Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
BBI04534/0 1 BOLLO E E L. 21-11-1991, REGISTRAZION E) C A I P BAY D E 39 DA IC E D TE 46 IU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ESEN G RTT E N A T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IS Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI -Presidente R.G.N. 20910/98 - Cron.9741 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud.17/11/00 - Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell'avvocato MICELI S, difeso dall'avvocato SIRAGUSA SALVATORE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONDOMINIO VIA UGO BASSI 66 PALERMO, in persona dell'Amm.re pro tempore CAMPORA NATALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI VIRGINIO FRATTARELLI, difeso dall'avvocato UBALDO MARRONE, giusta delega in2000 1879 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 755/98 del Giudice di pace di PALERMO, depositata il 28/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
per delega udito 1'Avvocato PECORA ES, depositata in udienza dall'avvocato SIRAGUSA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accogliemnto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 29/1/98 ES AC proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso dal Giudice di pace di Palermo su istanza del Condominio di Via Ugo Bassi 66 per il pagamento di lire 1.800.000 a titolo di contributi condominiali. Sosteneva l'opponente di non essere passivamente legittimato in quanto non era proprietario di alcuna unità immobiliare nell'edificio condominiale. Il Condominio, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo che il AC si era sempre comportato come condomino ingenerando nell'amministratore la certezza che fosse lui, e ज non altri, il proprietario dell'immobile. Con sentenza 20/7/98 il Giudice di pace, aderendo alla tesi dell'apparenza del diritto prospettata dal Condominio, rigettava l'opposizione ritenendo il AC obbligato al pagamento dei contributi. Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione per due motivi illustrati da una memoria. Il Condominio ha resistito con controricorso. ༽ ༦ MOTIVI DELLA DECISIONE I www Col primo motivo si denuncia violazione degli artt.1123 cod.civ; 63 att., nonché vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto il ricorrente obbligato al pagamento dei contributi condominiali quale condomino apparente, pur avendo la sentenza stessa riconosciuto che egli non era l'effettivo proprietario dell'immobile a cui i contributi si riferivano. La censura non può essere accolta. La sentenza impugnata è stata pronunziata secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art.113 cod. proc. civ., essendo il valore della causa di valore inferiore a 2 milioni di lire. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno indicato i limiti entro i quali le sentenze pronunziate secondo equità possono essere impugnate per cassazione, circoscrivendo tali limiti ai casi di violazione delle norme costituzionali, delle comunitarie e delle norme processuali norme (Cass.Sez.Un.9493/98). Al di fuori di tali casi il ricorso per cassazione non può trovare accoglimento perchè volto a censurare la regola equitativa posta a base 6 della decisione. L'equità, infatti, definisce il caso concreto sostituendosi alla regola dettata dal diritto positivo sostanziale, la cui inosservanza, quindi, non incide sulla validità della decisione adottata. Nel caso di specie, il Giudice di pace ha osservato che il AC, pur non essendo proprietario dell'immobile, si era comportato come tale, in quanto aveva firmato l'avviso di convocazione dell'assemblea in cui erano state approvate le spese oggetto di causa ed - aveva ricevuto l'avviso di pagamento a lui indirizzato e relativo alle dette spese, senza mai manifestare in alcun modo all'amministratore la sua mancanza di titolarità dell'immobile, né specificare il nominativo dell'effettivo proprietario a cui egli non era certamente estraneo, posto che si trattava ingenerato col di sua moglie. Pertanto, avendo proprio comportamento l'affidamento dell'amministratore nell'apparenza del diritto, era tenuto a pagare i contributi relativi all'immobile pur non essendone il proprietario. Il caso concreto risulta, dunque, deciso sulla base di una regola equitativa il cui parametro di 7 riferimento è stato il criterio dell'apparenza. Il fatto che tale regola non coincida con la regola dettata dal diritto positivo sostanziale, che - sottolineato pi volte da questa Corte come (Cass. 5122/00, 6653/98, 6187/94) - utilizza l'opposto parametro della titolarità effettiva del diritto, non costituisce un vizio deducibile in cassazione, in quanto l'equità è stata applicata limitatamente al merito della causa, senza incidere sul piano delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali. Col secondo motivo, integrativo del II - primo, si denuncia violazione dell'art.81 cod.proc.civ. per essere stata la sentenza pronunziata nei confronti di soggetto che non era passivamente legittimato e, quindi, in violazione del principio del contraddittorio. Anche tale censura va disattesa. L'art.81 cod.proc.civ. è erroneamente invocato, avendo il ricorrente dedotto una questione di legittimazione ad causam e non di legittimazione ad agire. La questione prospettata riguarda, infatti, l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento dei contributi condominiali 8 e, pertanto, non attiene al piano processuale, ma al merito della causa, in quanto comporta l'accertamento della titolarità del diritto fatto valere in giudizio che costituisce questione di merito, su cui la sentenza ha deciso secondo equità. Non ricorre la lamentata violazione del contraddittorio perché la sentenza è stata pronunziata nei confronti del soggetto che era stato evocato in giudizio (il AC, appunto), che pertanto ha potuto contraddire in ordine alla domanda propsta dall'attore nei suoi confronti. Consegue il rigetto del ricorso. Si ritiene opportuna la compensazione delle spese,olacchi wearrous grusti motion-
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 17 novembre 2000 Il presidente L'estensore E * N - horobes O 1 E I 1 Z - C franco 1 I A 2 R D . T U S L I I 9 G G 3 E R E E IL CANCELLIERE C1 A N 6 . D 4 T ES Catania . E S T T I T ( N R E S A E DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Frances CataniaQurania