CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/09/2023, n. 25840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25840 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 6174/2018 proposto da: ER s.r.l., difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta, domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. Paola Fiecchi;
-ricorrente- contro NE ER, difesa dall’avv. Roberto Murgia, domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. Antonia De Angelis;
-controricorrente- nonché NI NI, Comune di ER;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 668/2017 depositata il 13/07/2017. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi nella pubblica udienza del 5/07/2023. Civile Sent. Sez. 2 Num. 25840 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 05/09/2023 2 di 5 – 6174/2018 – S2 – 05/07/2023 (15) – Caponi Est. Ascoltate le osservazioni del P.M., il Sostituto Procuratore Generale RR Mistri, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Ascoltati l’avv. Paola Fiecchi per la ricorrente e l’avv. Roberto Murgia per la controricorrente. Fatti di causa La NE ER e NI NI convenivano dinanzi al Tribunale di Cagliari la ER s.r.l. in via principale per un articolato accertamento che la convenuta partecipa alla NE ed è tenuta a contribuire alle spese, in via subordinata per la condanna al risarci- mento dei danni da inadempimento contrattuale;
inoltre chiedevano l’accertamento dell’obbligo di contenere immissioni entro i limiti di tol- lerabilità, nonché dell’illegittimità dell’ampliamento del porticciolo. Narravano gli attori che nel 1979 era stata stipulata una convenzione di lottizzazione con il Comune di Pula. In attuazione era stato edificato il complesso turistico ER, costituita l’omonima comunione con regolamento trascritto presso la conservatoria, allegato ai rogiti di vendita delle unità immobiliari (e quindi accettato dagli acquirenti). Nel regolamento la costruttrice ER s.r.l. si era riservata la proprietà del porticciolo turistico, del centro commerciale, della discoteca, del club nautico. In seguito, la società si rendeva inadempiente rispetto all'obbligo negoziale di contribuire alle spese della comunione. Allega- vano inoltre gli attori che la convenuta aveva violato il regolamento della comunione sia omettendo di adottare accorgimenti per evitare immissioni di fumo e rumore nel villaggio e nelle proprietà confinanti con la pineta, sia trasformando la darsena in un grande posto turistico, impegnando a tal fine l'entroterra incluso nel comprensorio della NE. La convenuta eccepiva la litispendenza rispetto a processi di opposi- zione a decreto ingiuntivo di pagamento di contributi in cui era sorta 3 di 5 – 6174/2018 – S2 – 05/07/2023 (15) – Caponi Est. causa pregiudiziale di accertamento negativo della partecipazione della società alla NE;
contestava nel merito le domande poiché al- cune aree indicate dagli attori erano state assoggettate al demanio;
proponeva domanda riconvenzionale di restituzione di somme versate in eccedenza come oneri condominiali. In primo grado nel 2011 era stato accertato che ER s.r.l. par- tecipa alla NE in qualità di proprietaria del circolo nautico e della discoteca ed era quindi obbligata a contribuire alle spese di gestione in misura proporzionale al valore delle sue proprietà esclusive, pari a 5.025 millesimi per il circolo nautico e a 2.932 millesimi per la discoteca;
era stata rigettata la riconvenzionale. La corte di appello, per quanto qui ancora interessa, ha confermato la statuizione di rigetto della domanda della società ER di restituzione delle somma indebitamente versate a titolo di contribuzione alle spese della comunione. Ricorre in cassazione la convenuta con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste l’attrice con controricorso, illustrato da memoria. NI NI è rimasto intimato. Cass. 23613/2019 rimette dalla se- sta sezione alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria. Ragioni della decisione 1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia che la Corte di appello abbia omesso di ammettere nuovi documenti prodotti in secondo grado. Si deduce la violazione dell’art. 345 co. 3 c.p.c. ratione temporis applicabile nonché omesso esame circa fatti decisivi. Ai fini dell’esame del motivo, entra in considerazione la seguente parte della motivazione: «Infine, deve essere respinto l'appello inci- dentale proposto da ER s.r.l. poiché la domanda di restituzione degli importi versati in eccedenza rispetto ai valori millesimali della sua proprietà esclusiva, sostenuta da allegazioni tardive in quanto 4 di 5 – 6174/2018 – S2 – 05/07/2023 (15) – Caponi Est. effettuate in appello, è sfornita di prova, palesandosi, la richiesta c.t.u., come esplorativa e inammissibile. Non si può, infatti, tenere conto dei documenti inerenti le opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi contro la società per oneri condominiali insoluti e la procedura esecutiva instau- rata, poiché prodotti soltanto in secondo grado nonostante fossero di data anteriore alle preclusioni istruttorie, mentre, quanto alla nota dell'amministratore della NE del 22/04/2014, prodotta il 7/11/2014, essa è parimenti inammissibile in quanto, come corretta- mente eccepito dalla appellante principale, mira ad eludere le preclu- sioni istruttorie, ben avendo potuto essere richiesto, il rendiconto, in tempo utile per evitare di incorrervi». Il motivo è fondato. Accedendo ai fascicoli di causa sulla base del tipo di vizio denunciato, è possibile constatare che in primo grado, dopo aver quantificato in € 120.000 la domanda riconvenzionale di restituzione relativa agli oneri condominiali versati in più, la ER s.r.l. allegava compiutamente nella memoria ex art. 180 c.p.c. (versione ratione temporis applicabile) la pendenza di distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a tali oneri condominiali. I documenti, della cui ammissibilità in appello si tratta, sono appunto tre ordinanze inerenti a procedure esecutive da tre decreti ingiuntivi, con le quali somme di denaro della ER s.r.l. sono state asse- gnate anche alla NE (per un ammontare di oltre € 85.000, come attestato dalla nota dell’amministratore della NE del 22/04/2014). Poiché la sentenza di primo grado è stata emanata nel 2011, si ap- plica l’art. 345 co. 3 c.p.c. nella versione anteriore alla modifica intro- dotta dall’art. 54 co. 1 lett. b) del d.l. 83/2012, che consentiva di pro- durre nuovi documenti in appello ove «indispensabili ai fini della 5 di 5 – 6174/2018 – S2 – 05/07/2023 (15) – Caponi Est. decisione della causa». Infatti, ex art. 54 co. 3 d.l. cit., tale modifica si applica nei giudizi di appello instaurati avverso le sentenze pubblicate dopo l’11/09/2012 (cfr. infatti Cass. 26522/2017). Ricorre senz’altro nel caso di specie il requisito della indispensabilità decisoria dei docu- menti de quibus, anche al fine di coordinare tra di loro i più processi giurisdizionali relativi in parte a questioni comuni (in particolare, la questione delle somme dovute dalla ER s.r.l. a titolo di oneri condominiali). 2. - Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, la causa è rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche di liquidare le spese del giu- dizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 5/07/2023.
-ricorrente- contro NE ER, difesa dall’avv. Roberto Murgia, domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. Antonia De Angelis;
-controricorrente- nonché NI NI, Comune di ER;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 668/2017 depositata il 13/07/2017. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi nella pubblica udienza del 5/07/2023. Civile Sent. Sez. 2 Num. 25840 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 05/09/2023 2 di 5 – 6174/2018 – S2 – 05/07/2023 (15) – Caponi Est. Ascoltate le osservazioni del P.M., il Sostituto Procuratore Generale RR Mistri, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Ascoltati l’avv. Paola Fiecchi per la ricorrente e l’avv. Roberto Murgia per la controricorrente. Fatti di causa La NE ER e NI NI convenivano dinanzi al Tribunale di Cagliari la ER s.r.l. in via principale per un articolato accertamento che la convenuta partecipa alla NE ed è tenuta a contribuire alle spese, in via subordinata per la condanna al risarci- mento dei danni da inadempimento contrattuale;
inoltre chiedevano l’accertamento dell’obbligo di contenere immissioni entro i limiti di tol- lerabilità, nonché dell’illegittimità dell’ampliamento del porticciolo. Narravano gli attori che nel 1979 era stata stipulata una convenzione di lottizzazione con il Comune di Pula. In attuazione era stato edificato il complesso turistico ER, costituita l’omonima comunione con regolamento trascritto presso la conservatoria, allegato ai rogiti di vendita delle unità immobiliari (e quindi accettato dagli acquirenti). Nel regolamento la costruttrice ER s.r.l. si era riservata la proprietà del porticciolo turistico, del centro commerciale, della discoteca, del club nautico. In seguito, la società si rendeva inadempiente rispetto all'obbligo negoziale di contribuire alle spese della comunione. Allega- vano inoltre gli attori che la convenuta aveva violato il regolamento della comunione sia omettendo di adottare accorgimenti per evitare immissioni di fumo e rumore nel villaggio e nelle proprietà confinanti con la pineta, sia trasformando la darsena in un grande posto turistico, impegnando a tal fine l'entroterra incluso nel comprensorio della NE. La convenuta eccepiva la litispendenza rispetto a processi di opposi- zione a decreto ingiuntivo di pagamento di contributi in cui era sorta 3 di 5 – 6174/2018 – S2 – 05/07/2023 (15) – Caponi Est. causa pregiudiziale di accertamento negativo della partecipazione della società alla NE;
contestava nel merito le domande poiché al- cune aree indicate dagli attori erano state assoggettate al demanio;
proponeva domanda riconvenzionale di restituzione di somme versate in eccedenza come oneri condominiali. In primo grado nel 2011 era stato accertato che ER s.r.l. par- tecipa alla NE in qualità di proprietaria del circolo nautico e della discoteca ed era quindi obbligata a contribuire alle spese di gestione in misura proporzionale al valore delle sue proprietà esclusive, pari a 5.025 millesimi per il circolo nautico e a 2.932 millesimi per la discoteca;
era stata rigettata la riconvenzionale. La corte di appello, per quanto qui ancora interessa, ha confermato la statuizione di rigetto della domanda della società ER di restituzione delle somma indebitamente versate a titolo di contribuzione alle spese della comunione. Ricorre in cassazione la convenuta con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste l’attrice con controricorso, illustrato da memoria. NI NI è rimasto intimato. Cass. 23613/2019 rimette dalla se- sta sezione alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria. Ragioni della decisione 1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia che la Corte di appello abbia omesso di ammettere nuovi documenti prodotti in secondo grado. Si deduce la violazione dell’art. 345 co. 3 c.p.c. ratione temporis applicabile nonché omesso esame circa fatti decisivi. Ai fini dell’esame del motivo, entra in considerazione la seguente parte della motivazione: «Infine, deve essere respinto l'appello inci- dentale proposto da ER s.r.l. poiché la domanda di restituzione degli importi versati in eccedenza rispetto ai valori millesimali della sua proprietà esclusiva, sostenuta da allegazioni tardive in quanto 4 di 5 – 6174/2018 – S2 – 05/07/2023 (15) – Caponi Est. effettuate in appello, è sfornita di prova, palesandosi, la richiesta c.t.u., come esplorativa e inammissibile. Non si può, infatti, tenere conto dei documenti inerenti le opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi contro la società per oneri condominiali insoluti e la procedura esecutiva instau- rata, poiché prodotti soltanto in secondo grado nonostante fossero di data anteriore alle preclusioni istruttorie, mentre, quanto alla nota dell'amministratore della NE del 22/04/2014, prodotta il 7/11/2014, essa è parimenti inammissibile in quanto, come corretta- mente eccepito dalla appellante principale, mira ad eludere le preclu- sioni istruttorie, ben avendo potuto essere richiesto, il rendiconto, in tempo utile per evitare di incorrervi». Il motivo è fondato. Accedendo ai fascicoli di causa sulla base del tipo di vizio denunciato, è possibile constatare che in primo grado, dopo aver quantificato in € 120.000 la domanda riconvenzionale di restituzione relativa agli oneri condominiali versati in più, la ER s.r.l. allegava compiutamente nella memoria ex art. 180 c.p.c. (versione ratione temporis applicabile) la pendenza di distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a tali oneri condominiali. I documenti, della cui ammissibilità in appello si tratta, sono appunto tre ordinanze inerenti a procedure esecutive da tre decreti ingiuntivi, con le quali somme di denaro della ER s.r.l. sono state asse- gnate anche alla NE (per un ammontare di oltre € 85.000, come attestato dalla nota dell’amministratore della NE del 22/04/2014). Poiché la sentenza di primo grado è stata emanata nel 2011, si ap- plica l’art. 345 co. 3 c.p.c. nella versione anteriore alla modifica intro- dotta dall’art. 54 co. 1 lett. b) del d.l. 83/2012, che consentiva di pro- durre nuovi documenti in appello ove «indispensabili ai fini della 5 di 5 – 6174/2018 – S2 – 05/07/2023 (15) – Caponi Est. decisione della causa». Infatti, ex art. 54 co. 3 d.l. cit., tale modifica si applica nei giudizi di appello instaurati avverso le sentenze pubblicate dopo l’11/09/2012 (cfr. infatti Cass. 26522/2017). Ricorre senz’altro nel caso di specie il requisito della indispensabilità decisoria dei docu- menti de quibus, anche al fine di coordinare tra di loro i più processi giurisdizionali relativi in parte a questioni comuni (in particolare, la questione delle somme dovute dalla ER s.r.l. a titolo di oneri condominiali). 2. - Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, la causa è rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche di liquidare le spese del giu- dizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 5/07/2023.