Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
La richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione presentata da persona che si trovi in carcere per effetto di ordinanza cautelare relativa a fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo è ammissibile, in quanto la condizione di custodia non preclude una valutazione di merito della domanda, e può incidere solo sulla pratica esecuzione dell'eventuale provvedimento di accoglimento, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento di inammissibilità deliberato "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 50172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50172 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 03786
Dott. GIRONI Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 034116/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE TO N. IL 15/11/1951;
avverso ORDINANZA del 26/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. (c. conf.);
LA CORTE Il decreto in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'istanza di misura alternativa alla detenzione di MU TT per la sua ritenuta incompatibilità con lo stato di custodia cautelare in carcere per altro titolo;
L'interessato ha proposto ricorso denunciando violazione di legge e vizio motivazionale sull'assunto dell'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di inammissibilità senza contraddittorio, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che subordina la valutazione dell'istanza di misura alternativa agli sviluppi della vicenda cautelare ed in considerazione della già disposta sospensione dell'esecuzione della pena da parte del giudice dell'esecuzione. Il ricorso è fondato, come già da ultimo ritenuto da questa stessa sezione con sentenza 1.4.2003, Zaza, Ced Cass., rv. 224520 e 14.1.2004, Lubrano di Diego, id., rv. 226962. Con reiterate, recenti decisioni questa corte ha, invero, affermato, annullando decreti di inammissibilità emessi de plano dal presidente del tribunale di sorveglianza, l'inidoneità dello stato di custodia cautelare per causa diversa da quella concernente il titolo da eseguire a costituire preclusione all'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, dovendosi valutare nel merito l'istanza dell'interessato e la compatibilità tra la misura cautelare in atto ed il beneficio richiesto (v. Cass., sez. 1^, 4.4.2001, Candelora, Ced Cass., rv. 219363; 25.11.1999, Giampietro, id., rv. 215120 e 16.10.2002 n. 3058, Friada).
Approfondendo il tema, il collegio ritiene che la problematica sulla compatibilità tra custodia cautelare in carcere e misura alternativa alla detenzione vada spostata dal momento relativo alla decisione sull'istanza di concessione del beneficio all'eventuale momento di pratica applicazione del beneficio stesso e che il quadro normativo non consenta di ritenere esistenti ostacoli pregiudiziali alla valutazione nel merito della richiesta del condannato, militando, anzi, in senso opposto i seguenti argomenti:
- l'art. 656, co. 9, lett. b) c.p.p., come sostituito dalla legge n. 165/1998, circoscrive il divieto di sospensione dell'esecuzione prevista dal precedente comma 5 al caso in cui, nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, il soggetto interessato si trovi in custodia cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire, dal che è lecito desumere, a contrario, che analoga preclusione non si ponga per i condannati che si trovino in custodia in carcere per causa diversa (sic Cass., sez. 6^, 9.1.2001, Natchev, Arch. nuova proc. pen., 2001, 427 e sez. 1^, 25.6.1999, Pappalardo, id., 2000,65);
- il dovere del P.M. di disporre, anche in tale ultimo caso, la sospensione, con correlativo avviso della facoltà di presentare istanza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, non può logicamente che essere correlato alla valutabilità dell'istanza nel merito, non avendo senso un obbligo di sospensione ove quella valutazione fosse in radice preclusa;
- l'art. 298, co. 2, c.p.p. dispone che la sospensione dell'esecuzione di una misura cautelare, in via di principio prevista (salva la compatibilità tra i due regimi concorrenti) dal primo comma in caso di sopravvenienza di un ordine di esecuzione di pena detentiva, non abbia luogo ove la pena sia espiata in regime di misura alternativa alla detenzione, con ciò statuendo la prevalenza, in detta ipotesi, della misura cautelare sulla misura alternativa ma nulla stabilendo circa la sorte di quest'ultima la cui esecuzione, in difetto di specifiche previsioni del legislatore (in particolare circa la sua revocabilità), non può che ritenersi sospesa sino alla cessazione della custodia in carcere, fatta salva - ovviamente - la possibilità che la condotta causativa dell'adozione del provvedimento custodiale possa essere apprezzata come motivo per la revoca del beneficio penitenziario in forza delle specifiche previsioni contenute nella legge n. 354/1975 (v. art. 47, co. 11;
art. 47 ter, co. 6 e art. 47 quinquies, co. 6);
- nel caso in cui, invece, il soggetto si trovi già in stato di custodia cautelare in carcere per altra causa all'atto in cui la sentenza di condanna diviene esecutiva, fatta anche in detta ipotesi salva la possibilità di apprezzare i fatti che hanno dato luogo al titolo custodiale ai fini del giudizio di meritevolezza del beneficio richiesto, l'eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione dovrà, sempre a norma dell'art. 298, co. 2, c.p.p., cedere di fronte all'esecuzione della misura cautelare per essere concretamente eseguita solo dopo la cessazione di quest'ultima (in senso conforme Cass., sez. 1^, 24.9.1996 n. 4717, R.E.). Conclusivamente, deve negarsi che lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione sia di per sè preclusivo della valutazione nel merito ed, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, incidendo lo stato detentivo solo sulla pratica eseguibilità della misura stessa, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura custodiale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'esame dell'istanza. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2004