Sentenza 17 marzo 2009
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo di un sito internet creato per sostenere i diritti dei detenuti, escludendo che un esposto presentato all'autorità giudiziaria da parte del suo titolare, ed avente ad oggetto presunti favoritismi all'interno di un istituto penitenziario, usurpasse le attribuzioni proprie dell'organo istituzionale del garante per i diritti delle persone private della libertà personale, appositamente istituito da un ente comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2009, n. 26178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26178 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2009 |
Testo completo
26 178 /09 M 78Sentenza n.610 Registro generale n. 43964 del 2008
Udienza in Camera di consiglio del 17 marzo 2009 (n. 7 del ruolo)
REP UBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori :
Presidente Dott. Giorgio Lattanzi
Consigliere 1. Dott. Adolfo Di Virginio
Consigliere 2. Dott. Giovanni Conti
Consigliere 3. Dott. Domenico Carcano
4. Dott. Giorgio Fidelbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AV UR, n. a Milano il 21.7.1963
avverso la ordinanza in data 14-17 novembre 2008 del Tribunale
d Bologna
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Fatto
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, adito ex art. 324 c.p.p., confermava il decreto in data 27 ottobre 2008 del Giudice per le indagini preliminari in sede, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo del sito web www.garantedelcarcere.it creato da UR AV, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 347, 494 c.p. (capo 1) accertati in Bologna il 13 novembre 2007 e il 26 maggio 2008. ая
Rilevava il Tribunale che il primo motivo doveva ritenersi superato dal fatto che alla udienza di riesame l'indagato e il difensore avevano preso in esame la pagina del decreto mancante, rinunciando a un termine, e avevano sollecitato la trattazione della procedura ex art. 324 c.p.p.
Nel merito, il Tribunale, precisato che il provvedimento era fondato esclusivamente sui reati di cui al capo 1, essendo stato dal G.i.p. escluso il periculum in mora con riferimento al reato di cui al capo 2 (art. 348 c.p.), Osservava che sussistevano i presupposti per l'adozione del sequestro preventivo in ordine ai ravvisati reati di usurpazione di funzioni pubbliche e di sostituzione di persona.
Quanto al primo reato, premesso che le funzioni pubbliche evocate dalla norma sono non solo quelle proprie dello Stato ma anche quelle degli enti territoriali, i quali, nell'ambito del attribuzioni riconosciute dalla Costituzione, possono anche creare figure istituzionali, non previste da leggi statali, finalizzate a formare e manifestare la volontà dell'ente, il Tribunale puntualizzava che il Consiglio comunale di Bologna aveva istituito il "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale", conferendo a tale figura, prevista dallo Statuto comunale, la qualità di pubblico ufficiale, attribuendo ad essa funzioni amministrative, disciplinate dall'art. 2 del relativo regolamento comunale, rientranti nelle competenze dell'ente comunale, in quanto finalizzate a tutelare e a incentivare miglioramenti nella vita di determinate categorie di persone, ristrette in carcere, domiciliate, residenti e comunque presenti nel territorio comunale. Pur non trattandosi di funzioni esclusive dell'ente, ben potendosi ammettere che privati potessero porre in essere iniziative a tutela dei diritti dei detenuti, non era tuttavia consentito ai privati creare confusione tra la propria attività e quella dell'ente pubblico, come doveva ritenersi essere avvenuto nel caso di specie, dal momento che l'indagato, autoattribuendosi la qualifica di "garante", evocava subdolamente una figura pubblica dalla cui azione potevano conseguire ben precisi effetti giuridici. Più specificamente, si faceva riferimento a un esposto presentato dall'indagato in data 26 maggio 2008 alla Procura della
Repubblica su carta intestata al "garantedelcarcere.it", avente ad oggetto una allegata disparità trattamento all'interno del di carcere nella concessione di permessi di colloquio e visita ai detenuti, con richiesta esplicita di avviso in caso di eventuale richiesta di archiviazione, a norma dell'art. 408 c.p.p., con ciò V
arrogandosi funzioni di delegato alla tutela degli interessi dei detenuti-persone offese, che invece rientravano in quelle istituzionalmente affidate al garante espressione dell'ente comunale.
Inoltre sussisteva, ad avviso del Tribunale, il fumus del reato di sostituzione di persona, dal momento che l'indagato, pur non sostituendosi alla persona fisica investita della funzione di
"garante" dall'ente comunale, si era attribuito una qualità tutoria di pertinenza del garante istituzionale avente specifica e peculiare valenza giuridica.
Quanto al periculum in mora, si osservava che l'unico mezzo per impedire l'aggravamento e la protrazione dell'attività criminosa era quello di impedire all'indagato l'uso del sito web oggetto di sequestro.
Ricorre per cassazione personalmente il LI, denunciando: 1. Difetto di integrale notificazione del decreto di sequestro, prevista come nullità dall'art. 177 (recte, art. 171
comma 1, lett. a) c.p.p.), che non poteva considerarsi sanata, ex art. 184 c.p.p., ipotesi contemplata solo per le nullità afferenti a una citazione o a un avviso.
2. Violazione del diritto di difesa in relazione al vizio di cui al primo motivo, dato che la mancanza della terza pagina nel provvedimento notificato ha impedito all'interessato di esporre per iscritto le proprie ragioni mediante la redazione dei motivi di gravame, non rilevando la concessione del breve tempo concesso per l'esame dell'atto nella stessa udienza di riesame.
3. Violazione di legge in punto di ravvisabilità del reato di sostituzione di persona, dato che nel sito incriminato vi era chiaro avvertimento circa la natura privata di esso, non rilevando l'uso del termine "garante", che non poteva determinare alcun equivoco, per di più essendo presente nella parola composta
"garantedelcarcere".
4. Violazione di legge in punto di ravvisabilità del reato di usurpazione di una funzione pubblica, posto che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, le attribuzioni conferite alla figura istituzionale del "garante" dal Comune di Bologna non sono certamente esclusiva della pubblica amministrazione, ben potendo essere consentito a soggetti privati di porre in essere azioni a tutela dei diritti dei detenuti, con la conseguenza che nessuna
"funzione pubblica" è stata usurpata.
Diritto
che si accentrano sulla I primi due motivi di ricorso, mancanza di una pagina (la terza) nel decreto di sequestro notificato, appaiono manifestamente infondati, posto che alla
дя udienza di riesame il difensore, presa visione della pagina mancante, aveva sollecitato la trattazione della procedura, rinunciando a termini ulteriori per l'approntamento della difesa,
d'altra parte mostrando, nei motivi a sostegno del riesame, di avere avuto completa conoscenza del provvedimento impugnato. allaIn ogni caso la dedotta nullità si riferirebbe notificazione del decreto di sequestro e non a un vizio intrinseco a questo, sicché non si comprende come, sulla base della dedotta nullità della notificazione, possa sollecitarsi l'annullamento non solo dell'ordinanza impugnata ma anche del decreto di sequestro, che non è inficiato da alcuna invalidità.
L'ordinanza impugnata va peraltro annullata con rinvio, per le ragioni qui di seguito esposte.
L'addebito mosso al ricorrente è di avere artatamente creato confusione tra la sua attività privata di sostenitore dei diritti dei detenuti e quella propria del Garante istituito (con la denominazione "Garante per i diritti delle persone private della libertà personale") dal Comune di Bologna (v. art. 13-bis dello
Statuto comunale e Regolamento adottato il 26 gennaio 2004), così evocando subdolamente una figura pubblica dalla cui azione potevano conseguire i relativi effetti giuridici. Ora, precisato che una simile funzione, come riconosciuto nella ordinanza impugnata, non può ritenersi esclusiva di pubbliche amministrazioni, ben potendo entità private farsi carico delle esigenze di tutela delle persone sottoposte a regime carcerario, ciò che va verificato è se con le specifiche condotte da lui poste in essere il LI si è di fatto inserito in un alveo istituzionale, con ciò effettivamente realizzando una usurpazione di una pubblica funzione demandata a un apposito organismo istituito dal Comune di Bologna.
Per risolvere tale quesito non basterebbe fare riferimento alla intestazione del sito web gestito dal LI, denominato
"www.garantedelcarcere.it", posto che a tale denominazione, come risulta dagli atti, è accompagnata la sotto-dicitura "dominio di diritto privato ideato e creato nel 2007 da UR LI" e, più sotto, quella "libero spazio a tutela dei diritti delle persone private della libertà personale".
Perché possa configurarsi il reato di cui all'art. 347 primo c. p., occorre che sia realizzato un indebito esercizio di comma funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura, che va valutato nella concretezza della condotta svolta.
Nella specie, nella ordinanza è stato preso in considerazione un solo episodio che dimostrerebbe una simile condotta, quello costituito da un esposto presentato alla Procura della Repubblica, su carta intestata "www.garantedelcarcere.it", avente ad oggetto presunti favoritismi all'interno del locale carcere nella concessione di permessi di colloquio e visita ai detenuti, con il quale il Cavalli chiedeva di essere avvisato della eventuale richiesta di archiviazione, ex art. 408 c.p.p.
Ora, tale esposto di per sé non appare essere manifestazione di una usurpazione di pubbliche funzioni, sia perché in esso si richiamava, criticandola, una iniziativa assunta proprio dal
Garante per i diritti dei detenuti del Comune di Bologna, sia perché la facoltà di proporre esposti-denunce appartiene a ogni soggetto privato. Né rileva che, propriamente o impropriamente, in esso si solleciti l'avviso di una eventuale richiesta di archiviazione, non trattandosi di prerogativa che attenga a posizioni pubblicistiche.
E' stato inoltre ravvisato il fumus del concorrente reato di cui all'art. 494 c. p., per essersi il LI "attribuito una qualità tutoria di pertinenza del 'garante' istituzionale", con ciò peraltro obliterandosi gli elementi tipici del delitto di sostituzione di persona, che richiedono non solo l'autoattribuzione di una qualità che l'agente in realtà non ricopre (aspetto per il quale valgono le osservazioni sopra esposte circa la non decisività della denominazione del sito di pertinenza del ricorrente), ma anche il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, nonché l'evento della induzione di taluno in errore;
in mancanza dei quali, ricorrendone le condizioni, può in via di mera ipotesi rendersi configurabile la distinta ipotesi di cui all'art. 498 comma secondo c.p.
Date le accennate carenze argomentative in punto di diritto, l'ordinanza impugnata annullata, con rinvio al Tribunale diva
Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
impugnata con rinvio al Tribunale diAnnulla l'ordinanza
Bologna per nuovo esame.
Così deciso addì 17 marzo 2009.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Druk DEPOSITATO IN CANCELLERIA
[oggi 23 GIU 2009
E
R
P
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia