Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2002, n. 37569
CASS
Sentenza 25 settembre 2002

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La mera detenzione da parte di un ristoratore di prodotti congelati o surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande non integra il reato di tentata frode in commercio, di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen.,atteso che a tale fine si rende necessario un inizio di pattuizione con un cliente determinato, come l'effettiva consegna del menù non riportante tale condizione per alcuni degli alimenti.

Commentari2

  • 1Tentativo di frode in commercio e detenzione di prodotti con
    Tommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza in esame, la terza Sezione della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della configurabilità del tentativo nel reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), in particolare precisando che integra tale ipotesi delittuosa anche la sola detenzione, presso il magazzino dell'azienda, di articoli merceologici contrassegnati da marcatura CE contraffatta, atteso che tale detenzione è prodromica e univocamente rilevatrice della volontà di immettere nella rete distributiva prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelle indicate e prescritte dalla legge. La Suprema Corte esamina qui il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del …

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  • 2Ristoratore, cibo surgelato, menù, omissione, frode in commercio, tentativoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2002, n. 37569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37569
Data del deposito : 25 settembre 2002

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