Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2023, n. 21462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21462 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OV TI nato il [...] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n.173, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal difensore di PO IS avverso la sentenza emessa dalla medesima Corte territoriale il 3/12/2021, a conferma di quella del Tribunale di Firenze del 19/12/2019, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno di arresto ed euro 4.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 bis d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Firenze il 12 dicembre 2017. 2. IS PO propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art.606, comma 1 lett.b), e dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.. Secondo la difesa, il provvedimento impugnato viola le predette norme in quanto, nel caso di ricorso per cassazione, la cancelleria ha l'onere di formare un separato fascicolo allegato al ricorso nel quale deve essere inserita copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, qualora tale copia non sia già contenuta negli atti trasmessi. Tale norma comporta per il difensore un mero onere di indicazione degli atti necessari alla decisione del ricorso per cui ciò che rende formalmente valido il ricorso è l'indicazione degli atti sui quali si fonda, non anche la loro allegazione. L'art. 165 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., si assume, non è derogato dall'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n.173. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio ritiene il ricorso infondato.
2. Va in primo luogo osservato che l'art.24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, n.173 prevede che' «Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici».
2.1. La legge di conversione ha aggiunto, nel corpo dell'art.24, i commi da 6-bis a 6-undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione. Più precisamente, l'art. 24, comma 6-bis, decreto cit. stabilisce che «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita' all'originale».
2.2. Questa disciplina, come evidenziato anche dalla rubrica del d.l. n. 137 del 2020, è volta a semplificare le modalità di deposito degli atti in conseguenza del diffondersi della pandemia e della conseguente necessità di contenere l'emergenza sanitaria in corso, ricorrendo a un sistema di dematerializzazione del deposito degli atti del processo penale, anche se d'impugnazione.
2.3. In tale contesto di disciplina il legislatore, all'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, ha previsto alcune cause di inammissibilità, relative all'impugnazione proposta al di fuori degli schemi legali delineati, che si aggiungono a quelle stabilite in via generale dall'art.591 cod. proc. pen., fatte espressamente salve. Secondo tale disposizione, l'atto di impugnazione presentato in via telematica è inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis, non sono sottoscritte digitalnnente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309 cod.proc.pen., comma 7, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4. 2.4. Ai sensi del successivo comma 6-septies, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato rilevare i casi di inammissibilità di cui sopra e dichiararlo con ordinanza.
3. La Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, ha indicato quale causa d'inammissibilità dell'impugnazione l'omessa sottoscrizione digitale che il difensore deve apporre per conformità all'originale alle copie informatiche per immagine degli allegati, correttamente applicando la regola dettata dall'art.24, comma 6-sexies, lett.b), decreto cit.
3.1. L'assunto difensivo, secondo il quale l'art. 24, comma 6-sexies, decreto cit. non ha efficacia derogatoria rispetto a quanto previsto dall'art. 165 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. in caso di ricorso per cassazione, seppure suggestiva, non è conferente al caso in esame. Secondo il tenore letterale della norma della quale si invoca l'applicazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è tenuta a inserire in separato fascicolo allegato al ricorso copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; l'invio alla Corte di Cassazione di copia degli atti indicati nel ricorso è dovuta qualora tale copia non sia «già contenuta negli atti trasmessi». Va, tuttavia, evidenziato che la stessa norma prevede anche la disposizione secondo la quale la cancelleria «deve fare attestazione della mancanza di tali atti»; l'attestazione è, con evidenza, funzionale a consentire al giudice dell'impugnazione di valutare l'autosufficienza del ricorso.
3.2. La giurisprudenza della Corte di legittimità ha infatti ritenuto che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trovi applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep.2021, Cossu, Rv. 280419 - 01).
4. Occorre, ora, chiedersi come si concili la causa d'inammissibilità prevista dall'art.24, comma 6-sexies, lett.b) decreto n.137/2020 con la disposizione da ultimo menzionata. Ove, infatti, si ritenesse che la più recente disciplina abbia introdotto a carico del difensore, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, un onere di allegazione degli atti indicati nel ricorso, dovrebbe ritenersi sic et simpliciter inammissibile il ricorso al quale tali atti non siano allegati. L'inammissibilità sarebbe pronunciata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, senza alcuna necessità per la cancelleria di provvedere a trasmettere al giudice dell'impugnazione gli atti che, sebbene indicati nel ricorso, non siano stati ad esso allegati.
4.1. In alternativa, ed è questa l'interpretazione che il Collegio ritiene conforme alla lettera della legge in aggiunta alle argomentazioni espresse circa l'essenzialità dell'allegato in precedenti pronunce, sulla quale il ricorso peraltro tace difettando di specificità sul punto, (Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, M., Rv. 283936 - 01, Sez.4, n.43747 del 25/11/2021, Policioro, n.m.), è da escludere che l'art.24, comma 6-bis, d.l. n.137/2020 abbia introdotto quale causa d'inammissibilità, tra quelle che ai sensi dell'art.24, comma 6-sexies, d.l. n.137/2020 può pronunciare il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'omessa allegazione degli atti al ricorso. In caso di deposito informatico del ricorso senza allegati, fermo restando il giudizio di ammissibilità del ricorso spettante al giudice dell'impugnazione in ossequio al principio di autosufficienza, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ove siano rispettati gli altri requisiti di ammissibilità dell'impugnazione previsti dall'art.24, comma 6-sexies, d.l. n.137/2020, provvederà ai sensi dell'art.165 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. a trasmettere gli atti al giudice dell'impugnazione.
4.2. In altre parole, la disciplina del deposito degli atti in forma digitale ha introdotto quale causa di inammissibilità che può essere dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento l'omessa apposizione della firma digitale, con attestazione di conformità all'originale, alle copie in formato immagine degli atti che il difensore intenda allegare al ricorso, ma non impone tale allegazione a pena d'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.24, comma 6-sexies, decreto cit.. La lettera della legge è chiara nel senso che la nuova disciplina ha introdotto casi di inammissibilità, la cui verifica spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 591 cod. proc. pen.; casi ulteriori che, non derogando alla disciplina previgente, la integrano.
5. La censura proposta è, dunque, inconferente in quanto, nel caso in esame, la norma di riferimento era l'art.24, comma 6-sexies, d.l. n.137/2020, correttamente applicata dal giudice a quo, posto che il difensore ha allegato al ricorso gli atti in esso indicati omettendo di attestarne con firma digitale la conformità all'originale. Essendo prevista una espressa causa di inammissibilità del ricorso in casi del genere, non si sarebbe potuto fare applicazione della disciplina dettata dall'art.165 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. perché, dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi dell'art,24, comma 6-septies, decreto cit., neppure si sarebbe attivato l'ulteriore atto di procedura consistente nella trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, anche a norma dell'art.165 bis, comma 2, cit. la possibilità per il difensore di omettere l'allegazione di atti indicati nell'atto di impugnazione è consentita con esclusivo riferimento agli atti a sostegno del motivo di ricorso previsto dall'art. 606, comma lett.e), cod. proc. pen. Risulta, anche in tal caso, impregiudicata la possibilità per il giudice dell'impugnazione di dichiarare il ricorso inammissibile, posto che, secondo un principio interpretativo ripetuto nella giurisprudenza della Corte di legittimità, la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel testo novellato ad opera dalla legge n. 46 del 2006, pone a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca «individuazione» e di specifica «rappresentazione» degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta;
tale onere può essere soddisfatto nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di Cassazione ad una lettura totale degli atti (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01; Sez. 3, n.2039 del 02/02/2018, dep.2019, Papini, Rv. 274816 - 07; Sez. 4, Sentenza n. 3360 del 16/12/2009, dep. 2010, Mutti, Rv. 246499 - 01).
6. Conclusivamente, la censura non coglie nel segna laddove sostiene l'applicabilità al caso concreto della disciplina dettata dall'art.165 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. posto che, nel caso concreto, un problema di trasmissione di atti al giudice dell'impugnazione neppure si sarebbe posto, sussistendo una causa d'inammissibilità che poteva e doveva essere dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento. Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Rige