Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
5 0 4446 /03 C.C. 6PP14 E N IO 6 8 Z tto imposta di regist♥ 19 A R.G. 11848/2000 Udienza / R 4 RIAN NOME DEL POPOLO ITALIANO IST 6/ . 2 G N . REPUBBLICA ITALIANA E .R R .P B D A L. D L L E A TA E D . T I B IBU S N A N SE E T TR S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 1 I 3 A 1 IA . TER N 4o410153 SEZIONE TRIBUTARIA A M composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ugo Riggio Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Consigliere Dott. Antonino Di Blasi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 69914 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale L dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
Industria Precompressi Vibrati s.p.a. e Tecnostrutture s.r.l., in personadei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Bergamo 3, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Mancuso, che le rappresenta e difende per procura in calce ai relativi controricorsi -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 31, n. 21/31/1999, del 22.3/16.6.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
3597 1 Udito l'avvocato dello Stato De Bellis per l'Amministrazione finanziaria e l'avv. Mancuso per le contribuenti;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo In data 15 dicembre 1995 l'Ufficio del registro di Torino notificava alla Industria Precompressi Vibrati s.p.a. e alla Tecnostrutture s.r.l. un atto con il quale si invitavano le medesime a sottoporre a registrazione la "convenzione" di cessione di azienda e si procedeva alla liquidazione dell'imposta proporzionale del 3%, pari a lire 12.000.000, determinata sul valore complessivo di L. 400.000.000 (di cui lire 335.000.000 per attrezzature e L. 65.000.000 per avviamento), oltre a pene pecuniarie per L 12.000.000 e interessi moratori per L.
1.440.000. Tale atto traeva origine dalle conclusioni cui era pervenuto l'Ufficio IVA di Torino, esplicitate nel processo verbale di constatazione e avviso di rettifica n. 603602 del 20.10.1995, atto impositivo dal quale era sorto il contenzioso di cui si è detto sopra concernente le due cessioni di beni effettuate dalla società Tecnostrutture s.r.l. alla Industria Precompressi Vibrati S.p.A.. Le due società impugnavano avanti la Commissione Tributaria di 1° grado di Torino il predetto atto, chiedendone l'annullamento. Con sentenze nn. 55/03/97 e 56/03/1997 del 7.04/14.08.1997 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino respingeva i ricorsi, condannando le s ricorrenti al pagamento delle spese di lite. Con distinti atti appello la società Industria Precompressi Vibrati e la società Tecnostrutture impugnavano le decisioni emesse nei loro confronti. Riuniti due procedimenti, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 21/31/99 del 22.03/16.06.1999, riformava le decisioni di primo grado e dichiarava illegittimo l'avviso di rettifica dell'Ufficio del registro di Torino, compensando fra le parti le spese dei due gradi. 2 Assumeva il giudice di appello che ai fini dell'accertamento della sussistenza di una cessione di azienda "va verificata l'idoneità dell'organizzazione dei beni trasferiti ad assicurare produttività,e cioè l'idoneità che distingue il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa dalla somma dei beni stessi;
... tale verifica non é(ra) stata eseguita dagli accertatori, né emerge(va) dalle risultanze di cui al processo di primo grado”. Avverso tale decisione l'Amministrazione finanziaria dello Stato propone ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2555 c.c. e dell'art. 2, comma 3, lettera b) del d.p.r. n. 633/1972, il difetto di motivazione e l'omesso esame su un punto decisivo della controversia;
in relazione agli artt. 62 del d. lgs. n. 546/1992 e 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. Resistono con controricorso le due società. Motivi della decisione 1. Deduce l'Amministrazione ricorrente che emergeva dalle fatture in atti che la s.r.l. Tecnostrutture aveva ceduto tutti beni esistenti presso lo stabilimento di Caselette, Corso Susa n. 332. Risultava altresì dall'informativa acquisita presso la camera di commercio che in data 1.9.1993 la società cedente aveva dichiarato la cessazione di ogni attività presso detto stabilimento;
per converso, in pari data l'acquirente Industria Precompressi Vibrati aveva dichiarato l'apertura dell'attività presso lo stesso stabilimento. Anche tali circostanze non erano oggetto di حمد contestazione. La presenza sul posto dei beni acquistati dopo oltre due anni dall'inizio dell'attività produttiva dimostrava che il precedente stabilimento era stato mantenuto in funzione;
ciò non era avvenuto per l'inamovibilità di alcuni beni (come sostenuto dalla contribuente), posto che in esso, a seguito dell'acquisizione dell'intero complesso e di tutti gli impianti già appartenenti alla s.r.l. Tecnostrutture, si svolgeva stabilmente e compiutamente, come dichiarato dall'interessata alla camera di commercio, l'attività produttiva della Industria Precompressi Vibrati. 3 Di nessuna rilevanza si dimostrava, poi, l'argomentazione della contribuente per cui lo stato di liquidazione in cui si trovava la società cedente avrebbe reso impraticabile la cessione dell'azienda, ciò sia perché lo stato di liquidazione risultava essere stato deliberato dopo la cessione dei beni, sia perché nulla in astratto impediva che, anche se in stato di liquidazione o in data immediatamente precedente, il legale rappresentante trovasse conveniente procedere alla cessione dell'azienda e ravvisasse in essa piuttosto che nella vendita dei singoli beni un vantaggio economico. L'Amministrazione ricorrente evidenzia, infine, che l'elemento caratterizzante dell'azienda era la combinazione dei diversi beni in un unitario complesso volto a perseguire un'unica destinazione economica;
e che nel caso di specie non era contestata la potenzialità produttiva dei beni ceduti nel loro complesso né prima né dopo la cessione.
2. Le società Industria Precompressi Vibrati e Tecnostrutture deducono, previa istanza di riunione dei processi, l'inammissibilità del ricorso dell'Amministrazione perché volto ad ottenere in sede di legittimità un riesame di merito delle risultanze processuali. In particolare il giudizio di complementarietà dei beni nel quadro della loro complessiva organizzazione finalizzata alla produzione, era un giudizio di fatto, sottratto al giudice di legittimità perché congruamente motivato e immune da vizi. Il ricorso era poi anche infondato in quanto non era vero che dal verbale di constatazione emergeva che la società Tecnostrutture aveva ceduto in un unico contesto tutti i beni esistenti presso lo stabilimento di Caselette. Al contrario, nulla di simile si diceva nel verbale, ma solamente che la Tecnostrutture aveva ceduto alcuni beni e non tutti quelli esistenti presso lo stabilimento. Non vi era poi alcuna prova che la presenza della società acquirente nello stabilimento della società Tecnostrutture si era protratta per oltre due anni. L'onere probatorio a carico dell'Amministrazione non poteva poi ritenersi assolto per il mero silenzio delle contribuenti su alcune circostanze né con riferimento a difese delle stesse non contenenti ammissioni sui fatti di causa. 4 3. L'istanza di riunione del presente procedimento a quello R.G. n. 12143/1999 ( per il quale vi è stata trattazione in questa stessa udienza) non può essere accolta. Non si verte in tema di impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza, sicché la riunione non é obbligatoria ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. D'altra parte, non si ravvisano motivi di opportunità per la loro riunione, peraltro neppure prospettati dalle società ricorrenti. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria non merita poi accoglimento. La ricorrente deduce una serie di questioni di merito volte a dimostrare che la cessione di cui si controverte non riguardava singoli beni ma l'azienda della s.r.l. Tecnostrutture nel suo complesso, di guisa che i due atti di cessione sarebbero soggette all'imposta proporzionale di registro e non all'I, V.A.. L'assunto della ricorrente si traduce in censure, precluse in sede di legittimità, su accertamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso la valutazione delle prove. D'altra parte, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria aveva l'onere di dedurre di avere già proposto le suindicate questioni e indicare in quali atti le aveva proposta;
in difetto di tali specificazioni, considerato anche che le contribuenti contestano nei rispettivi controricorsi la veridicità delle asserzioni in fatto della controparte, le deduzioni appaiono nuove e quindi inammissibili. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 9.10.2002 Il Consigliere est. Il Presidente logo deiggin Erfurter Ашовь сло Oggi 26 MOD 2003 Айльсних 5