Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1998, n. 2072
CASS
Sentenza 3 giugno 1998

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Le attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte dalla polizia giudiziaria non sono intrusive della sfera privata, perché non limitano, diversamente dalle ispezioni, dalle perquisizioni e dai sequestri, la libertà morale del controllato. Tali attività vanno inquadrate nel novero dei mezzi destinati alla acquisizione di prove non disciplinate dalla legge, consentite dall'art. 189 cod. proc. pen. senza necessità di decreto autorizzativo della autorità giudiziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1998, n. 2072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2072
    Data del deposito : 3 giugno 1998

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