Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 525
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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Massime2

La decisività delle circostanze oggetto del giuramento suppletorio va apprezzata in relazione al carattere complementare e sussidiario del mezzo di prova di cui si tratta e quindi in relazione al materiale probatorio già acquisito.

In tema di giuramento suppletorio, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736 n. 2 cod. civ. sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 102 Cost., sia sotto il profilo della disparità di trattamento determinata dal potere, attribuito al giudice, di scegliere, in modo sottratto ad ogni controllo, tra il ricorso alla regola di giudizio e il deferimento del giuramento suppletorio ad una delle parti in contesa, anche disattendendo il principio dell'onere probatorio, sia sotto il profilo della preclusione alla parte, dopo la prestazione del giuramento, di produrre nuove prove. Invero, la situazione processuale in cui il giudice deferisce il giuramento suppletorio e quella in cui la causa sia decisa sulla base della regola di giudizio non sono eguali ed i poteri istruttori conferiti al giudice non impediscono in via generale l'operatività del principio dell'onere della prova come regola di giudizio, ne' la scelta motivata del giudice - che deve indicare perché sussiste la "semiplena probatio", perché ritiene di ricorrere al potere officioso e perché ritiene di deferire il giuramento ad una o all'altra parte - è libera, ben potendo essere sottoposta a controllo da parte dello stesso giudice, del giudice d'appello o in sede di legittimità. Inoltre, la parte diversa da quella alla quale è deferito il giuramento può contestare nello stesso processo il carattere decisivo delle circostanze che hanno formato oggetto del giuramento e, in caso di falso giuramento, esercitare i propri poteri nel processo penale e ricorrere, in ultima analisi, alla tutela risarcitoria.

Commentario1

  • 1Giuramento suppletorio
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2749 del 27 marzo 1996 «Il deferimento del giuramento suppletorio è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, che è tale se, nel ritenere non raggiunta la prova semipiena della domanda o...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1036 del 16 gennaio 2009 «...dell'onere della società di provare il valore della quota; di fronte all'inadempimento dell'obbligo di rendiconto, il giudice può deferire ai soci-amministratori il giuramento suppletorio per la determinazione del "quantum debeatur".» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3976 del 25 agosto 1978 «L'art. 2736 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 525
Data del deposito : 15 gennaio 2003

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