Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 0·04 20 1 ' IN NOME DEL POPOLO ITALIA) DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9167/98 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron.732 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 13 GEN. 2001 il persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA PICCIOTTOrappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI, FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, CG4074785 giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia lega elettivamente domiciliata in ROMA VIA LONGHI SERENA, al Sig. Boon per diritti L. presso lo studio dell'avvocato BOER 2000 ALBERICO II 33, il 7:7/01 IL NC PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in 4152 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale atti;
NPS al Sig. -W controricorrente per diritti L. 12 FEB 2001- avverso la sentenza n. 54/98 del Tribunale di TL CANCELLIERE ROVERETO, depositata il 10/02/98 R.G.N. 592/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato LI MA per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- .1 Svolgimento del processo Con sentenza in data 10 febbraio 1998 il Tribunale di Rovereto ha respinto l'appello proposto dall'INPS contro la decisione del Pretore della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da EN HI per ottenere la indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l'anno 1995, avendo svolto attività lavorativa per complessive 78 giornate (di cui 8 giorni di ferie). Il Tribunale ha fondato la decisione sul principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione, come regolamentata dalla legge n.160 del 1988 e successive modificazioni, vanno computate non soltanto le giornate di effettivo svolgimento di attività lavorativa ma anche quelle per le quali sussista comunque flollti obbligo di contribuzione, come le giornate di fruizione delle ferie. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo al quale resiste la HI con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione dell'art.7 comma 3 d.l. 21 marzo 1988 n.86, convertito in legge 20 maggio 1988 n.160 e successive modificazioni ed integrazioni (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Assume che la norma richiede come requisito per accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria una prestazione lavorativa effettiva per almeno 78 giornate nell'anno e che l'ulteriore riferimento ivi contenuto “al versamento o all'obbligo della contribuzione assicurativa obbligatoria" è solo un'aggiunta chiarificatrice, intesa a precisare che l'attività lavorativa effettiva di 78 giorni, per aver rilievo ai fini dell'attribuzione della prestazione, deve comunque essere soggetta all'obbligo contributivo in favore della assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Il ricorso non è fondato. .1 Gli argomenti portati dall'INPS a sostegno della prospettata interpretazione non sono diversi da quelli già esaminati e disattesi nelle numerose conformi pronunce di questa Corte che, sulla questione della portata precettiva dell'art.7, terzo comma, del d.l. 21 marzo 1988 n.86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n.160 e successive modificazioni ed integrazioni, si sono espresse nel senso che “per l'acquisizione del diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione, esteso dalla norma suddetta ai lavoratori che abbiano prestato nell'anno “almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria”, deve tenersi conto non soltanto delle giornate di effettiva prestazione di lavoro, ma anche di quelle (non lavorate) interne ad un periodo lavorativo che siano soggette a contribuzione" (vedi Cass. 13 maggio 1994 flower. n.4676, 27 novembre 1995 n.12260, 26 luglio 1996 n.6762). Di questo principio la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, posto che le giornate di ferie maturate dal lavoratore nel corso del rapporto sono giornate per le quali è dovuta dal datore di lavoro la retribuzione (art.2109 cod.civ.) e per ciò , per l'assicurazione obbligatoria contro lastesso, anche la contribuzione disoccupazione involontaria, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n.1155, e successive modificazioni ed integrazioni. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'Istituto soccombente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire oltre lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorari, da distrarsi in favore del difensore della resistente, avv. Paolo Boer, dichiaratosi antistatario. h
PQM
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 12.000, oltre lire 4.000.000 per onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000 Il Presidente Il Cons.estensore faliella Collet. bww. Ravag Stilline IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositata in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA oggi, 13 GEN. 2001 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O E I Z A N 5