Sentenza 23 aprile 2007
Massime • 2
L'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare ai coindagati non impugnanti presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non vi abbiano preso parte per non aver neppure proposto l'impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che, nel caso in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'indagato lamentava l'omessa estensione, da parte del tribunale adito in sede di appello cautelare, della decisione emessa dallo stesso tribunale nei confronti di altro coindagato, che aveva ravvisato - sotto il profilo della "desumibilità dagli atti" - la ricorrenza di un'ipotesi di contestazione a catena).
La "desumibilità dagli atti" cui fa riferimento l'art. 297, comma terzo u.p. cod. proc. pen. non è quella astratta "ex post", che si realizza nella fase avanzata o finale delle indagini, quando le acquisizioni investigative si ricompongono in un insieme unitario e coerente dinnanzi all'autorità giudiziaria procedente, ma è quella concreta "ex ante", normalmente esigibile da magistrati dotati di adeguata professionalità, impegnati nel lavoro progressivo delle indagini.(Principio affermato in tema di effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2007, n. 24695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24695 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. - AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 23/04/2007
Dott. - CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. - ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 971
Dott. - ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. - CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1013/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL SA;
avverso la ordinanza in data 9.10.2006 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI AGNELLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO
1. LV AL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 9.10.2006 del Tribunale di Napoli che ha rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del 4.9.2006 della Sezione feriale della Corte di Appello di Napoli che aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza cautelare n. 276/2002 del 21.6.2002. 2. In premessa va esposto che nei confronti del AL sono state adottate due successive ordinanze di custodia cautelare in carcere:
la prima adottata dal GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania per violazione della disciplina in materia di stupefacenti (importazione di rilevanti quantitativi di droga destinati a diverse località della Sardegna) e la seconda emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli il 12.6.2002 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per aver partecipato ad una associazione a delinquere da lui stesso promossa insieme al AP, finalizzata all'importazione di hashish e cocaina da distribuire nel napoletano, in Sardegna ed a Roma. In altra sede la difesa del ricorrente ha sostenuto che, in applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, la Corte di Appello di Napoli - chiamata a decidere di una istanza di scarcerazione per sopravvenuta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare - avrebbe dovuto includere nel periodo di custodia relativo all'ordinanza emessa dal giudice napoletano il periodo di custodia sofferto in virtù del provvedimento adottato dal GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania. La Corte di Appello di Napoli ha invece respinto l'istanza dell'attuale ricorrente sostenendo in primo luogo che tra i due titoli di reato oggetto delle due ordinanze custodiali non era ravvisabile una connessione qualificata e, in secondo luogo, che i fatti oggetto della seconda ordinanza sono anteriori a quelli oggetto della prima ordinanza dal momento che la condotta associativa è contestata dal 1999 ma con condotta perdurante. Il Tribunale di Napoli in data 24.7.2006 ha confermato tale decisione poi impugnata con ricorso per cassazione.
3. Nell'odierno ricorso la difesa del AL, con un'unico articolato motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza) e la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
In particolare la difesa del ricorrente:
a) rileva che nei confronti del AP, coimputato del AL con coincidente posizione processuale, è stata ravvisata la ricorrenza di una ipotesi di contestazione a catena ex art. 297 c.p.p., comma 3, tra le ordinanze emesse dal GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania per violazione della disciplina in materia di stupefacenti (importazione di rilevanti quantitativi di droga destinati a diverse località della Sardegna) e dal GIP presso il Tribunale di Napoli il 12.6.2002 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;
b) sostiene la tesi che nella fase cautelare avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti del AL l'estensione degli effetti favorevoli della decisione assunta nei confronti del AP (art.587 c.p.p.);
c) adduce a sostegno di questa tesi che nel caso di specie "non può parlarsi di discrezionalità del giudice nella valutazione della singola posizione del destinatario dell'ordinanza cautelare quanto della correttezza o meno da parte del giudice nell'applicazione di un principio giuridico non suscettibile di alcuna valutazione personale da parte dell'organo giudicante";
d) afferma che la diversità di trattamento del ricorrente nei confronti del AP è dipesa solo dalla diversa composizione del Tribunale del riesame e che se il AL fosse stato inerte avrebbe potuto beneficiare degli effetti della decisione favorevole al AP;
e) eccepisce, infine - per l'ipotesi che non dovesse essere accolta l'interpretazione dell'art. 587 c.p.p., da essa prospettata - l'illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost., di tale norma nella parte in cui non prevede, nei procedimenti de libertate nei quali l'introduzione autonoma di più procedimenti incidentali abbia determinato una frammentazione del procedimento, la possibilità di estendere gli effetti favorevoli della decisione ad altro coindagato impugnante che si trovi nella medesima posizione processuale allorquando la decisione favorevole si basi su motivi non personali ma sull'applicazione di principi di diritto che, in quanto tali, non possono che essere comuni a tutti i destinatali della misura cautelare.
4. Nell'imminenza della trattazione del ricorso la difesa del AL ha presentato motivi aggiunti riprendendo e sviluppando i temi del ricorso.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il collegio ritiene di dover ribadire il costante orientamento di questa Corte secondo cui l'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare ai coindagati presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non vi abbiano preso parte per non aver neppure proposto l'impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che, nel caso in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 c.p.p., (così da ultimo, Cass., 6^, n. 35331 del 15.4.2003 e prec. conf.). Tale orientamento non è smentito dalla recente pronuncia menzionata dalla difesa (Cass., 5^, n. 21641 del 24.3.2004) secondo cui in tema di effetto estensivo dell'impugnazione in materia cautelare la frammentazione del procedimento, derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti non preclude l'estensione degli effetti favorevoli della decisione, allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati.
Nella fattispecie oggetto di quest'ultima decisione si era infatti di fronte ad una ordinanza cautelare "emessa fuori dei casi consentiti dalla legge" mentre, nel caso in esame il Tribunale di Napoli - dopo aver argomentatamente escluso nel procedimento instaurato dal AL la sussistenza di una connessione qualificata tra il reato associativo ed i reati fine - aveva poi negato la retrodatazione della decorrenza dei termini custodiali alla data di esecuzione della prima ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania anche sotto il profilo della "desumibilità" ex art. 297 c.p.p., comma 3. Valutazione, questa, destinata a svolgersi in concreto e con specifico riferimento alle singole posizioni, senza possibilità di automatiche estensioni ad altri coindagati.
2. La desumibilità cui fa riferimento l'art. 297 c.p.p., comma 3, non è infatti quella, per così dire oggettiva, astratta, ex post, che si realizza nella fese avanzata o finale delle indagini quando le acquisizioni ottenute nel corso delle investigazioni si ricompongono in un insieme unitario e coerente dinanzi all'autorità giudiziaria procedente, ma la desumibilità concreta, ex ante, normalmente esigibile da magistrati dotati di adeguata professionalità, impegnati nel continuum e nel lavoro progressivo delle indagini. Solo la desumibilità in concreto assicura che la normativa in tema di divieto di contestazioni a catena realizzi la sua effettiva finalità, che è quella di rendere improduttive ed inefficaci manovre dirette a frazionare artificiosamente i provvedimenti cautelari ed a prolungare arbitrariamente i termini di custodia cautelare.
Postulare invece un concetto astratto, meramente logico - formale di desumibilità significherebbe solo introdurre - al di là dei confini della "identità" del fatto o della connessione qualificata - un nuovo automatismo di assimilazione di diverse ordinanze e di retrodatazione operante a posteriori, laddove il legislatore ha inteso dettare un criterio residuale essenzialmente destinato a penalizzare artificiose manovre.
3. Queste ultime considerazioni valgono anche a far ritenere infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 587 c.p.p., prospettata dal ricorrente in relazione all'art. 3 Cost.,
"nella parte in cui non prevede, nei procedimenti de libertate nei quali l'introduzione autonoma di più procedimenti incidentali abbia determinato una frammentazione del procedimento, la possibilità di estendere gli effetti favorevoli della decisione ad altro coindagato impugnante che si trovi nella medesima posizione processuale allorquando la decisione favorevole si basi su motivi non personali ma sull'applicazione di principi di diritto che, in quanto tali, non possono che essere comuni a tutti i destinatali della misura cautelare".
L'asserita violazione del principio di eguaglianza dell'art. 587 c.p.p., si basa infatti sul presupposto - infondato - che si diano
"identiche" posizioni processuali e automatismi applicativi che a fronte del requisito della desumibilità in concreto ex art. 297 c.p.p., comma 3, non sussistono e non possono essere invocati.
3. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007