Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
Le attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte dalla polizia giudiziaria non sono intrusive della sfera privata, perché non limitano, diversamente dalle ispezioni, dalle perquisizioni e dai sequestri, la libertà morale del controllato. Tali attività vanno inquadrate nel novero dei mezzi destinati alla acquisizione di prove non disciplinate dalla legge, consentite dall'art. 189 cod. proc. pen. senza necessità di decreto autorizzativo della autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1998, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Camera di consiglio
Dott. ORESTE CIAMPA Presidente del 3.6.1998
Dott. GIOVANNI de ROBERTO Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere N. 2072
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere N. 12574/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso composto da
CI TA SC, nato a [...] il [...]5 Avverso l'ordinanza 4.2.1998 del Tribunale di Milano. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto, dottor Elena Paciotti, che ha chieste, il rigetto del ricorso,
udito il difensore, avvocato Giovanni Aricò;
osserva
IN FATTO
Con decisione del 4.2.1999 il tribunale di Milano confermava l'ordinanza del 20.1.1999, con la quale quel Giudice delle indagini preliminari aveva applicato a PI IN LI la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di falsa fatturazione e di corruzione propria aggravata ascrittigli in concorso con ER FR e con altri per avere aiutato la CA RE AR -e per la stessa gl'imprenditori in essa associati- a creare con fatture di comodo emesse dalla Corak ltd. le provviste necessarie per pagare somme diverse a diversi partiti politici al fine di sbloccare importanti lavori pubblici, fermi da anni. Fondava la decisione quanto alla sussistenza dei gravi indizi su una molteplicità di fonti di prova spazianti dalle ammissioni e dalle dichiarazioni dello stesso indagato a quelle rese da coindagati e da testi nonché su acquisizioni documentali varie, sulle risultanze di intercettazioni telefoniche, su attività di osservazione, controllo e pedinamento svolta dalla polizia giudiziaria, su acquisizioni probatorie derivate da altri procedimenti;
quanto alle esigenze cautelari sulla sussistenza del pericolo d'inquinamento probatorio e di reiterazione della condotta ravvisato, in generale, nella persistenza della fitta rete di rapporti tuttora intrattenuti dal IN anche con molti coindagati e nei suoi tentativi costanti d'intervenire nell'accertamento dei reati da parte dell'autorità giudiziaria, finanche consigliando ulteriori trasferimento di fondi occultati all'estero, come risultanti in particolare dalle dichiarazioni rese da nominati coindagati e da lui medesimo, laddove ha ammesso di avere spiegato ad un coindagato dirigente delle Ferrovie di Stato "come fare per far del nero".
Ricorre per cassazione l'indagato e chiede l'annullamento della predetta ordinanza denunziando nell'ordine.
A) Inosservanza di norme processualì stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento ad atti acquisiti per rogatoria dalla Confederazione Elvetica e ad atti relativi alle intercettazioni ambientali e telefoniche in ordine alla prima categoria di atti perché i giudici di merito, in violazione del divieto opposto dalla Confederazione all'utilizzazione a fini fiscali della documentazione bancaria e societaria acquisita con rogatoria esterna, hanno utilizzato documentazione del genere, sequestrata in Nyon a Kees Van Der Poel, per formulare la contestazione del reato tributario, per accertare la natura fittizia delle fatture e per formulare in proposito precise domande a IN, UG e IG RE e perché la mancata trasmissione dei decreti di sequestro e degli "altri atti autorizzativi dell'attività rogatoriale", sui quali fondava la richiesta del P.M. al G.i.p., si è risolta per la difese nell'impossibilità di controllarne la ritualità;
in ordine alle intercettazioni telefoniche perché nel decreto autorizzativo e in quelli successivi, in violazione dell'art.267 c.p.p. non è stato indicato il delitto, per il quale l'autorizzazione era stata concessa e non sono stati specificati i gravi indizi del medesimo, a tanto non essendo sufficiente una richiesta in ipotesi ben motivata del P.M.;
in ordine alle intercettazioni ambientali perché, in violazione dell'art.266/2 c.p.p. il relativo decreto di autorizzazione non è stato motivato con indicazione delle ragioni che facevano ritenere se stesse svolgendo sul luogo attività criminosa:
in ordine ad entrambi i tipi di intercettazione perché, in violazione dell'art.268/1 c.p.p. e dell'art. 89 disp. attuaz., non risulta redatto verbale contenente le indicazioni e le annotazioni prescritte dalla legge;
in ordine alle attività di osservazione, controllo e pedinamento perché sono state svolte senza previo decreto di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a parere del ricorrente necessarie:, sia in ragione della natura di tali attività, ritenute omologhe a quelle di cui agli artt.244, 247, 253 e 267 c.p.p. e comunque comportanti limitazioni ai diritti, costituzionalmente garantiti, concernenti la libertà morale, la libertà personale, la libertà di locomozione e il diritto di difesa;
in ordine ai documenti sequestrati all'avvocato Quadri presso la Dogana di Ponte Chiasso perché acquisiti in violazione dell'art.20 dPR 43/1973 e dell'art.103 c.p.p..-
B) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari quanto al pericolo d'inquinamento probatorio perché, come risulta dall'ordinanza cautelare, cui in punto rinvia quella impugnata, egli "ha sempre tenuto un comportamento processuale di totale collaborazione", che non può esser ritenuta necessitata "ove si consideri che .... si è presentato spontaneamente ad oltre 50 interrogatori in tutta Italia e che non gli è stato mai concesso alcun beneficio processuale";
perché il riferire "ciò che non poteva non essere riferito" certamente non concrete un'attività diretta all'inquinamento;
perché non ci possono ritenere attendibili le dichiarazioni rese nel 1993 dal GO, proprio dalla sua attività di collaborazione coinvolto in altro procedimento ed estraneo al presente e perché gl'incontri con soggetti indagati in altri procedimenti, ammessi se rivolti a concertare la comune difesa, non bastano per dare concretezza al ritenuto pericolo;
quanto al pericolo di reiterazione dei reati perché la motivazione adottata dal Tribunale in punto manca di riferimenti concreti e la pubblicità data al suo coinvolgimento in molti procedimenti gli ha fatto perdere "ogni credibilità come operatore finanziario internazionale" e come operatore nel sistema criminoso "nell'ambito del quale le proprie condotte illecite sarebbero maturate". C) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato tributario perché egli non ha preso parte alle trattative intercorse fra il FR e ql'imprenditori associati nella CA RE AR., come risulta dal l'interrogatorio di UG REn, mentre nulla si ricava a suo carico dalle dichiarazioni di NN, coamministratore della CoraK Ltd, società che emise le fatture false;
in ordine alla corruzione perché i gravi indizi utilizzati ineriscono ad altri nominati procedimenti;
perché non è delineato quale sia stato il suo apporto nella corruzione;
perché nessun indizio proprio del procedimento risulta in atti acquisito a suo carico;
perché emerge dalla stessa motivazione che le società NT AG e CH ST non appartengono al novero delle società da lui utilizzate per l'acquisizione di fondi neri destinati al finanziamento dei partiti o per la realizzazione dei reati connessi;
perché non sono indicati conti correnti o banche di riferimento, utilizzate dalle due predette società ne' l'atto, dal quale i movimenti finanziari vengono desunti;
perché non risultano acquisiti documenti o dichiarazioni donde si possa dedurre "un qualche implicito rapporto corruttivo fra imprenditori del gruppo CA RE AR. e gli amministratori delle F.S.".- IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Di vero, mentre in ordine alla censura levata in ricorso come sub A/1, il Tribunale del riesame ha escluso l'utilizzazione al fine degli atti acquisiti per rogatoria dalla Confederazione Elvetica, il corrente, che non ha titolo per controllare in questa fase la ritualità di atti non utilizzati dal pubblico ministero a supporto della propria richiesta, oppone argomenti generici e comunque inidonei a dimostrare che gli elementi di prova utilizzati dal giudice di merito con asserita esclusione di quelli provenienti dalla Svizzera, non integrano di per sè i gravi indizi richiesti dalla legge ovvero che essi sono insuscettibili della lettura datane senza il concorso della documentazione Svizzera.
La genericità evidente della censura e la sua conseguente inammissibilità in questa sede di legittimità renderebbero superflua ogni ulteriore notazione.
Per completezza di esame val bene tuttavia rilevare che il reato tributario e la falsa fatturazione, attraverso la quale si assume dall'accusa sia stato commesso, siccome attività nella fattispecie concreta destinata a procurare la provvista necessaria per comprare il favore di pubblici ufficiali infedeli, possono sul piano temporale precedere il pagamento dell'utilità promessa, ma certamente non devono precedere la semplice promessa di essa ne' di necessità precedono il delitto di corruzione sul piano meramente probatorio, nel senso che la prova di questo ultimo delitto presupponga come necessaria la prova del delitto tributario, che anzi potendosi l'accordo corruttivo sostanziare, come già rilevato, della promessa di un'utilità futura, può addirittura accadere che l'accordo corruttivo preceda l'attività di falsa fatturazione destinata a procurare i fondi in nero occorrenti alla trista bisogna. Allo stato anzi parrebbe che così sia avvenuto in fattispecie se è vero che UG RE, secondo le dichiarazioni riportatene a pagina sette dell'ordinanza impugnata, prese contatti col IN LI per esservi stato indirizzato dall'onorevole MO e dunque a trattativa corruttiva assai avanzata se non conclusa addirittura. Infondate sono altresì le censure levate dal IN in tema di intercettazioni ambientali e telefoniche.
Quanto alle prime infatti la genericità del motivo, del tutto privo di una qualche indicazione al riguardo, non consente di verificare e al caso accertare se e in quale parte della motivazione i giudici di merito e in particolare quello del riesame abbiano utilizzato dati tratti da intercettazione ambientale.
E poiché dal provvedimento impugnato non è possibile dedurre l'utilizzazione di alcuno dei dati predetti, eventuali irritualità di tali intercettazioni sono del tutto irrilevanti e comportano quindi l'inammissibilità della censura.
Quanto alle intercettazioni telefoniche e più in particolare quanto alla denunziata irritualità dei decreti autorizzativi il Collegio rileva in primo luogo e in via generale che la loro motivazione - considerato che i decreti, immotivati di regola, a norma dell'art.125/2 devono essere motivati soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge- può essere la minima indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento, a garantire il rispetto dei presupposti che lo legittimano, in relazione alla natura di ognuno di essi, e l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste negli artt.267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p. (Cass. VI, 27.4.1995 n. 4609, rv.201146). Nel caso di specie il giudice delle indagini preliminari richiamandosi agli "atti processuali allegati" alla richiesta del Pubblico ministero, ha per tale via dato atto che detta richiesta è intervenuta in fase già avanzata delle indagini, come si deduce, tra l'altro, dal fatto che ha definito le intercettazioni richieste "necessarie" "per chiarire le modalità operative di gestione di fondi neri di società del gruppo ENI per ingente ammontare da parte del IN LI Francesco", Da tale motivazione è agevole dedurre che l'autorizzazione alle intercettazioni è stata chiesta non già per accertare l'implicazione dell'indagato nella vicenda delittuosa, data già per accertata;
ma solo per acclarare le "modalità", vale a dire i canali, i sistemi, le complicità utilizzate dall'indagato per gestire, al di fuori dei bilanci ufficiali delle predette società e degli ordinari circuiti finanziari, fondi estracontabili già creati da società del gruppo ENI.
Nella motivazione predetta sono dunque indicate con la precisione consentita dalla fluidità delle indagini ancora in corso le fonti dei gravi indizi, raccolti con le indagini già esperite e ritenuti sussistenti, nonché la natura dei reati societari, finanziari e valutari dagli stessi emergenti;
il che nel contesto di una complessa indagine già da tempo avviata e in corso di ulteriori sviluppi pare al Collegio sufficiente a supportare la concessa autorizzazione. Nè esistono preclusioni o prescrizioni diverse di quelle afferenti la natura del reato ostative alle possibili utilizzazioni di conversazioni ritualmente intercettate.
E mentre, come rilevato dal Giudice del riesame, la legge non prescrive in sede cautelare il deposito integrale dei brogliacci e dei nastri, ma solo dei decreti autorizzativi in ordine alla registrazione delle intercettazioni a mezzo di appunti privi delle caratteristiche del verbale di cui agli artt.268/2 e 89 disp. attuaz., il Collegio rileva che, stante la tassatività delle ipotesi legali d'inutilizzabilità, detta sanzione non può essere dilatata ed estesa fino a ricomprendervi l'inosservanza delle norme di cui all'art.89 predetto, non espressamente richiamato dall'art.271 c.p.p. (Cass. VI, 14.12.1993, n. 11421, rv 198560) Il Collegio rileva quindi che le attività di osservazione, controllo e pedinamento non sono intrusive, come le ispezioni, le perquisizioni o i sequestri, cui dunque non sono omologhe, come asserisce il ricorrente, perché non limitano diritti costituzionalmente garantiti e in particolare la libertà morale del controllato e vanno quindi inquadrati nel novero dei mezzi destinati all'acquisizione di prove non disciplinate dalla legge, ma espressamente consentite in forza del principio di libertà della prova di cui all'art.189 c.p.p.- In ordine all 'utilizzazione di documenti asseritamente sequestrati all'avvocato Quadri, va rilevata la genericita' della censura dato che a fronte della recisa negazione contenutane nel provvedimento impugnato (pag.14, 4^ periodo), la difesa non ha, men che provato, indicato in quale procedimento il predetto avvocato fosse difensore del IN alla data di acquisizione di tali documenti: donde l'inapplicabilità al caso di specie dell'art.103 C.P.P.. Va rilevato indi che l'asserita irritualità della acquisizione di tali documenti è cosa diversa della violazione di un divieto di acquisizione e non comporta quindi inutilizzabilità degli stessi ai sensi dell'art.191 c.p.p.. Solo per completezza d'esame si osserva perciò che tali documenti sono stati in effetti ritualmente acquisiti dalla polizia doganale -e non dalla polizia giudiziaria- con formale processo verbale di constatazione per accertamento di illeciti valutaci ai sensi della legge 31.3.88 n.188, come si dice nell'ordinanza impugnata. In ordine alle esigenze cautelari il tribunale del riesame, richiamandosi alla parte motiva dell'ordinanza custodiale, ha fondato l'impugnato provvedimento con riferimento
1) alla "fitta rete di rapporti intrattenuti tuttora dal IN" con numerosi coindagati:
2) alla persistenza di "tutti i contatti" dallo stesso stabiliti in passato;
3) ai suoi costanti tentativi di intervenire nell'accertamento dei reati da parte dell'autorità giudiziaria.
Ha integrato indi tale motivazione con riferimento
4) alle dichiarazioni rese da PI GO dal medesimo definite "eterodirette" dal IN, regista occulto, e influenzate dai consigli di ogni genere datigli dal medesimo;
5) al fatto che il predetto dichiarante non dispone di documenti atti a provare l'affidamento al IN di due milioni di dollari in deposito fiduciario e all'evidente e correlato potere d'intimidazione da costui esercitato su lui e su altri;
6) al fatto che l'indagato ha mandato OC TR a chiedere soldi ad UG RE;
7) alle dichiarazioni dello stesso IN, il quale ha ammesso di avere spiegato all'Incalza, dirigente delle Ferrovie dello Stato "come fare per far del nero", così dimostrando ex ore suo la sussistenza del pericolo di reiterazione.
Ritiene il Collegio che tali circostanze, evidenziando sostanzialmente immutate le capacità di manovra e la persistenza in capo all'indagato dei necessari agganci nonché l'uso che egli ha continuato a farne, conferiscano ai pericoli ravvisati dai giudici di merito i necessari caratteri dell'attualità e della concretezza. Il ricorso deve essere dunque rigettato in punto.
Non sussistono nemmeno i vizi di motivazione in tema di sussistenza dei gravi indizi asseritamente infirmanti l'impugnato provvedimento. Di vero e quanto al reato tributario, quale che si sia la posizione dell'indagato in ordine al controllo della Corak ltd, da lui ammesso solo per il 1980, non si può disconoscere valenza gravemente indiziante al fatto da lui medesimo ammesso, come ribadito a pagina 36 del ricorso, "di averla talvolta utilizzata tramite FR, per svolgere sia un'attività normale sia
Per emettere fatture per operazioni inesistenti", quando non si contesta che proprio il ricorrente, mostratosi a conoscenza della "situazione", mise il coindagato UG RE in contatto col predetto FR proprio al fine di svolgere attività, che "normali" -leggasi legali- non erano, e in concreto per consentire la formazione di fondi extracontabili attraverso false fatturazioni. Al limite il concorso di reato potrebbe fondare già. sul fattivo interessamento e sulla consapevole collaborazione fornita dal IN spianando la via agli imprenditori interessati alla creazione di fondi del genere
E non si può fondatamente sostenere che in tale contesto, già di per sè così sintomatico e gravemente indiziante, sia priva di significato la circostanza, sulla quale tace il ricorrente, che a dire di NN egli è probabilmente l'azionista di maggioranza della Corak ltd, nella quale e per la quale opera quale suo uomo di fiducia tale Van Der Poel.
Il fatto poi che, a dire del predetto UG RE e come riportato nell'ordinanza impugnata, "i lavori si sbloccarono" "appena" fu raggiunto "un accordo col FR", cioè ancor prima della effettiva creazione dei fondi extracontabili, denunzia che dell'operazione e del suo procedere erano perfettamente informati i destinatari dei fondi predetti e, per converso, che della destinazione di questi erano consapevoli tutti coloro che collaboravano alla loro creazione. In particolare e per quanto più specificamente riguarda l'ipotizzato delitto di corruzione, questa Corte deve in primo luogo rilevare la frammentarietà delle argomentazioni addotte del ricorrente, incentrate sulla mancata individuazione dei canali e delle destinazioni finali delle somme accantonate con la falsa fatturazione e risolte per il resto in inammissibili censure sul fatto imperniate sulla denegata sussistenza di gravi indizi.
In perfetta sintonia con quanto in proposito rilevato già dal giudice di merito, osserva quindi che, mentre per dar corpo e consistenza ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione e al concorso in esso dell'indagato non è necessario accertare se e per quale via le somme rese disponibili con le false fatturazioni furono trasferite ai destinatari finali , il IN non ha contestato di avere, tramite OC TR, chiesto ad UG RE di pagargli la somma di trecento milioni di lire, ma stranamente quanto significativamente non ha saputo o voluto spiegare a qual titolo fosse di una somma di tale rilevante importo, di guisa che come ha osservato il tribunale del riesame "è assai più logica e verosimile la ricostruzione fornita" dal RE.
L'incontestabile gravità indiziaria (di tali fatti, corroborata da altri numerosi indizi evidenziati nell'ordinanza e non specificamente contestati in ricorso, generico sul punto come già notato rendono superfluo ogni ulteriore esame dell'impugnazione, che dunque deve essere senz'altro rigettata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria Per gli adempimenti ed cui all'art.94-1/ter disp.att. c.p.p..-
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998