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Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34812 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ME3RI RAMSI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 El EJ AM proponeva ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza di questa Corte di cassazione del 25 maggio 2023 che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse dello stesso avverso la pronuncia ex art. 599 bis cod.proc.pen. della Corte di Appello di Caltanissetta in data 31 ottobre 2022. In particolare, lamentava il ricorrente, non essere stato dato avviso al difensore dell'udienza di trattazione del ricorso dinanzi la sesta sezione penale e chiedeva quindi che, stante il predetto errore maturato nel procedimento, la sentenza doveva essere revocata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 H ricorso è avanzato per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, alcuna comunicazione dell'udienza del 25-5-2023 dinanzi la sesta sezione era dovuta al difensore del ricorrente che aveva proposito impugnazione per motivi non consentiti avverso la sentenza di concordato in appello emessa dalla corte di Caltanissetta il precedente 31-10-2022. Al proposito, infatti, va rammentato come ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, i ricorsi avverso le sentenze di concordato Penale Sent. Sez. 2 Num. 34812 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/07/2023 in appeilo per motivi non consentiti vanno dichiarati inammissibili con procedura de plano e, quindi, senza alcun avviso alle parti. Nel caso di specie correttamente la pronuncia impugnata con il ricorso straordinario procedeva con le forme dell'ordinanza senza formalità posto che, l'impugnazione avverso la sentenza di concordato, aveva avuto ad oggetto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen. e, quindi, un motivo non consentito. Difatti va rammentato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere a concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 - , n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Ne consegue affermarsi che il lamentato errore di fatto nelle citazioni delle parti non sussiste poiché a fronte di un ricorso avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti, correttamente la Corte di cassazione procedeva a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione senza formalità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 luglio 2023 •
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 El EJ AM proponeva ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza di questa Corte di cassazione del 25 maggio 2023 che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse dello stesso avverso la pronuncia ex art. 599 bis cod.proc.pen. della Corte di Appello di Caltanissetta in data 31 ottobre 2022. In particolare, lamentava il ricorrente, non essere stato dato avviso al difensore dell'udienza di trattazione del ricorso dinanzi la sesta sezione penale e chiedeva quindi che, stante il predetto errore maturato nel procedimento, la sentenza doveva essere revocata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 H ricorso è avanzato per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, alcuna comunicazione dell'udienza del 25-5-2023 dinanzi la sesta sezione era dovuta al difensore del ricorrente che aveva proposito impugnazione per motivi non consentiti avverso la sentenza di concordato in appello emessa dalla corte di Caltanissetta il precedente 31-10-2022. Al proposito, infatti, va rammentato come ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, i ricorsi avverso le sentenze di concordato Penale Sent. Sez. 2 Num. 34812 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/07/2023 in appeilo per motivi non consentiti vanno dichiarati inammissibili con procedura de plano e, quindi, senza alcun avviso alle parti. Nel caso di specie correttamente la pronuncia impugnata con il ricorso straordinario procedeva con le forme dell'ordinanza senza formalità posto che, l'impugnazione avverso la sentenza di concordato, aveva avuto ad oggetto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen. e, quindi, un motivo non consentito. Difatti va rammentato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere a concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 - , n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Ne consegue affermarsi che il lamentato errore di fatto nelle citazioni delle parti non sussiste poiché a fronte di un ricorso avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti, correttamente la Corte di cassazione procedeva a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione senza formalità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 luglio 2023 •