Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2026, n. 17543
CASS
Sentenza 14 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge sostanziale e processuale in relazione all'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'imputato avesse rinunciato a comparire nel giudizio di primo grado, venendo legittimamente dichiarato assente. La rinuncia a comparire ha effetto anche per le udienze successive. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'appello fosse inammissibile per mancato deposito dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato in data successiva alla sentenza, come prescritto dall'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen., in quanto si era proceduto in assenza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ritiene tale previsione costituzionale e volta a garantire la consapevolezza dell'imputato del processo e l'effettiva volontà di impugnare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2026, n. 17543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17543
    Data del deposito : 14 maggio 2026

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