Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il decorso del tempo dalla commissione del reato associativo di tipo mafioso, per il quale v'è un contesto di gravità indiziaria, assume rilievo al fine di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solo se e quando risulti con certezza che la persona sottoposta alle indagini abbia irreversibilmente reciso i legami con l'organizzazione criminosa di appartenenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2006, n. 21106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21106 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 27/04/2006
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 798
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 009123/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER IT, N. IL 21/09/1961;
2) ATTUATI MARINO, N. IL 21/08/1954;
avverso ORDINANZA del 04/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa TAVASSI MARINA ANNA;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. GALASSO AURELIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 22.9.2005, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brescia applicava a GU SI la misura cautelare degli arresti domiciliari e ad Attuati Marino la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto imputati con altri per fatti di associazione di tipo mafioso e reati connessi di estorsione ed armi, per associazione a delinquere per lo spaccio di stupefacenti e connessi reati di detenzione e spaccio, e per delitti di furto ed altro. Sulla richiesta di riesame presentata dai difensori di GU ed Attuati in data 20.10.2005, il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, con ordinanza del 4.11.2005, confermava il provvedimento di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e della custodia in carcere.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia di GU e Attuati, l'Avv. ALIBERTI BENIAMINO del Foro di Bergamo, denunciando la violazione dell'art.274 c.p.p., lett. c) e la carenza di motivazione. Il Tribunale
avrebbe completamente omesso di motivare la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di condotte criminose da parte dei due imputati, limitandosi ad indicare quali fossero gli indizi di colpevolezza. Tuttavia, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., lett. c) è necessario che l'organo giudicante motivi in maniera dettagliata quale ritiene essere il futuro comportamento degli indagati, non essendo assolutamente sufficiente invocare la pluralità delle condotte ascritte, anche alla luce della loro situazione di incensuratezza. Con riferimento alla specifica situazione dell'Attuati, il Tribunale non avrebbe tenuto neppure in conto l'importante circostanza che egli dal 2000 era stato affidato ai servizi sociali, a dimostrazione del suo allontanamento dall'ambiente della tossico-dipendenza. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 292 c.p.p., n. 2, lett. c). L'ordinanza impugnata ometterebbe di indicare quali siano le ragioni che portino a ritenere necessaria la misura cautelare nonostante il notevole decorso del tempo dai fatti contestati, risalenti infatti al periodo tra il luglio e l'ottobre 2001. Improprio risulterebbe, inoltre, il richiamo effettuato dal Tribunale ad altre sentenze della Cassazione, non invocabili in quanto riguardanti condotte e ipotesi di tipo molto diverso. In base all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. VI del 15.1.2003 n. 10673) nel caso in cui sia trascorso un notevole arco di tempo dalla commissione del reato, emerge in maniera ancora più evidente la necessità di indicare in maniera specifica quali siano gli elementi atti a ritenere ancora concreto ed attuale il pericolo di reiterazione criminosa. In ordine a tale questione il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione ne' la circostanza dell'affidamento ai servizi sociali dell'Attuati, ne' la condizione personale della GU che dal 2002 risultava affetta da un tumore al seno e quindi impossibilitata a commettere ulteriori reati. Con riferimento al primo motivo di gravame, deve rilevarsi come la difesa dei ricorrenti sembri trascurare del tutto l'indicazione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 il quale impone la misura della custodia carceraria "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari".
Sul punto può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare, la sentenza NT (16.12.2003, rv. 226957; ma vedi in senso conforme anche le sentenze: 27.3.03, Durante, rv. 226041; 18.1.2000, Basile, rv. 215859; 6.11.2002, Diana, rv. 223108) con la quale è stato indicato che la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 può essere vinta in presenza della prova dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ovvero anche nelle ipotesi in cui coesistano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. Ora, le circostanze indicate dagli indagati (in particolare il decorso del tempo in vinculis e la pretesa rescissione dei legami con l'associazione), e qui riproposte, non sembrano di per sè sufficienti a superare la presunzione di pericolosità per cui sono raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di reati di matrice mafiosa;
dette circostanze in particolare non sono tali da consentire di pervenire ad una diversa valutazione a fronte dei gravi indizi di colpevolezza e della rilevanza delle posizioni a ciascuno di loro ascritte (rispettivamente ruolo di capo e organizzatore rispetto all'Attuati e intraneità della GU alla rete per lo spaccio di ingenti quantità di cocaina;
vedi pag. 71-72 dell'ordinanza impugnata) nella disamina compiuta dal Tribunale del riesame. Quest'ultimo, infatti, ha dato contezza in termini puntuali e coerenti delle ragioni che lo hanno indotto a respingere le prospettazioni difensive ed a ritenere che unica misura adeguata fosse la misura custodiale massima. Quanto agli ulteriori rilievi svolti dal difensore dell'Attuati circa il suo affidamento ai servizi sociali a dimostrazione del suo allontanamento dall'associazione criminale, essendo a suo dire venuto meno il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, può dirsi che è dato di esperienza che persino in situazione di detenzione carceraria i contatti con il sodalizio criminale possono comunque essere mantenuti.
Le considerazioni svolte consentono di disattendere anche il secondo motivo di gravame, non potendo dirsi che la puntuale applicazione delle regole di diritto sopra richiamate e la coerente motivazione svolta integrino ne' la violazione di legge nè la carenza o la manifesta illogicità della motivazione. Ed infatti, quanto alla dedotta violazione della previsione di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, al contrario di quanto sostiene la difesa ricorrente, ha indicato gli elementi di fatto da cui sono stati desunti gli indizi, nonché i motivi per i quali si è ritenuto che gli stessi assumessero rilevanza. Ha proceduto ad un'analisi specifica di detti indizi ed ha esposto puntualmente e coerentemente le ragioni per cui gli stessi venivano considerati rilevanti ai fini cautelari, non certo limitandosi ad una semplice elencazione degli elementi di fatto.
Si deve ancora ribadire che non è sufficiente al fine di superare il contesto di gravità indiziaria rappresentato, anche con riferimento al pericolo di reiterazione, ed a superare la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 sopra esaminato, richiamare semplicisticamente il tempo trascorso dai fatti contestati, l'affidamento ai servizi sociali per l'Attuati e le dedotte ragioni di salute per la GU, e ciò anche in considerazione della gravità delle imputazioni ascritte nei confronti di entrambi, del contesto di criminalità organizzata e dei gravi reati fine ai medesimi ascritti.
Quanto al decorso del tempo può ancora osservarsi che lo stesso assume rilievo solo se e quando risulti con certezza che l'interessato abbia irreversibilmente reciso i legami con l'organizzazione criminosa di appartenenza. Va ribadito sul punto che, essendo il reato associativo di natura permanente, non assume una portata risolutiva la circostanza che i gravi indizi siano risalenti nel tempo, non essendovi alcuna evidenza della cessazione della consumazione del reato associativo, risultando al contrario che il sodalizio criminale ben può perpetuare la propria attività ancorché i suoi dirigenti o alcuni dei suoi associati siano detenuti.
Il Tribunale di Brescia, quindi, non solo ha fatto esauriente ed espresso richiamo di tutti i gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati, ma ha validamente e puntualmente esaminato, in termini positivi, il requisito della concretezza ed attualità del periculum, procedendo a verificare la ricorrenza dei presupposti normativi che giustificavano nella specie l'assunzione della disposta misura coercitiva.
La dovizia delle considerazioni svolte, degli elementi valutati e dei riferimenti probatori, a sostegno dei singoli passaggi motivazionali, sono tali da escludere che si possa ritenere in qualche modo fondato l'addebito di carenza di motivazione, dovendosi peraltro decisamente respingere quello di violazione di legge, posto che dalle considerazioni in diritto ed in fatto svolte dai giudici bresciani si può con sicurezza affermare che questi hanno correttamente inteso ed applicato il dettato normativo di rilievo nella specie.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi infine, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della presente decisione sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di provvedere a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006