Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 50172
CASS
Sentenza 8 ottobre 2004

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La richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione presentata da persona che si trovi in carcere per effetto di ordinanza cautelare relativa a fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo è ammissibile, in quanto la condizione di custodia non preclude una valutazione di merito della domanda, e può incidere solo sulla pratica esecuzione dell'eventuale provvedimento di accoglimento, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento di inammissibilità deliberato "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 50172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50172
    Data del deposito : 8 ottobre 2004

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