CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2023, n. 17932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17932 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA GI VA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 20/10/2022 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17932 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Salerno, a seguito di appello proposto dal PM, ha disposto l'applicazione nei confronti del GA - gravemente indiziato in relazione alla partecipazione con ruolo apicale in associazione di tipo camorristico (clan "I Zi IS - quelli di San Lorenzo"), e per numerosi episodi di estorsione, consumata e tentata, aggravata dalla mafiosità ed ulteriori delitti, in Sant'Egidio del Monte Albino e Angri, sino alla primavera del 2019 - la misura cautelare della custodia in carcere, sospendendone l'esecuzione ex art. 310 comma 3 c.p.p. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso nel quale deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari in ragione della provata condotta di dissociazione e di collaborazione del GA in relazione peraltro a fatti ormai risalenti nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Gip, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di GA, non ha accolto la richiesta cautelare in quanto ha escluso - pur in presenza della doppia presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - la ricorrenza di attuali esigenze cautelari. Ciò in quanto il GA «sebbene non potesse essere considerato collaboratore, rendeva copiose e veritiere dichiarazioni nei confronti di quasi tutti gli indagati e con riferimento a tutte le attività delinquenziali portate aventi, mostrando un evidente segno di dissociazione, valutabile, in uno al tempo trascorso, al fine di escludere l'attualità delle esigenze». 3. La diversa valutazione del Tribunale del riesame - relativamente alle esigenze cautelari - si è fondata su una serie di elementi. In primo luogo, le dichiarazioni del GA non sono state ritenute affatto espressive di una "dissociazione" dalle dinamiche criminali. L'interrogatorio in cui egli manifestava la volontà di "collaborare" - argomenta l'ordinanza impugnata - aveva luogo il 7 marzo 2019, pochi giorni dopo il colloquio in carcere, avvenuto il precedente 17 febbraio, con AN AN - parente di alcuni sodali - alla quale egli impartiva direttive precise per reiterare le richieste estorsive, poi non andate a buon fine, nei confronti di commercianti già assoggettati al clan. Trattasi, evidenzia l'ordinanza dell'appello cautelare, di condotta incompatibile con la volontà di collaborare ed anzi che manifesta la pervicace intenzione di continuare ad esercitare il "controllo del territorio" connotato tipico della "mafiosità". Inoltre, le dichiarazioni rese dal GA si sono limitate a confermare i fatti in ordine ai quali erano già stati acquisiti incontrovertibili elementi indiziari, senza nulla aggiungere 2 e senza fornire elementi ulteriori utili per individuare altri soggetti coinvolti nelle attività criminali;
inoltre il predetto ha tentato di escludere la partecipazione ad un episodio di furto e ricettazione di merce di un soggetto che invece è stato poi raggiunto per detti fatti da misura cautelare. GA, una volta scarcerato nel dicembre del 2021, faceva rientro nel territorio del comune di Sant'Egidio di Monte Albino, dove si era stabilita l'associazione criminale. In merito poi al tempo trascorso dalla conclusione della contestazione associativa (settembre 2019) rispetto alla richiesta custodiale del PM, il Tribunale evidenzia che si tratta di uno iato temporale "non considerevole" (circa tre anni) che, in considerazione della pericolosità della consorteria e del numero di delitti fine posti in essere e del ruolo primario del GA, giustifica l'applicazione della misura custodiale. 4. L'ordinanza impugnata ha, in modo non illogico, motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo, sulla base di una serie di convergenti elementi indiziari, che la condotta dell'indagato non possa essere considerata espressiva di dissociazione dall'organizzazione camorristica. 4.1. In particolare, la circostanza - valorizzata dal Tribunale del riesame - relativa alle "direttive" che l'indagato, poco tempo dopo l'interrogatorio nel quale aveva reso le dichiarazioni richiamate dal Gip per escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari, ha impartito durante il citato colloquio in carcere e relative alle modalità attraverso cui proseguire nell'attività estorsiva, appare obiettivamente incompatibile con un allontanamento irreversibile dalle dinamiche associative. Sul punto, l'argomentazione del provvedimento dell'appello cautelare è, dunque, del tutto congrua rispetto all'orientamento di legittimità secondo cui «in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari» (ex plurimis, Sez. 6 n. 22821 del 30/09/2020, Aloè, Rv. 279780). Dimostrazione che, per quanto innanzi evidenziato, nel caso di specie non è stata fornita. 3 Consiglier
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023 1Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17932 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Salerno, a seguito di appello proposto dal PM, ha disposto l'applicazione nei confronti del GA - gravemente indiziato in relazione alla partecipazione con ruolo apicale in associazione di tipo camorristico (clan "I Zi IS - quelli di San Lorenzo"), e per numerosi episodi di estorsione, consumata e tentata, aggravata dalla mafiosità ed ulteriori delitti, in Sant'Egidio del Monte Albino e Angri, sino alla primavera del 2019 - la misura cautelare della custodia in carcere, sospendendone l'esecuzione ex art. 310 comma 3 c.p.p. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso nel quale deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari in ragione della provata condotta di dissociazione e di collaborazione del GA in relazione peraltro a fatti ormai risalenti nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Gip, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di GA, non ha accolto la richiesta cautelare in quanto ha escluso - pur in presenza della doppia presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - la ricorrenza di attuali esigenze cautelari. Ciò in quanto il GA «sebbene non potesse essere considerato collaboratore, rendeva copiose e veritiere dichiarazioni nei confronti di quasi tutti gli indagati e con riferimento a tutte le attività delinquenziali portate aventi, mostrando un evidente segno di dissociazione, valutabile, in uno al tempo trascorso, al fine di escludere l'attualità delle esigenze». 3. La diversa valutazione del Tribunale del riesame - relativamente alle esigenze cautelari - si è fondata su una serie di elementi. In primo luogo, le dichiarazioni del GA non sono state ritenute affatto espressive di una "dissociazione" dalle dinamiche criminali. L'interrogatorio in cui egli manifestava la volontà di "collaborare" - argomenta l'ordinanza impugnata - aveva luogo il 7 marzo 2019, pochi giorni dopo il colloquio in carcere, avvenuto il precedente 17 febbraio, con AN AN - parente di alcuni sodali - alla quale egli impartiva direttive precise per reiterare le richieste estorsive, poi non andate a buon fine, nei confronti di commercianti già assoggettati al clan. Trattasi, evidenzia l'ordinanza dell'appello cautelare, di condotta incompatibile con la volontà di collaborare ed anzi che manifesta la pervicace intenzione di continuare ad esercitare il "controllo del territorio" connotato tipico della "mafiosità". Inoltre, le dichiarazioni rese dal GA si sono limitate a confermare i fatti in ordine ai quali erano già stati acquisiti incontrovertibili elementi indiziari, senza nulla aggiungere 2 e senza fornire elementi ulteriori utili per individuare altri soggetti coinvolti nelle attività criminali;
inoltre il predetto ha tentato di escludere la partecipazione ad un episodio di furto e ricettazione di merce di un soggetto che invece è stato poi raggiunto per detti fatti da misura cautelare. GA, una volta scarcerato nel dicembre del 2021, faceva rientro nel territorio del comune di Sant'Egidio di Monte Albino, dove si era stabilita l'associazione criminale. In merito poi al tempo trascorso dalla conclusione della contestazione associativa (settembre 2019) rispetto alla richiesta custodiale del PM, il Tribunale evidenzia che si tratta di uno iato temporale "non considerevole" (circa tre anni) che, in considerazione della pericolosità della consorteria e del numero di delitti fine posti in essere e del ruolo primario del GA, giustifica l'applicazione della misura custodiale. 4. L'ordinanza impugnata ha, in modo non illogico, motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo, sulla base di una serie di convergenti elementi indiziari, che la condotta dell'indagato non possa essere considerata espressiva di dissociazione dall'organizzazione camorristica. 4.1. In particolare, la circostanza - valorizzata dal Tribunale del riesame - relativa alle "direttive" che l'indagato, poco tempo dopo l'interrogatorio nel quale aveva reso le dichiarazioni richiamate dal Gip per escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari, ha impartito durante il citato colloquio in carcere e relative alle modalità attraverso cui proseguire nell'attività estorsiva, appare obiettivamente incompatibile con un allontanamento irreversibile dalle dinamiche associative. Sul punto, l'argomentazione del provvedimento dell'appello cautelare è, dunque, del tutto congrua rispetto all'orientamento di legittimità secondo cui «in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari» (ex plurimis, Sez. 6 n. 22821 del 30/09/2020, Aloè, Rv. 279780). Dimostrazione che, per quanto innanzi evidenziato, nel caso di specie non è stata fornita. 3 Consiglier
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023 1Il Presidente