Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 2
Ai fini dell'esperibilità dell'azione di arricchimento nei confronti della P.A. non rileva, una volta intervenuto l'atto formale di riconoscimento della "utilitas", che questo manchi delle prescritte approvazioni o dei controlli preventivi o successivi, poiché questi possono condizionare l'efficacia dell'atto amministrativo sul piano negoziale, ma non anche l'efficacia della dichiarazione di scienza dell'atto di accertamento.
In tema di azione di arricchimento senza causa proposta nei confronti della P.A., il riconoscimento espresso o tacito, compiuto da quest'ultima, dell'utilità della prestazione costituisce uno degli elementi integrativi della fattispecie generatrice del credito e, pertanto, la questione concernente l'esattezza o meno, dell'accertamento compiuto dal giudice in ordine all'esistenza di siffatto elemento non attiene ai limiti della giurisdizione, ma al merito della controversia. Ne consegue che, non disponendo la Corte di Cassazione del potere di esperire, al riguardo, indagini di fatto, il suddetto accertamento può essere censurato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di omessa od insufficiente motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI rel. - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA "
Dott. Alfredo MENSITIERI "
Dott. Matteo IACUBINO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
il COMUNE di OPPIDO MAMERTINA, elettivamente domiciliato in ROMA, via Roberto MALATESTA, 32 presso lo studio dell'avv. Federico ALBANESE e rappresentato e difeso dall'avv. Domenico AGRESTA, giusta procura in atti
= RICORRENTE =
contro
SA ing. AL, elettivamente domiciliato in ROMA alla via TRIONFALE n.100 presso lo studio dell'avv. Daniela IAZZINI e rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario LOMBARDO e Carmela FRISINA, giusta procura in atti
= CONTRORICORRENTE =
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA emessa il 7 marzo 1996, dep. il 26 aprile 1996, n. 30;
udita, alla pubblica udienza del 29 settembre 1998, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
udito l'avv. Domenico AGRESTA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Massimo FILIÈ che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 14 giugno 1989, il Comune di OPPIDO MAMERTINA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di PALMI, con il quale era stato intimato al Comune, su istanza dell'ing. AL SA, il pagamento della somma di lire 23.391.731 oltre interessi;
somma richiesta dall'opposto, titolo di prestazione professionale per avere eseguito il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento del locale campo di calcio. Assumeva il Comune opponente di avere affidato l'incarico della progettazione dei suddetti lavori al SA ed all'arch. Andrea SPINA con espressa previsione che il pagamento delle competenze non sarebbe stato effettuato in caso di mancato finanziamento. Soggiungeva, quindi, che il finanziamento non era avvenuto per fatto del SA in quanto, avendo il CO.RE.CO., cui la delibera era stata rimessa per l'approvazione, richiesto copia del disciplinare di incarico debitamente firmato dai professionisti, il SA anziché ottemperare all'apposito invito rivoltogli dal Sindaco del Comune a sottoscrivere il disciplinare, aveva ritenuto di adire l'autorità giudiziaria instaurando il procedimento monitorio. Contestava, pertanto, la sussistenza del credito, rilevando che il finanziamento dell'opera, cui espressamente la deliberazione della Giunta Municipale ed il disciplinare avevano subordinato il pagamento delle competenze, non si era ottenuto per fatto imputabile al SA che si era rifiutato di sottoscrivere il disciplinare. Costituendosi in giudizio, il SA eccepiva che il disciplinare non era stato da lui firmato per la sfiducia che si era creata nei confronti dell'Amministrazione Comunale che, solo per sua negligenza e non per il comportamento dei professionisti, aveva impedito il finanziamento dell'opera e la sua realizzazione. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione ed in via subordinata, che il Comune fosse condannato al pagamento della somma indicata quanto meno sotto il profilo dell'arricchimento senza causa.
Con sentenza del 28 ottobre / 4 novembre 1993,il tribunale di PALMIrevocava il decreto opposto ed accogliendo la domanda di indebito arricchimento condannava il Comune al pagamento, in favore del SA, della somma di lit. 23.391.731 oltre rivalutazione, interessi e spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello il COMUNE adducendo che non ricorrevano gli estremi per l'accoglibilità della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. e che, comunque, non andava condannato alle spese del giudizio, essendo stata la domanda principale del SA disattesa con la revoca del decreto opposto. Instauratosi il contraddittorio anche in tale grado del giudizio, il SA instava per il rigetto del gravame.
La Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, con sentenza del 7 marzo / 26 aprile 1996, rigettava l'appello. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso il Comune di Oppido Mamertina adducendo due motivi.
Resiste con controricorso il SA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il COMUNE di OPPIDO MAMERTINA denuncia violazione dell'art 132 n. 4, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e deduce che dal tenore del provvedimento non si evince quale sia stato l'iter logico-intellettivo seguito dai giudici per giungere alla decisione. Lamenta, in concreto, che dalla sentenza non è dato ricavare quale sia stato il ragionamento "personale" seguito dalla Corte d'Appello nell'elaborazione delle conclusioni. Il motivo è infondato.
Nel condividere la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i giudici di merito hanno affermato che non occorresse che la P.A. avesse riconosciuto espressamente, nelle forme deliberative legali, l'utilità della prestazione ma che era sufficiente anche un riconoscimento implicito. Hanno, quindi, ravvisato come nella specie il riconoscimento dell'utilità della prestazione del SA risultava "inequivocabilmente dalla circostanza che il professionista è stato sollecitato ad approntare il progetto in questione in termini brevi e dal fatto che il progetto è stato approvato dal consiglio Comunale il quale, in data 26 settembre 1987, ha deliberato, altresì, di inviare l'elaborato entro il termine perentorio del 30 settembre 1987 al competente assessorato regionale, che aveva già deciso di concedere il chiesto finanziamento ". Non si è trattato, quindi, di una motivazione per relationem, come vorrebbe il Comune ricorrente, avendo il giudice del gravame, in relazione alla censura sottoposta al suo esame, dato conto delle ragioni del suo convincimento e valutato criticamente quanto devoluto al suo giudizio. Peraltro, il vizio di mancanza o insufficienza della motivazione non è configurabile solo perché il giudice del merito abbia, in punto di diritto, riportato l'orientamento, sulla questione discussa e decisa, della giurisprudenza di legittimità, aggiungendo di condividerlo e di volervisi uniformare, atteso che anche in tal caso ed in tal modo risultano esposte, sia pure concisamente e per relationem, le ragioni giuridiche della decisione. Con il secondo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 1988 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il Comune ricorrente deduce che il riconoscimento dell'utilità della prestazione d a parte dell'amministrazione non può essere valutato astrattamente, come espressione asettica della volontà dell'Ente, sganciato dai riscontri e dalla effettiva utilizzazione della stessa. Non avrebbe dovuto ritenersi sufficiente, sostiene la difesa del ricorrente, ai fini di siffatto riconoscimento, la circostanza che il Comune di OPPIDO MAMERTINA abbia approvato il progetto redatto dal SA e deliberato di inviarlo al competente Assessorato Regionale per ottenere il finanziamento richiesto, atteso che non ha potuto proseguire l'iter amministrativo che gli avrebbe consentito di godere del finanziamento proprio a causa del comportamento del professionista che si è rifiutato inspiegabilmente di sottoscrivere il disciplinare d'incarico, determinando in tal modo la nullità del contratto.
Il motivo è da disattendere.
In tema di azione di arricchimento senza causa proposta nei confronti della P.A., il riconoscimento espresso o tacito, compiuto da questi ultima, dell'utilità della prestazione costituisce uno degli elementi integrativi della fattispecie generatrice del credito e, pertanto, la questione concernente l'esattezza o meno dell'accertamento compiuto dal giudice in ordine all'esistenza di siffatto elemento non attiene ai limiti della giurisdizione ma al merito della controversia. Ne consegue che, non disponendo la Corte di Cassazione del potere di esperire, al riguardo, indagini di fatto, il suddetto accertamento può essere censurato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione (Cfr. Cass., Sez. Un., 17 novembre 1975 n. 3852). Ora, nella specie esattamente la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha affermato che la dichiarazione, con la quale l'amministrazione del Comune di OPPIDO MAMERTINA, beneficiaria delle prestazioni del SA, ha riconosciuto esplicitamente e formalmente di avere ricevuto un'utilitas, ha reso proponibile, da parte del professionista, l'azione generale di arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., senza necessità di un ulteriore riscontro della concreta utilizzazione delle prestazioni medesime, che si richiede soltanto per l'individuazione di un riconoscimento implicito dell'utilitas, in mancanza di riconoscimento espresso ( Cfr.: Cass., 80/65 15, 82/ 530). Nè rileva, intervenuto l'atto formale di riconoscimento dell'utilitas, che questo manchi delle prescritte approvazioni o dei controlli preventivi o successivi, poiché questi possono condizionare il efficacia dell'atto amministrativo sul piano negoziale ma non anche l'efficacia della dichiarazione di scienza dell'atto di accertamento (Cfr.: Cass., 8 luglio 1994 n. 6467; Cass., 23 giugno 1992 n. 7694). Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato;
ricorrono tuttavia giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in ROMA il 29 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999