentenza impugnata, la proponibilità della opposizione all'indennità di esproprio. Il compimento di opere di irreversibile trasformazione del terreno costituisce una ulteriore condizione, necessaria - insieme alla scadenza del termine finale d'occupazione - per il verificarsi dell'accessione invertita, ma non occorre che sussista per proporre, dinanzi al giudice naturalmente competente, la pretesa restitutoria o risarcitoria che compete al proprietario. Era quindi del tutto inutile, ai fini della declaratoria di improponibilità dell'opposizione alla stima dell'indennità d'esproprio quel controllo tecnico la cui omissione viene censurata dalla ricorrente come errore di diritto e vizio in procedendo della impugnata sentenza..
Il primo motivo di impugnazione deve quindi essere respinto. Va invece accolto il secondo motivo di censura perché la tardiva emissione del decreto di esproprio non incide sulla legittimità della occupazione, disposta ed intervenuta in costanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e, poiché l'art. 20 della legge 865/71 affida la opposizione alla indennità d'occupazione alla competenza della Corte d'appello in unico grado, la sentenza impugnata va cassata sul punto e rimessa ad altra sezione della C.d.A. di Cagliari che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1999