Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2007, n. 24695
CASS
Sentenza 23 aprile 2007

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L'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare ai coindagati non impugnanti presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non vi abbiano preso parte per non aver neppure proposto l'impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che, nel caso in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'indagato lamentava l'omessa estensione, da parte del tribunale adito in sede di appello cautelare, della decisione emessa dallo stesso tribunale nei confronti di altro coindagato, che aveva ravvisato - sotto il profilo della "desumibilità dagli atti" - la ricorrenza di un'ipotesi di contestazione a catena).

La "desumibilità dagli atti" cui fa riferimento l'art. 297, comma terzo u.p. cod. proc. pen. non è quella astratta "ex post", che si realizza nella fase avanzata o finale delle indagini, quando le acquisizioni investigative si ricompongono in un insieme unitario e coerente dinnanzi all'autorità giudiziaria procedente, ma è quella concreta "ex ante", normalmente esigibile da magistrati dotati di adeguata professionalità, impegnati nel lavoro progressivo delle indagini.(Principio affermato in tema di effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2007, n. 24695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24695
    Data del deposito : 23 aprile 2007

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