Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8877 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
I D E A ) 8 A S 7 O T ( S R S A 7 T O T 8 S 9 P I 1 A M G o I DI CASS BLICA ITALIANA ' z R E r L a T R L L m A A I SUPREM A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 D D 8877 I e , E N TE g T O g R G e ZI NE N L O L Oggetto O E L 9 L S 1 . O 9 A t E 1 B r MA CIVILE SEZIONE rt. D A ( (A Composta dagli I Mag strati: Presidente Dott. Pas ale REALE R.G.N. 13424/99 Consigliere Cron. 20244 Dott. Mario Rosario MORELLI BONOMO Consigliere Rep. Dott. Massimo Consigliere Ud. 12/02/01 Dott. Paolo GIULIANI Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 1, presso l'avvocato PAOLO NAPOLETANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
EL IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 47, presso l'avvocato SANDRO RIDOLFI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
2001 - controricorrente avversO la sentenza n. 2556/99 della Corte d'Appello 382 -1- di ROMA, Sezione delle persone e della Famiglia, depositata il 19/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Napoletano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato D'Ippolito, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di ricorso di AR Massimo in data 5-4-95, con sentenza n.19259/97 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra lo stesso AR asi e PE ST, rigettava la domanda di quest'ultima in ordine alla corresponsione di un assegno divorzile a suo favore e liquidava in £.
1.500.000 mensili, con rivalutazione Istat, il contributo a carico del AR per il mantenimento dei figli maggiorenni EA ed SA. Proponeva impugnazione la PE e la Corte d'Appello di Roma, costituitosi il AR, cor la sentenza in esame, in accoglimento del gravame, poneva a carico del AR ed in favore della PE assegno divorzile per £.
1.500.000 nonché elevava a £.
2.000.000 mensili il mantenimento per i figli, oltre rivalutazione Istat per entrambe dette somme. Ricorre per cassazione, con due motivi, il AR;
resiste con controricorso la PE. Il AR ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.5 della 1.n.896 del 1970, e rela ivo difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile e non tenuto conto della mancanza di prove da parte delle richiedente PE in ordine sia all'inadeguatezza dei mezzi economici sia preesistente tenore di vita in costanza di matrimonio. Con il secondo motivo si sostiene ancora la violazione dell'art.5 della l.n.896 del 1970, e relativo difetto di motivazione, oltre alla violazione dell'art. 116 c.p.c., riguardo all'ulteriore profilo dei criteri di liquidazione di detto assegno, per non avere la Corte territoriale tenuto conto delle condizioni economiche di entrambi i coniugi ed, in particolare, non considerato l'insussistenza di aumenti di reddito per l'odierno ricorrente. Il ricorso è infondato in relazione ad entrambe le suesposte doglianze. Premesso che la valutazione dei presupposti, ex art. 5 della legge n.898/70, ai fini della corresponsione dell'assegno divorzile, a carattere assistenziale, tra cui, in particolare, l'inadeguatezza dei mezzi economici della richiedente al mantenimento dello stesso tenore di vita in costanza di matrimonio, e la relativa liquidazione comportano accertamenti “in fatto” da parte del giudice di merito non ulteriormente sindacabili nella presente sede di legittimità, salvo il pro ilo attinente alla logicità ed alla sufficienza della motivazione sul punto, va rilevato che proprio con riferimento a tale ultimo aspetto l'impugnata decisione non risulta censurabile. La Corte di Roma, infatti, con ampie argomentazioni, tali da rendere agevole l'identificazione e la ratio del percorso decisionale, ha: a) giudicato del tutto indeguata la posizione econom.co- patrimoniale della PE, in quanto titolare di un unico immobile (ricevuto dalla famiglia d'origine a titolo di liberalità) e dell'originario assegno di mantenimento consensualmente stabilito ed omologato in sede di separazione;
b) correttamente ritenuto non adempiuto l'onere probatorio a carico dell'odierno ricorrente che, a fronte di una situazione “iniziale" di attribuzione alla PE di detto assegno di mantenimento, non ha evidenziato nuove e sopraggiunte circostanze riguardo alla dedotta migliorata posizione reddituale della stessa PE (rimasta, tra l'altro, "casalinga"); c) liquidato l'assegno in questione sia comparando le posizioni economiche delle parti in causa, sia dando rilievo a documentati aumenti di reddito del AR. Le spese seguono la soccombenza e liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida in complessive £31200.00 di cui £.
3.000.000 per onorario. In Roma, il 12-2-2001 Il Presidente L'estensore htt EL Depos Rianchi IL EL