Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere, pronunciata in sede di udienza preliminare, per concessione del perdono giudiziale, è soggetta, in virtù del rinvio alle norme generali del codice di rito contenuto nell'art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988, ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. pen. e, quindi, da parte dell'imputato, al ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2009, n. 48037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48037 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 30/09/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1704
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 16072/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) C.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 76/2006 GUP PRESSO TRIB. MINORI di CALTANISSETTA, depositata il 26/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO VITTORIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Ha proposto appello C.S. avverso la sentenza del Gup
del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta in data 26 marzo 2008 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, è stato dichiarato non luogo a procedere in ordine ai reati di ingiuria, danneggiamento e molestie commessi nell'(OMISSIS), per concessione del perdono giudiziale.
La Corte di appello di Caltanissetta - sez. minorenni -, con ordinanza del 20 febbraio 2009, ha qualificato l'impugnazione come ricorso e ha inviato gli atti alla Cassazione sul presupposto che la sentenza impugnata fosse impugnabile con tale mezzo ai sensi dell'art. 428 c.p.p.. Deduceva il ricorrente:
la mancanza di attendibilità della persona offesa che aveva reso dichiarazioni accusatorie. Questa risultava poco orientata nello spazio e nel tempo, aveva riportato precedenti penali ed aveva subito un ricovero coatto. Se ne richiedeva una perizia.
Il ricorso è inammissibile.
Occorre preliminarmente ribadire che, come bene rilevato dalla Corte di appello, la sentenza di non luogo a procedere emessa nella udienza preliminare, per concessione del perdono giudiziale, è soggetta, per il rinvio contenuto alle norme generali del codice di rito nel Decreto n. 448 del 1988, art. 1, ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 c.p.p., ossia, da parte dell'imputato, al ricorso per cassazione. Ciò posto è da rilevare che i motivi di impugnazione, articolati in vista di un giudizio di merito, risultano del tutto inammissibili, invece, nella prospettiva del ritenuto giudizio di legittimità.
Essi sono versati in fatto poiché mirano a ottenere una nuova e diversa valutazione della attendibilità della persona offesa, anche per il tramite di una perizia, mentre alla Cassazione possono essere sottoposti soltanto vizi della motivazione adottata dal giudice della sentenza impugnata o specifiche violazioni di legge. Alla inammissibilità non consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma, trattandosi di soggetto minorenne all'epoca dei fatti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009