Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale nel corso del dibattimento dichiara la nullità del capo di imputazione e dispone la restituzione degli atti al G.i.p., quando il provvedimento è adottato in conseguenza di una erronea interpretazione della contestazione poiché lo stesso, determinando la stasi del processo e l'impossibilità della sua prosecuzione, dà luogo ad una ipotesi di abnormità funzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2014, n. 38793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38793 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/06/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1105
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 38530/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA;
nei confronti di:
DE VI IO N. IL 12/10/1963;
DI SC MI N. IL 07/04/1957;
DI AR NO IO N. IL 02/07/1954;
ZA RA N. IL 03/08/1970;
BRINDISI ARTURO N. IL 25/03/1966;
AZ DA N. IL 30/12/1960;
avverso l'ordinanza n. 1824/2013 TRIBUNALE di PESCARA, del 06/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette le conclusioni del PG per l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il predetto Tribunale, nell'ambito del dibattimento a carico di ET DA, Di NO ZI e Di OR FE più altri, imputati del reato di cui agli artt. 319 (gli ultimi due) e 321 (il ET) c.p., ha dichiarato la nullità, per indeterminatezza, dei capi d'imputazione Q e R, relativamente alle condotte dell'imputato Di OR e degli imputati Di OR e Di NO, in concorso tra loro, in ordine all'ottenimento della possibilità di avviare al lavoro, presso la Cooperativa "Agorà" di ET DA, i propri "protetti", disponendo la restituzione degli atti al GIP.
2. Con unico motivo,il ricorrente sostiene l'abnormità del provvedimento in disamina, in quanto l'imputazione formulata dal pubblico ministero assume che gli imputati Di OR e Di RA, nelle rispettive qualità di Assessore e di Sindaco del Comune di Penne, abbiano ottenuto, in cambio dell'adozione di atti amministrativi di favore per l'impresa del ET, la possibilità di pilotare le assunzioni che l'impresa medesima avrebbe disposto. È pertanto del tutto incongruo il rilievo del Tribunale, secondo cui l'imputazione sarebbe indeterminata giacché non è dato conoscere le generalità dei cosiddetti "protetti" e il perché della loro qualità, in rapporto agli imputati Di OR e Di NO. L'ipotesi di accusa, infatti, è che l'utilità della corruzione non consista nell'avviamento al lavoro di questo o quel soggetto bensì nella possibilità di orientare le assunzioni presso l'impresa, quale che sia stata poi la fruizione, in concreto, di questa facoltà da parte dei pubblici amministratori, a seconda dei loro interessi contingenti. Conseguentemente, la regressione del procedimento alla fase dell'udienza preliminare non consente di specificare alcunché, essendo la condotta già descritta nella sua storicità. Il pubblico ministero infatti non potrebbe indicare nomi di lavoratori assunti o da assumere perché non è questa la struttura storica dell'accordo corruttivo contestato. Il termine "protetti", poi, descrive nient'altro che il movente del pubblico amministratore e il rapporto personale in forza del quale il pubblico ufficiale ha interesse a fare assumere un determinato lavoratore ma il predetto movente rimane estraneo alla tipicità della fattispecie penale contestata. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Sez. U. 26 marzo 2009 n. 25957, Toni (Rv 243590), ha chiarito che l'abnormità può essere riscontrata: a) allorché il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); b) allorché il provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto dall'ordinamento, è stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Sono queste le ipotesi di cd. abnormità strutturale. Accanto ad essa si colloca l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Non induce invece, di per sè, abnormità la regressione del procedimento. Deve infatti distinguersi, al riguardo, tra regresso tipico, conseguente al legittimo esercizio dei poteri spettanti al giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge;
regresso illegittimo, conseguente all'esercizio,da parte del giudice, di un potere riconosciutogli dall'ordinamento ma non correttamente attivato, in assenza dei presupposti di legge, come, ad esempio, nel caso in cui sia stata erroneamente dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta per omessa notificazione dell'avviso ex art. 415 - bis c.p.p., viceversa ritualmente notificato;
regresso abnorme, conseguente ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere: si pensi alla restituzione degli atti, ex art. 552 c.p.p., comma 3, allorché il giudice avrebbe invece dovuto provvedere a rinnovare direttamente la citazione a giudizio o la relativa notificazione, a norma dell'art. 143 disp. att. c.p.p.. Non può dunque ritenersi l'abnormità di un provvedimento qualora esso costituisca estrinsecazione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento.
1.2. Nel caso in disamina, si versa in una ipotesi di abnormità funzionale. Il provvedimento in disamina deriva infatti da una erronea interpretazione dell'imputazione. Risulta chiaro dal tenore testuale della contestazione che l'accordo corruttivo oggetto dell'addebito non aveva ad oggetto l'assunzione di specifici soggetti ma la possibilità di ottenere l'assunzione di persone che sarebbero state designate dai pubblici ufficiali (..." la possibilità di avviare al lavoro propri protetti..."), in cambio dell'emanazione di atti contrari ai doveri d'ufficio, in favore dell'imprenditore. Non ha poi alcun rilievo, nell'ottica dell'imputazione, il motivo per cui determinati soggetti fossero da considerare persone "protette" dagli imputati. Il termine "protetti" indica solo, nel contesto dell'imputazione, che il Di NO e il Di OR, nella prospettiva dell'illecito sinallagma, avrebbero avuto, come contropartita degli atti di favoritismo, la possibilità di far assumere presso la Cooperativa persone da loro designate. Sarebbe quindi del tutto irrilevante, ai fini della contestazione, specificare che, a fondamento della designazione, da parte dei pubblici ufficiali, delle persone da assumere vi fossero ragioni personali,familiari, di comunanza politica, di clientelismo e via dicendo. Ciò, come correttamente rilevato dal pubblico ministero ricorrente,appartiene al movente della condotta ed esula dalla tipicità della specifica fattispecie contestata.
1.3. Orbene, se questa è la prospettiva delineata dall'imputazione, il provvedimento del Tribunale, frutto di evidente travisamento, determina stasi processuale. Il pubblico ministero infatti non potrebbe modificare in alcun modo l'imputazione. Esula infatti dall'ottica della contestazione l'indicazione delle generalità dei soggetti da segnalare all'impresa, per l'assunzione, perché i termini dell'accordo corruttivo prescindono completamente dall'individuazione di specifici soggetti. Nell'ottica dell'imputazione, l'utilità, per i pubblici ufficiali, consisteva proprio nella "possibilità" di ottenere l'avviamento al lavoro di persone a loro legate, indipendentemente dalla contestuale individuazione di singoli nominativi. Ciò comporta, a maggior ragione,l'impossibilità di stabilire per quali ragioni i predetti soggetti, che non erano ancora stati neanche prescelti dai pubblici ufficiali, fossero persone "protette" da questi ultimi, a prescindere dall'irrilevanza dell'indicazione di tali ragioni, sulla base delle considerazioni appena formulate.
3.La stasi processuale, determinata dal provvedimento impugnato,comporta abnormità di quest'ultimo. L'ordinanza gravata va dunque annullata senza rinvio,con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per ulteriore corso.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO L'ORDINANZA IMPUGNATA E DISPONE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE DI PESCARA PER L'ULTERIORE CORSO. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014