CASS
Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2026, n. 14649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14649 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GH OR, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2025 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di GH OR ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, proposta per assenza incolpevole dell'imputato nel processo di cognizione, conclusosi con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 28 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2019. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto trattarsi di mera riedizione di un'istanza già accolta dal Tribunale di Milano con provvedimento del 9 marzo 2023, confermato da questa Corte, che aveva rigettato il ricorso del P.m. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14649 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 09/04/2026 Se ne chiede l'annullamento per due motivi: 1.1. violazione del principio del ne bis in idem processuale per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente che l'istanza fosse la mera riproposizione di una questione già decisa in sede di incidente di esecuzione dal Tribunale di Milano. Si sottolinea la differenza strutturale e funzionale tra i due procedimenti, in quanto l'incidente di esecuzione era diretto a far valere vizi del titolo esecutivo e, nel caso di specie, ad eccepire la nullità delle notifiche dell'ordine di esecuzione, effettivamente riscontrata dal Tribunale, che, senza occuparsi della sentenza di condanna, aveva disposto la scarcerazione del detenuto;
diversamente, la richiesta di rescissione del giudicato era diretta ad eliminare il giudicato formatosi in assenza delle garanzie fondamentali per l'imputato, rimasto assente nel processo non per sua colpa;
1.2. vizio di motivazione per travisamento del contenuto oggettivo degli atti e dei fatti, risultando dagli atti del procedimento esecutivo che la questione posta in quella sede riguardava esclusivamente la fase esecutiva e non la validità del giudicato, peraltro, di competenza esclusiva della Corte di appello e non del Tribunale, sicché è evidente che la motivazione è fondata su un presupposto erroneo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e i motivi possono essere trattati congiuntamente, riguardando lo stesso tema e risultando oggettivo l'errore di fatto e di diritto in cui è incorsa la Corte di appello. L'ordinanza impugnata ha, infatti, dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza emessa nei confronti di GH OR dal Tribunale di Milano in data 24 ottobre 2013, divenuta irrevocabile il 23 novembre 2013, che lo aveva condannato alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza e lesioni, commessi in Milano il 20 ottobre 2013, mentre l'istanza di rescissione proposta aveva ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 28 gennaio 2019, divenuta definitiva il 14 maggio 2019, che aveva condannato il GH alla pena di 1 anno e mesi 4 di reclusione per il reato di ricettazione, commesso in Milano in data 1 settembre 2014. E', quindi, palese il diverso oggetto delle domande formulate ed altrettanto netta l'erronea risposta fornita dalla Corte di appello, avendo l'istante chiarito che l'ordine di carcerazione in forza del quale il GH era stato tratto in arresto il 10 febbraio 2023 comprendeva entrambe le sentenze e che il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza del 2013, era revocabile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del 2019, emessa all'esito di un processo al quale il GH non aveva partecipato, 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ti incolpevolmente, non essendo a conoscenza della vocatio in iudicium, come risultava dalle circostanze puntualmente indicate nell'istanza di rescissione del giudicato. L'istante aveva, dunque, chiarito che l'impugnazione straordinaria attivata mirava a ripristinare il corretto iter processuale, rimediando alla mancata partecipazione dell'imputato, rimasto assente non per scelta volontaria, ma per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo. Del tutto diverso era l'oggetto dell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, diretta a far accertare la nullità della notifica dell'ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a carico del GH, per incompletezza delle ricerche effettuate prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, con decisione ritenuta corretta anche da questa Corte, che con la sentenza n. 34193 del 5 luglio 2023 in atti aveva rigettato il ricorso proposto dal P.m. avverso l'ordinanza emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione. Alla luce di tale ricostruzione fondata sull'esame degli atti risulta evidente l'erroneità dell'ordinanza là dove afferma che la questione posta a fondamento dell'istanza di rescissione del giudicato era stata già decisa in sede esecutiva, stante l'evidente confusione del petitum delle due istanze proposte in sedi diverse, azionando rimedi, strutturalmente e funzionalmente distinti. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso, 9 aprile 2026
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di GH OR ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, proposta per assenza incolpevole dell'imputato nel processo di cognizione, conclusosi con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 28 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2019. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto trattarsi di mera riedizione di un'istanza già accolta dal Tribunale di Milano con provvedimento del 9 marzo 2023, confermato da questa Corte, che aveva rigettato il ricorso del P.m. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14649 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 09/04/2026 Se ne chiede l'annullamento per due motivi: 1.1. violazione del principio del ne bis in idem processuale per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente che l'istanza fosse la mera riproposizione di una questione già decisa in sede di incidente di esecuzione dal Tribunale di Milano. Si sottolinea la differenza strutturale e funzionale tra i due procedimenti, in quanto l'incidente di esecuzione era diretto a far valere vizi del titolo esecutivo e, nel caso di specie, ad eccepire la nullità delle notifiche dell'ordine di esecuzione, effettivamente riscontrata dal Tribunale, che, senza occuparsi della sentenza di condanna, aveva disposto la scarcerazione del detenuto;
diversamente, la richiesta di rescissione del giudicato era diretta ad eliminare il giudicato formatosi in assenza delle garanzie fondamentali per l'imputato, rimasto assente nel processo non per sua colpa;
1.2. vizio di motivazione per travisamento del contenuto oggettivo degli atti e dei fatti, risultando dagli atti del procedimento esecutivo che la questione posta in quella sede riguardava esclusivamente la fase esecutiva e non la validità del giudicato, peraltro, di competenza esclusiva della Corte di appello e non del Tribunale, sicché è evidente che la motivazione è fondata su un presupposto erroneo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e i motivi possono essere trattati congiuntamente, riguardando lo stesso tema e risultando oggettivo l'errore di fatto e di diritto in cui è incorsa la Corte di appello. L'ordinanza impugnata ha, infatti, dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza emessa nei confronti di GH OR dal Tribunale di Milano in data 24 ottobre 2013, divenuta irrevocabile il 23 novembre 2013, che lo aveva condannato alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza e lesioni, commessi in Milano il 20 ottobre 2013, mentre l'istanza di rescissione proposta aveva ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 28 gennaio 2019, divenuta definitiva il 14 maggio 2019, che aveva condannato il GH alla pena di 1 anno e mesi 4 di reclusione per il reato di ricettazione, commesso in Milano in data 1 settembre 2014. E', quindi, palese il diverso oggetto delle domande formulate ed altrettanto netta l'erronea risposta fornita dalla Corte di appello, avendo l'istante chiarito che l'ordine di carcerazione in forza del quale il GH era stato tratto in arresto il 10 febbraio 2023 comprendeva entrambe le sentenze e che il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza del 2013, era revocabile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del 2019, emessa all'esito di un processo al quale il GH non aveva partecipato, 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ti incolpevolmente, non essendo a conoscenza della vocatio in iudicium, come risultava dalle circostanze puntualmente indicate nell'istanza di rescissione del giudicato. L'istante aveva, dunque, chiarito che l'impugnazione straordinaria attivata mirava a ripristinare il corretto iter processuale, rimediando alla mancata partecipazione dell'imputato, rimasto assente non per scelta volontaria, ma per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo. Del tutto diverso era l'oggetto dell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, diretta a far accertare la nullità della notifica dell'ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a carico del GH, per incompletezza delle ricerche effettuate prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, con decisione ritenuta corretta anche da questa Corte, che con la sentenza n. 34193 del 5 luglio 2023 in atti aveva rigettato il ricorso proposto dal P.m. avverso l'ordinanza emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione. Alla luce di tale ricostruzione fondata sull'esame degli atti risulta evidente l'erroneità dell'ordinanza là dove afferma che la questione posta a fondamento dell'istanza di rescissione del giudicato era stata già decisa in sede esecutiva, stante l'evidente confusione del petitum delle due istanze proposte in sedi diverse, azionando rimedi, strutturalmente e funzionalmente distinti. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso, 9 aprile 2026