Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
Nel procedimento minorile, l'aggravamento delle esigenze cautelari, determinato dall'allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità o da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, consente l'applicazione della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali indicati nell'art. 22, comma 4, D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, e non anche sulla base dei criteri indicati negli artt. 276 e 299 cod.proc.pen., la cui operatività - secondo il dettato dell'art. 1 del citato D.P.R., che fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto - è esclusa dalla disciplina specificamente derogatoria del citato art. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2001, n. 35964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35964 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO CALABRESE - Presidente - del 26/06/2001
1. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 4023
3. Dott. GENNARO MARASCA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 9010/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia nel procedimento
contro
GH TH, nato a [...] in data [...];
Avverso la ordinanza emessa il 20 dicembre 2000 dal Tribunale per i minorenni di Venezia, Sezione del riesame Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del procedimento ed i motivi del ricorso
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso
La Corte di Cassazione osserva:
A GH TH minore degli anni diciotto, indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 61 nn. 1 e 5 e 582 comma 2^ n. 3 c.p., veniva applicata la misura cautelare del collocamento in comunità ex art.22 DPR 448/88 In seguito ad allontanamento dalla comunità del GH il PMM chiedeva la sostituzione della misura applicata con la più grave misura della custodia cautelare in carcere.
Il GUP, con ordinanza emessa il 10 novembre 2000, rigettava la richiesta del PMM ed applicava la norma prevista dall'art. 22 comma 4^ DPR 448/98. Il Tribunale per i Minorenni, Sezione del riesame, con ordinanza del 28 novembre 2000, rigettava l'appello del PMM ex art. 310 c.p.p.. Infine la Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 8 giugno 2001 rigettava il ricorso del PMM avverso il provvedimento del Tribunale.
Il 18 dicembre 2000 il GH si allontanava nuovamente dalla Comunità ed il PMM chiedeva nuovamente la applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ex art. 299 c.p.p., ma il GUP con ordinanza emessa il 20 dicembre 2000, rigettava nuovamente la richiesta.
Anche il Tribunale per i minorenni rigettava nuovamente l'appello del PMM con ordinanza emessa il 10 gennaio 2001. Avverso tale provvedimento ha proposto di nuovo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia il PMM ha, in buona sostanza, sostenuto che l'aggravamento previsto dall'art. 22 DPR 448/98 è conseguente al mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi che concretano le misure previste dagli artt. 21 e 22 DPR 448/98, mentre in ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari si dovrebbe fare ricorso alle ipotesi previste dagli artt. 276 e 299 c.p.p., certamente applicabili anche al processo minorile. Inoltre in materia di misure cautelari non potrebbe farsi ricorso al concetto di funzione rieducativa della pena, proprio perché nessuna pena è stata ancora comminata al minore, mentre si dovrebbe fare riferimento ai parametri previsti dall'art. 19 DPR 448/98 infine se fosse esatta la interpretazione delle norme in materia del Tribunale si profilerebbe un rilievo di costituzionalità in quanto si attribuirebbe funzione rieducativa ad una misura applicata prima di una declaratoria di responsabilità penale.
Il ricorso è infondato
Per espressa disposizione dell'art. 1 del DPR 448/98, il quale fa salva la applicazione del codice di procedura penale per quanto non previsto, la normativa minorile ha carattere speciale e derogatorio. Il DPR in questione prevede specificamente, in caso di aggravamento delle esigenze cautelari determinato dall'allontanamento dalla comunità - art. 22 comma 4^ DPR 448/98, - la facoltà di disporre la misura cautelare della custodia in carcere per un tempo non superiore ad un mese.
In realtà i provvedimenti in materia di libertà personale per gli indagati minorenni, disciplinati dal capo secondo, prevedono una serie di misure, che lo stesso legislatore distingue - art. 19 DPR citato - in custodiali e non custodiali, prevedendo ipotesi di passaggio dalla misura meno afflittiva a quella più grave, a seconda del comportamento tenuto dal soggetto, solo per quel che riguarda la prima categoria.
Così il quinto comma dell'art. 21 prevede, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla permanenza in casa o nel caso di ingiustificato allontanamento dalla abitazione, la possibilità per il giudice di disporre la più severa misura del collocamento in comunità.
A sua volta il quarto comma dell'art. 22 dispone che, nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con il provvedimento, appunto di collocamento in comunità, o di allontanamento ingiustificato dalla stessa il giudice possa, in presenza di determinati requisiti inerenti alla pena edittale prevista per il reato per il quale si procede, disporre la custodia cautelare per un tempo non superiore al mese.
In questo caso, quindi, la misura non custodiale si trasforma in misura custodiale, cui tuttavia è applicato il termine, invalicabile, sopra indicato.
L'art. 23, poi, per parte sua, prevede la custodia cautelare per i delitti puniti con l'ergastolo e per quelli non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.
È dunque evidente che tra la custodia cautelare prevista dal quarto comma dell'art. 22 e quella prevista dall'art. 23 esiste una differenza sostanziale.
La prima, relativa ad ipotesi di reato puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile solo nel caso in cui il minore, posto in comunità, non tenga un comportamento adeguato. Si tratta di una ipotesi di inasprimento della misura cautelare conseguente ad un aggravamento delle esigenze cautelari, di cui sono sintomo, normativamente predeterminato, alcuni comportamenti descritti dal legislatore, quali l'allontanamento dalla comunità. La seconda è stabilita per reati ben più gravi ed è applicabile ab origine per esigenze di tutela della prova o di reiterazione della condotta criminosa.
Si tratta, quindi, di misure strutturalmente e funzionalmente diverse, che hanno presupposti differenti e che soddisfano esigenze non omogenee.
Pertanto appaiono fuorvianti le considerazioni espresse dal ricorrente e relative alla presunta incongruenza che caratterizzerebbe il trattamento tra chi si veda applicare una misura cautelare mentre già trovavasi in comunità e chi viceversa, non trovandosi sottoposto ad alcuna misura restrittiva, venga ad essa assoggettato.
In realtà il primo è un soggetto sottoposto ad indagini per ipotesi di reato meno gravi rispetto al secondo ed il legislatore ha deciso di graduare diversamente le tipologie ed i termini delle misure cautelari, giungendo a prevedere la custodia cautelare di un mese come ipotesi estrema per i delitti ex comma 4^ dell'art. 22 DPR 448/98. Parimenti non pertinente è il rilievo relativo al profilo di incostituzionalità che si adombrerebbe se si attribuisse funzione rieducativa ad una misura cautelare. Innanzitutto perché una cosa è la rieducazione, che compete solo alla pena altra cosa è la non desocializzazione, che non può non essere caratteristica di una misura cautelare da applicarsi a minorenni.
In secondo luogo perché la applicazione della custodia cautelare ai sensi del quarto comma dell'art. 22 non rappresenta altro che una ipotesi, rigidamente definita per quel che attiene la sua natura e la sua durata, di aggravamento di misura cautelare in presenza di determinati comportamenti tipizzati dal legislatore minorile. Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2001