Sentenza 25 settembre 2002
Massime • 1
La mera detenzione da parte di un ristoratore di prodotti congelati o surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande non integra il reato di tentata frode in commercio, di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen.,atteso che a tale fine si rende necessario un inizio di pattuizione con un cliente determinato, come l'effettiva consegna del menù non riportante tale condizione per alcuni degli alimenti.
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1. Con la sentenza in esame, la terza Sezione della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della configurabilità del tentativo nel reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), in particolare precisando che integra tale ipotesi delittuosa anche la sola detenzione, presso il magazzino dell'azienda, di articoli merceologici contrassegnati da marcatura CE contraffatta, atteso che tale detenzione è prodromica e univocamente rilevatrice della volontà di immettere nella rete distributiva prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelle indicate e prescritte dalla legge. La Suprema Corte esamina qui il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del …
Leggi di più… - 2. Ristoratore, cibo surgelato, menù, omissione, frode in commercio, tentativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2002, n. 37569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37569 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 25/09/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 01773
3. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 032951/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) IL AN N. IL 07/08/1947;
avverso SENTENZA del 15/06/2001 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il PM in persona del Dott. Mura Vincenzo che ha concluso per:
Annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 15.06.2001 la Corte d'Appello di Venezia, a seguito di impugnazione del Proc. Gen., confermò la sentenza del 27.06.1997 del Pretore di quella città, con la quale SI GI era stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" da imputazione ex artt. 56-515 c.p. ("perché, quale responsabile del pubblico esercizio 'Alle Colonnette', deteneva per la successiva somministrazione agli avventori alimenti congelati e surgelati non indicati come tali nella lista menù a disposizione dei clienti e, pertanto, diversi per origine e qualità dal dichiarato", acc. in Venezia il 10.08.1995). I giudici di merito hanno rilevato, tra l'altro, che "la semplice detenzione nel congelatore da parte del ristoratore di prodotti congelati non può, in assenza di ulteriori elementi circostanziali, essere inteso come atto univocamente indirizzato alla fraudolenta somministrazione dei prodotti stessi". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Proc. Gen. presso quella Corte d'Appello, il quale ne ha chiesto l'annullamento, sostenendo che "non appare seriamente contestabile come la detenzione (nell'ambito dello stesso locale) di prodotti congelati (da parte di soggetto non rivenditore ma somministratore di pasti) sia finalizzata all'offerta al cliente e, pertanto, ponga in pericolo il bene giuridico tutelato dall'art. 515 c.p.; che, di conseguenza, la sentenza impugnata sarebbe inficiata da carenza di motivazione e da violazione ed erronea interpretazione dell'art. 56 c.p., essendo, ai fini della configurabilità del tentativo,
"decisive la idoneità e non equivocità degli atti, senza possibilità di distinguere tra atti preparatori ed atti esecutivi". Il ricorso è infondato dovendosi ritenere (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e in conformità a quanto affermato dai giudici di entrambi i gradi) che nella fattispecie in esame la mera detenzione da parte del ristoratore nel congelatore di prodotti congelati o surgelati, non indicati nel menù, sia un fatto ancora non univocamente diretto e ancora troppo distante anche dalla sola presa di contatto con un eventuale cliente (non potendosi, ad esempio, escludere nel momento ipotizzato della mera detenzione, che l'agente non somministri i prodotti in questione;
che il ristoratore stesso renda edotti i clienti della natura dei prodotti;
che, addirittura, i clienti non si presentino affatto...). Decisiva, ai fini dell'esatta soluzione del problema, è la considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma, costituito dall'esigenza di tutela della correttezza dei rapporti commerciali e dell'interesse del consumatore a non ricevere cosa diversa da quella richiesta;
da tale considerazione non può assolutamente prescindere la soluzione del quesito relativo al tentativo punibile, nel senso che il comportamento dell'agente deve essere specificamente diretto alla lesione del bene protetto (nozione in cui rientrano ovviamente anche le ipotesi di esposizione per la vendita, l'offerta al pubblico e simili), attraverso una presa di contatto con il soggetto tutelato, senza di che non può, ad avviso di questa Corte, ravvisarsi un'azione connotata dai requisiti della idoneità e della univocità. In siffatta ottica questa Corte, pur in presenza di qualche diverso orientamento (comunque minoritario e meno recente) ha reiteratamente affermato che la detenzione da parte di un ristoratore di alimenti congelati o surgelati, accompagnata dalla mancata indicazione nel menù di tale stato di conservazione, integra l'ipotesi del tentativo di frode in commercio ex artt. 56 e 515 c.p. a condizione che vi sia un inizio di pattuizione con un cliente (Sez. 3^, 26.06.1998 n. 2038, Canotti); e, cioè, quando l'agente abbia instaurato un rapporto concreto e un inizio di trattativa con un acquirente determinato;
più precisamente, quando la proposta contrattuale sia stata dall'esercente portata all'attenzione dell'avventore con l'effettiva consegna del menù dichiarante mercè diversa da quella che, in caso di accettazione, sarebbe servita (Sez. 3^, 26.06.1998 n. 2038, Canotti;
26.10.1999 n. 12204, Perin, rv. 215.082). Deve, pertanto, concludersi per l'esattezza del principio, affermato dai giudici di merito, secondo cui la detenzione in un ristorante di cibi surgelati o congelati, senza che di tale stato di conservazione sia fatta menzione nella lista delle vivande, non corredata da altri elementi circostanziali, non integra gli estremi del tentativo di frode nell'esercizio del commercio, difettando in tale ipotesi gli atti diretti in modo non equivoco a consegnare o servire concretamente ai clienti cose diverse da quelle dichiarate nella Usta. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso del Proc. Gen.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2002