Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
Il ricorso in cassazione proposto dal difensore della persona offesa non costituta parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare è inammissibile nel caso in cui la procura speciale contenga il riferimento a specifiche attività processuali, tra le quali non è compresa l'impugnazione ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen. (Nella fattispecie la procura speciale era stata rilasciata per l'applicazione di riti alternativi, l'eventuale remissione di querela e l'impugnazione di sentenze di condanna contumaciale, senza alcun riferimento all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2015, n. 44671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44671 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
44 6 7 1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Sent. n. sez. 1719 Camera di Consiglio del 24 settembre 2015 R.G.N. 22811/2012 composta da dott. Franco Fiandanese Presidente dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone dott. Marco Maria Alma dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SO AT Nel procedimento a carico di GR VA Maurizio, nato il [...] AZ ON nato il [...] avverso la sentenza n. 1574 del GIP del Tribunale di Taranto datata 19.09.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, ON Gialanella , che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento, limitatamente al capo D); udito per l'imputato GR VA Maurizio, l'avv. Luca Perrone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della parte lesa;
udito per l'imputato AZ ON, l'avv. Vincenzo Monteforte, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della parte lesa, anche per il mancato rilascio di rituale procura speciale al difensore . MOTIVI della DECISIONE ,1.Il Gup del Tribunale di Taranto con la sentenza indicata in epigrafe, proscioglieva AZ e GR dall'accusa di truffa in danno della ricorrente AT SO. Avverso tale provvedimento ricorre la p.o. a mezzo del difensore di fiducia,Avvocato Pietro Putignano, che deduce la violazione dell'art. 419, commi 1 e 2,428 cod. proc.pen., 33 disp.att.cod. proc.pen. per l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa e la conseguente nullità della sentenza stessa. L'avviso in questione, infatti, è stato notificato presso la residenza della SO e non,nel rispetto dell'art.33 disp.att. cod.proc.pen., presso lo studio del difensore nominato.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Agli atti, infatti, vi è la nomina dell'avvocato Putignano a difensore di fiducia della SO, puntualmente indicata come persona offesa. In calce all'atto vi è una procura speciale ,sottoscritta dalla SO, per l'applicazione di riti alternativi, l' eventuale remissione di querela, l'impugnazione di sentenze di condanna contumaciale e nessun riferimento vi è all'impugnazione di cui all'art.428 cod. proc.pen. che abiliti il difensore della persona offesa a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa all'esito della udienza preliminare.
2.2 E' di tutta evidenza che la SO, non costituita parte civile nel procedimento abbia inteso rilasciare una procura speciale al difensore con riferimento a ' specifiche attività processuali. A parere di questo collegio, tale peculiare situazione deve essere esaminata alla luce della giurisprudenza prevalente della corte di cassazione, secondo la quale "nonostante la persona offesa dal reato goda di facoltà e diritti limitatamente ad alcuni istituti processuali e sia portatrice di interessi in ordine alla decisione del procedimento, la stessa non può considerarsi parte processuale in senso tecnico e non quindi, destinataria della norma dell'art. 2 613 c.p.p., che prevede. la possibilità di sottoscrivere il ricorso per cassazione", con la conseguenza che "detta persona deve necessariamente munirsi, per la proposizione della impugnazione, di un professionista iscritto nell'apposito albo a pena di inammissibilità, il quale, peraltro, deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., essendo privo dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99, comma 1, e 100, comma 4, c.p.p., riconoscono al difensore dell'imputato e a quello delle altre parti ritualmente costituite e non è, pertanto, legittimato ad esercitare in proprio la facoltà di impugnazione" (Cass., 1 giugno 1998, n. 1.408, rv. 210917; 1 febbraio 1999, n. 39, rv. 212567; ss.uu., 19 gennaio 1999, n. 24, Messina. rv. 212076).
2.3 Questo collegio non ignora che una successiva sentenza delle Sezioni Unite, la n.47473 del 2007 rv 237854, ha sottoposto a critica l'impostazione della precedente decisione delle Sezioni Unite n.24/99 ribaltandone la decisione con riferimento al ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, ma ritiene che, nello specifico caso all'esame, l'aver voluto conferire una procura speciale che non prenda in esame lo specifico atto impugnato limiti, comunque, il potere di rappresentanza del difensore.
3.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile: ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.. Cosìfecistain Roma, camera di consiglio del 24 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente F. Fiandanese M.B.Taddeif francs Handovery DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE CUST6 NOV. 2015 IL ¡CANOELLIERE 3 M E Claudia Pianell R P U E T S R O C *