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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2026, n. 17543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17543 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 17543 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla difesa di LU NO avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Castrovillari, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia. La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in conseguenza del fatto che, con l'atto di appello, non era stato depositato, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art.581, comma 1 quater cod. proc. pen., lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di ipotesi di imputato giudicato in assenza. Nel caso di specie, infatti, il mandato richiamato nell’atto di appello era stato conferito per la difesa nel primo grado del processo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di LU NO, che ha articolato un motivo di ricorso, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione all'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen. Il ricorrente assume che erroneamente era stata dichiarata la sua assenza nel giudizio di primo grado, in quanto egli si trovava ristretto in detenzione in ragione di una precedente condanna andata in esecuzione, ma che l’autorità giudiziaria era perfettamente consapevole del luogo in cui lo stesso aveva eletto domicilio con riferimento al presente giudizio e dell’esistenza di una nomina fiduciaria in favore del difensore che lo aveva assistito in primo grado, il quale era stato altresì officiato per il giudizio di appello con procura speciale. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il motivo sopra illustrato è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La deduzione secondo la quale erroneamente il NO era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, in quanto lo stesso si trovava in stato di detenzione domiciliare, si presenta manifestamente infondata. 2.1. Dal tenore e dalla intestazione della sentenza di primo grado emerge chiaramente che il NO ha espressamente rinunciato a comparire e 3 conseguentemente è stato dichiarato assente. La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez.4, n. 50444 del 10/12/2019, STAFA JONUS, Rv.277950; Sez.6, n.36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv.264670-01). 3. Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame degli atti, necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che: - l’imputato è rimasto assente nel giudizio di primo grado, all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Castrovillari in data del 24 aprile 2024; - dallo stesso tenore del ricorso per cassazione, oltre che dalla sentenza impugnata e dagli atti del procedimento, si evince che il mandato richiamato nell’atto di appello risulta rilasciato prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado;
- la sentenza è stata appellata dal difensore di fiducia allora nominato, avv. PE De LU, con atto depositato via PEC il 10 maggio 2024: all'atto di appello non era allegato uno specifico mandato a impugnare. 4. La Corte d’appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto, essendosi proceduto in assenza, doveva essere depositato, unitamente all'atto di appello, come prescritto dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., il mandato ad impugnare rilasciato in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e contenente la dichiarazione e/o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. Peraltro, Sez. 4, n. 43718 dell’ 11/10/2023, ha già avuto modo di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 11 Cost., dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater, c.p.p. nella parte in cui si prevede, a pena di inammissibilità del gravame, l'obbligo di sottoscrizione da parte dell'indagato di una dichiarazione o elezione di domicilio e un mandato ad impugnare rilasciato in data successiva alla sentenza, in quanto la previsione non determina un restringimento della facoltà di impugnazione, perseguendo invece il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di procedimenti 4 nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre a far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo. 5. Deve dunque rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso, avendo la Corte territoriale correttamente dichiarato l'inammissibilità del proposto appello. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 8/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UG NI EN AO
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 17543 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla difesa di LU NO avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Castrovillari, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia. La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in conseguenza del fatto che, con l'atto di appello, non era stato depositato, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art.581, comma 1 quater cod. proc. pen., lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di ipotesi di imputato giudicato in assenza. Nel caso di specie, infatti, il mandato richiamato nell’atto di appello era stato conferito per la difesa nel primo grado del processo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di LU NO, che ha articolato un motivo di ricorso, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione all'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen. Il ricorrente assume che erroneamente era stata dichiarata la sua assenza nel giudizio di primo grado, in quanto egli si trovava ristretto in detenzione in ragione di una precedente condanna andata in esecuzione, ma che l’autorità giudiziaria era perfettamente consapevole del luogo in cui lo stesso aveva eletto domicilio con riferimento al presente giudizio e dell’esistenza di una nomina fiduciaria in favore del difensore che lo aveva assistito in primo grado, il quale era stato altresì officiato per il giudizio di appello con procura speciale. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il motivo sopra illustrato è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La deduzione secondo la quale erroneamente il NO era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, in quanto lo stesso si trovava in stato di detenzione domiciliare, si presenta manifestamente infondata. 2.1. Dal tenore e dalla intestazione della sentenza di primo grado emerge chiaramente che il NO ha espressamente rinunciato a comparire e 3 conseguentemente è stato dichiarato assente. La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez.4, n. 50444 del 10/12/2019, STAFA JONUS, Rv.277950; Sez.6, n.36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv.264670-01). 3. Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame degli atti, necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che: - l’imputato è rimasto assente nel giudizio di primo grado, all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Castrovillari in data del 24 aprile 2024; - dallo stesso tenore del ricorso per cassazione, oltre che dalla sentenza impugnata e dagli atti del procedimento, si evince che il mandato richiamato nell’atto di appello risulta rilasciato prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado;
- la sentenza è stata appellata dal difensore di fiducia allora nominato, avv. PE De LU, con atto depositato via PEC il 10 maggio 2024: all'atto di appello non era allegato uno specifico mandato a impugnare. 4. La Corte d’appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto, essendosi proceduto in assenza, doveva essere depositato, unitamente all'atto di appello, come prescritto dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., il mandato ad impugnare rilasciato in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e contenente la dichiarazione e/o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. Peraltro, Sez. 4, n. 43718 dell’ 11/10/2023, ha già avuto modo di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 11 Cost., dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater, c.p.p. nella parte in cui si prevede, a pena di inammissibilità del gravame, l'obbligo di sottoscrizione da parte dell'indagato di una dichiarazione o elezione di domicilio e un mandato ad impugnare rilasciato in data successiva alla sentenza, in quanto la previsione non determina un restringimento della facoltà di impugnazione, perseguendo invece il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di procedimenti 4 nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre a far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo. 5. Deve dunque rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso, avendo la Corte territoriale correttamente dichiarato l'inammissibilità del proposto appello. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 8/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UG NI EN AO