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Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12641 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, FABIOLA FURNARI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12641 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 10/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 settembre 2025, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto ID DI responsabile del delitto continuato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento (nella fattispecie in esame, carta bancomat), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 598 bis, cod. proc pen., 24, e 111 Cost., nonché nullità assoluta della sentenza gravata ai sensi dell'art. 179, comma 1, del codice di rito. Premette la difesa che, in previsione dell'udienza del 24 settembre 2025 - fissata per le h. 09.45, e per cui era stata avanzata rituale richiesta di trattazione orale - l'Avv. Delitala inviava, tramite p.e.c. del 23 settembre 2025, h. 15.16, una comunicazione alla cancelleria della Corte territoriale, con cui, in previsione di possibili ritardi dei trasporti aerei (il difensore muoveva da Cagliari), si chiedeva di differire la discussione della causa a fine udienza. Giunto in udienza alle 10.50, il difensore apprendeva che la causa era stata decisa, con nomina di un difensore d'ufficio. Ciononostante, il presidente del Collegio acconsentiva alla riapertura del verbale, dando atto della presenza del difensore di fiducia;
veniva però imposto al difensore di limitare la propria esposizione al mero rinvio alle conclusioni espresse nell'atto di appello, redatto, peraltro, dal precedente difensore di fiducia. Dal che è derivata lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, con cui si è chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, perché aspecifico, eludendo la difesa il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione della sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1 ---e'-i' Ove si pongano a confronto la doglianza in esame, il provvedimento impugnato, nonché gli atti processuali (il cui esame è consentito a questa Corte, data la natura processuale dell'eccezione sollevata;
sul punto, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 — 01), deve ritenersi che, nel caso in scrutinio, la Corte d'appello non abbia affatto travalicato i poteri di direzione e gestione dell'udienza spettanti al presidente di un collegio, che la legge (ex artt. 47 ter e 47 quater r. d. del 30.1.1941 n. 12, così come introdotti dal d.lgs. 19.2.1998 n. 51 e modificati in parte dall'art. 3 del d.Lgs.
4.5.1999 n. 138) affida a quest'ultimo. Nel complesso, la Corte territoriale ha operato buon governo del principio secondo cui «ogni potere di disciplina, organizzazione e gestione dell'udienza spetti esclusivamente al Presidente del Collegio giudicante» (cfr. Sez. 6, n. 41246 del 26/04/2019, Baldini, Rv. 277195 — 01). Le circostanze indicate dalla difesa non possono essere fondatamente addotte per lamentare una violazione del diritto di difesa, risultando efficacemente disattese dalla Corte distrettuale, che ha dato conto, in motivazione, della richiesta di differimento d'orario inviata dal difensore il giorno prima dell'udienza, evidenziandone, con argomentazioni logiche, la tardività. In motivazione, è infatti rimarcato che il ricorrente avrebbe dovuto evitare di inviare la propria richiesta nel pomeriggio dell'ultimo giorno utile a tal fine, avendo egli saputo per tempo della fissazione dell'udienza; avrebbe potuto, inoltre, contattare telefonicamente la cancelleria, pur dopo aver scritto, per sincerarsi che la richiesta fosse stata portata a conoscenza del presidente del collegio. In altri termini, come osservato in motivazione, non risulta che la difesa abbia avuto cura di assicurarsi che l'istanza, imprudentemente inviata non soltanto il giorno precedente la celebrazione dell'udienza, ma anche in orario (15.16) non necessariamente compatibile con l'apertura degli uffici di cancelleria (sul punto, con riferimento a una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, ma con principio estensibile al caso in esame per quel che ha riguardo all'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo della comunicazione e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, v. Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, dep. 2014, Stucchi, Rv. 258526 - 01) fosse giunta a conoscenza del presidente del collegio. Si è, infine, sottolineata, non irragionevolmente, la mancata ricorrenza dell'impossibilità assoluta, per il difensore, a comparire in udienza nell'orario indicato, posto che quest'ultimo, avrebbe ben potuto recarsi a Torino la sera precedente il giorno d'udienza. 2 Ciononostante, la Corte distrettuale -come ricorda il ricorrente stesso - acconsentiva alla riapertura della discussione, ponendo quindi il difensore almeno nelle condizioni di comparire come presente e di esercitare il proprio mandato. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/02/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, FABIOLA FURNARI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12641 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 10/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 settembre 2025, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto ID DI responsabile del delitto continuato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento (nella fattispecie in esame, carta bancomat), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 598 bis, cod. proc pen., 24, e 111 Cost., nonché nullità assoluta della sentenza gravata ai sensi dell'art. 179, comma 1, del codice di rito. Premette la difesa che, in previsione dell'udienza del 24 settembre 2025 - fissata per le h. 09.45, e per cui era stata avanzata rituale richiesta di trattazione orale - l'Avv. Delitala inviava, tramite p.e.c. del 23 settembre 2025, h. 15.16, una comunicazione alla cancelleria della Corte territoriale, con cui, in previsione di possibili ritardi dei trasporti aerei (il difensore muoveva da Cagliari), si chiedeva di differire la discussione della causa a fine udienza. Giunto in udienza alle 10.50, il difensore apprendeva che la causa era stata decisa, con nomina di un difensore d'ufficio. Ciononostante, il presidente del Collegio acconsentiva alla riapertura del verbale, dando atto della presenza del difensore di fiducia;
veniva però imposto al difensore di limitare la propria esposizione al mero rinvio alle conclusioni espresse nell'atto di appello, redatto, peraltro, dal precedente difensore di fiducia. Dal che è derivata lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, con cui si è chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, perché aspecifico, eludendo la difesa il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione della sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1 ---e'-i' Ove si pongano a confronto la doglianza in esame, il provvedimento impugnato, nonché gli atti processuali (il cui esame è consentito a questa Corte, data la natura processuale dell'eccezione sollevata;
sul punto, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 — 01), deve ritenersi che, nel caso in scrutinio, la Corte d'appello non abbia affatto travalicato i poteri di direzione e gestione dell'udienza spettanti al presidente di un collegio, che la legge (ex artt. 47 ter e 47 quater r. d. del 30.1.1941 n. 12, così come introdotti dal d.lgs. 19.2.1998 n. 51 e modificati in parte dall'art. 3 del d.Lgs.
4.5.1999 n. 138) affida a quest'ultimo. Nel complesso, la Corte territoriale ha operato buon governo del principio secondo cui «ogni potere di disciplina, organizzazione e gestione dell'udienza spetti esclusivamente al Presidente del Collegio giudicante» (cfr. Sez. 6, n. 41246 del 26/04/2019, Baldini, Rv. 277195 — 01). Le circostanze indicate dalla difesa non possono essere fondatamente addotte per lamentare una violazione del diritto di difesa, risultando efficacemente disattese dalla Corte distrettuale, che ha dato conto, in motivazione, della richiesta di differimento d'orario inviata dal difensore il giorno prima dell'udienza, evidenziandone, con argomentazioni logiche, la tardività. In motivazione, è infatti rimarcato che il ricorrente avrebbe dovuto evitare di inviare la propria richiesta nel pomeriggio dell'ultimo giorno utile a tal fine, avendo egli saputo per tempo della fissazione dell'udienza; avrebbe potuto, inoltre, contattare telefonicamente la cancelleria, pur dopo aver scritto, per sincerarsi che la richiesta fosse stata portata a conoscenza del presidente del collegio. In altri termini, come osservato in motivazione, non risulta che la difesa abbia avuto cura di assicurarsi che l'istanza, imprudentemente inviata non soltanto il giorno precedente la celebrazione dell'udienza, ma anche in orario (15.16) non necessariamente compatibile con l'apertura degli uffici di cancelleria (sul punto, con riferimento a una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, ma con principio estensibile al caso in esame per quel che ha riguardo all'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo della comunicazione e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, v. Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, dep. 2014, Stucchi, Rv. 258526 - 01) fosse giunta a conoscenza del presidente del collegio. Si è, infine, sottolineata, non irragionevolmente, la mancata ricorrenza dell'impossibilità assoluta, per il difensore, a comparire in udienza nell'orario indicato, posto che quest'ultimo, avrebbe ben potuto recarsi a Torino la sera precedente il giorno d'udienza. 2 Ciononostante, la Corte distrettuale -come ricorda il ricorrente stesso - acconsentiva alla riapertura della discussione, ponendo quindi il difensore almeno nelle condizioni di comparire come presente e di esercitare il proprio mandato. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/02/2026