Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
V Z I 1 9 X 6 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM04:5 4 6 / 0 3 * IN NOME DEL PO 1 O IT, LIAN Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Tll.mi Sigg.ri Magistrati;
Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 22939/0: Cron. ло 362 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere ud.26/11/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPERICCJ CIPRIANI, MARIA LIBERTI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MA IL;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 1990/00 del Giudice di pace di 2164 BARI, depositata il 26/06/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
uditi per il ricorrente gli Avvocati Cipriani a 1'accoglimento del Liberti che hanno chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
T--. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 19.5.1999 LI IN conveniva avanti al. giudice di sace ai Pari La Recione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento deila somma di £ 777.000 a titolo di contributo a seguito delle avversità atmosferiche cho avevano comportato, ne 'anno 1987, un'ingente perdita di prodotti agricoli coltivati sui propri zerreni siti in agro di Gioia del Colle. Scatoneva che taio contributo era regolato dalla Legge 590/81, modificata dagli artt. 2 e 4 della Legge 138/85 od integrata dalle Leggi della Regione Puglia n. 19/79 € n.38/82, con cui erano stati previsti interventi in favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale con decreto del dell'Agricoltura е che a tal fine,Ministro nonostante avesse presentato regolare domanda al Comune di Gioia del Colle, quale ente delegato ex lege" a ricevere, istruire e liquidare l'indennità e gli fosse stato riconosciuto un contributo di f inoltrata dalla 777.00C, la Regione, cui era stata Provincia (delib. G.P. n. 1357 del 7.6.19891 richiesta di finanziamento, non aveva provveduto. 14 Si costituiva la Regione Puglia che eccepiva pregiudizialmente 1'inammissibilità deila domanda violazione dell'art. 112 C.P.C., il proprio per diletto di legit imazione passiva ed il difetto di dell'A.G.O.. Nel merito Sostenevagiurisdizione l'infondatezza della domanda in assenza del decreto del Ministero dell'Agricoltura dichiarativo della eccezionalità dell'avversità atmosferica in relazione al terreno di proprietà dell'attore ed in L.R, n.10/83 la quale presenza dell'intervenuta all'art. 6 comma 2 aveva previsto la sospensione dogli interventi di cui alla citala L.
3. n.19/79. Con sentenza de_ 2-26.6.2000 il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la Regione Puglia al pagamento a favore dell'attore della richiesta somma di £ 777.000 oltre agli interessi jegali dalla domanda entro i limiti di f 2.000.000. Riconosceva in primo luogo la legittimazione passiva della Regione, escludendo quella del Comune e della Provincia, avendo tali enti esplicato, come previsto per legge, una mera attività amainistrativa istruttoria delegata dalla Regione cui compete esclusivamente la funzione di accortamento in virtù dell'art. 70 del D.P.R. 616/77, con facoltà di controllo e di sostituzione all'ente delegato. Escludeva altresì che alla sospensione disposta con l'art. 6 comma 2 delia Successiva L.R. 0.10/89 potessero essere riconosciuti effetti retroattivi.. Disettondeva poi l'eccepito difetto di. giurisdizione dell'A.G.O., sostenendo nel merito la della mancanza del decreto irrilevanza nelin quanto trovava applicazione ministeriale, caso in esame la L.R. n.19/79 integrata dalla L.R. 38/82 con cui ia Regione Fuglia avova introdotto un'autonoma disciplina più favorevole per gli operatori agricoli, provederão art. 6 della citata I.. R. 19/79) la concessione de i contributi per co.cro che avessero subito perdite in misura I:On inferiore al 30% della produzione Lorda, da attingersi al Fondo di solidarietà regionale ea elevando l'importo massimo dei contributi in ₤ 2.000.000, laddove invece l'intervento dello Stato, disciplinato dalle leggi an.364/70 e 590/81, prevedeva requisiti pit restrittivi (perdite in misura non inferiore al 35% della produzione lorda o limite del contributo fissato in £ 1.500.000). Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Regione Puglia, doducendo tre motivi е di censura. с S Con sentenza n.11090/02 le Sezioni Unite di questa Corte rigettavano il primo motivo di riccrao, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario o rimettendo le parti a questa Sezione in ordine agli altri due motivi. MOTIVI DELIA DECISIONE Risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte Ja questione di qiurisdizione del giudice ordinario dedotta dalla Regione con il primo motivo di ricorso, vanno esamirati i restanti motivi a seguito del rinvio operato a questa sezione. Con l secondo motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia violazione dell'art. 102 C.P.C., iament ando che 11 giudice di pace, nonostante l'attore avesse chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia tenuta ad accreditare al Comune 1'importo occorrente al pagamento del contributo e malgrado quindi detto Comune fosse stato coinvolto nel giudizio quale litisconsorte necessario, пол abbia accollo ia richiesta di integrazione Ge contraddittorio, senza considerare che la domanda aveva pe oggetto l'accertamento di una situazione giuridica Comune a più soggetti e che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la giudizio del Comune sia اسرم partecipazione al alla riferimento domanda subordinata in quanto il giudizio al riguardo devo con sclo necessaria essere espresso non già "ex post." in base all'esito della lite ma "ex ante. certamente ammissibile sotto il prciilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, pur Lel censura è del giudice di pace sentenza riguardando pronunciata secondo equità in una controversia di na valore non supercre a lire due milioni, prospetta па questione processuale che rientra Fra quelle che possono essere fatte valere avanti alla Corte di Cassazione (per Lutto Ser. Un. 716/99). sotto ammissibile 11 del pari dell'art. La stessa 102 violazione dedotto profilo della di questione C.P.C. in quanto, puf trattandosi era stata nuova dato che in prime grado non cel contraddittoric sul richiesta L'integrazione presupposto della presenza Ji un litisconsorzic necessario ma era stata eccepita dalla Regione solo la carenza della propria legitimaziono passiva con de! Comune e deila di quella l'indicazione non v'è dubbio che una tale mancata integrazione, qualora ricorressero gli estromi del Provincia, Titisconsorzio necessario, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato a grado del processo 7 e quindi per la prima volta anche in Cassazione, sia guro sulla base degli atti già acquisiti nella precedente fase. Deve escludersi però in radice che nel caso in esame ne sussistano le condizioni, richiedendosi a tal Eine, al di Fucri dei casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di più soggetti (Cass. 11150/98) e 201 configurandosi tale ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottonere, come quella formulata introduttivo, 1'adempimento CON 「aste d i una nemmeno qualora si indichi in via obbligazione, quale eventuale destinatario subordinata, de l'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, un altro soggetto che dovrebbe provvedere poi a riversare la somma all'averte diritto. Cra tale prospettazione, che fa riferimento sostanzialmente ad Una modalità di pagamento attraverso la partecipazione di ก terzo, non è idonea a qualificare tale terzo come litisconsorte necessario, sia perché si è pur sempre in materia di obbligazioni 台 sia perché, dovendosi in tale semplice eventualità considerare tale LE come ritenersi مارا mandatario, ogli дог. potrebbe direttamente e personalmente obbligato. Con 1 terzo Fotivo La ricozzente denuncia nullità della sentenza e/o motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 543 del 6.7.2001 ha statuilo che legittimo contraddittore è l'ente tenuto per legge alla concessione e non già la Regione Puglia e che ii giudice di paco è giunto a conclusioni opposte senza indicarne le ragioni, nonostante la Provincia ed i Comune fossero tenute al pagamento. Anche tale censura è infondata. In primo luogo si Osserva che nessuna rilevanza può assumere il mero richiamo ad 1111 procedente sentenza della Corte d'Appello di Bari che, escludendo la legittimazione passiva della Regione Puglia, sarebbo giunta conclusioni opposte à quelle cui è pervenuto il giudice di pace, se si consideri che nessur accenno è stato argomentazioni che sarebbero state fatto allo svoite in que la sede. Non rispondente al contenuto della sentenza impugnata è poi la specifica deduzione relativa alla mancanza di motivazione nella parte in cui il giudice di pace ha affermato la legittimazione della Regione ed ha escluso invece quella della са 9 Provincia e del Comune, nonostante tali due enti fossero tenuti al pagamento. Risulta infatti che il giudice di pace na affrontato espressamente, con richiami normativi di Conte nazionale e regionale, 1,1 problema dolla legittimazione passiva, rilevando che la delega conferita alla Provincia ed al Comune ha finalità essenzialmente istruttorio e che la Regione conserva la facoltà di inserirsi in ogni fase del procedimento, rimanendo unico ed effettivo titolare del potere di concessione del contributo. A fronte di tal considerazioni la Regione non specifica argomentazione di ha dedotto alcuna limitandosi ad affermare che carattere giuridico, tenuti per legge al pagamento sono la Provincia ec Comune, trascurando ogni valutazione su un'eventuale diversa natura della delega rispetto a que la prospettata con la sentenza impugnata e non consentendo in al modo il richiesto controllo di - legittimità. Nulla devo essere disposto iņ ordine alle spese, non essendosi la controparte costituta.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. الا 10 Roma, 26.11.2002 Ti Consigliere est. Mgo River Gestionligo CONTE SUPREMA CASSAZIONE Prima e Civite Depositato in Cancelleria " 2.7 MAR. 2003 H IL CANCELLERE -11 2 27939/01 Eresidente week IL CANCELLERE Luisa Paccinett