Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15304 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTEC.C.65428 AT SENS1 5 304/02 DA REGISTRAZIONE REPUB LICAIT L D.P R. 26/4/1986 12. ALL.
8 - N. 5 OM EL P POLO ALIANO TRIBUE RIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Presidente R. G. N. 14725/99 SACCUCCI - Rel. Consigliere Cron. 35729 Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 22/04/02 Consigliere C.C.Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresenta e difende ope legis;
CAMPIONE CIVILE - -ricorrente N. 65428 e da UFF REGISTRO LUCCA, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 2002 1637
contro
-1- IA AL;
intimato avverso la sentenza n. 89/98 della Commissione regionale di FIRENZE, depositata iltributaria 03/06/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/04/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 14725SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 89/04/98 del 3 giugno 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana confermando la pronuncia di primo grado, riconosceva illegittimo l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del Registro di Lucca a carico di Valerio Torcigliani con cui si richiedeva alla contribuente l' imposta complementare di registro dovuta sull'atto di acquisto di un terreno. Tale acquisto era avvenuto invocando i benefici di cui alla legge "Tupini" 408/1949, senza che nel termine di legge venisse presentata la denuncia di adempimento degli obblighi cui l'agevolazione era subordinata. MOTIVI DELLA DECISIONE La Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 26. Nella sostanza sostiene che la mancata presentazione della denuncia prevista dalla norma sopra indicata comporta decadenza dal beneficio, senza che assuma rilievo il fatto che siano stati tempestivamente ultimati i lavori. Simile tesi deve essere accolta in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (da cui non vi è ragione per discostarsi) secondo cui è perentorio il termine annuale per la presentazione della denuncia da parte del contribuente, a sua volta decorrente dal 31 dicembre 1985, data di scadenza di detto regime prorogato, secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 1 d.l. 22 dicembre 1981 n. 790 (Cass 21 giugno 2001, n. 8459). La denuncia di cui all'art. 6, D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150 corredata dalla documentazione comprovante l'osservanza delle condizioni prescritte per M poter fruire in via definitiva delle agevolazioni fiscali concesse in via provvisoria a norma della 1. 2 luglio 1949, n. 408, rappresenta quindi per il contribuente non una mera facoltà, ma un obbligo da assolvere nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del d.l. 1150 del 1967 atteso che, malgrado la mancanza di un'espressa qualificazione normativa in questo senso, tale termine deve ritenersi posto a pena di decadenza dalle agevolazioni, concesse in via provvisoria (Cass., 19 dicembre 1986, n. 7734). Il ricorso deve per queste ragioni, come da richiesta del Procuratore Generale, essere accolto.
P.Q.M.
V. l'art. 375 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 L. 24 marzo 2001, n. 89, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 22 aprile 2002. ишо кечист Ma clinта Auilde REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 N. 5 DA ESENTE TAB. ALL. B AI SENSI DEL ERIA TRIBUTARIA - 131 A N.