Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
In ipotesi di espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato trova tutela non nell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (che prevede un indennizzo a favore del terzo che, pur non avendo subito l'espropriazione, riceve pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica), bensì in base alla disposizione dell'art. 40 della stessa legge, la quale prevede che, in sede di opposizione alla stima, si deve tener conto della diminuzione di valore dell'area residua, sempre che essa sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo. Tale ultima disposizione ha portata e caratteri generali e si applica, pertanto, anche all'espropriazione di aree (sia agricole che edificabili) per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7590 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - rel. Presidente -
Dott. MARIO RORIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO AR FIORETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROCEMENTO RECCHI SpA incorporante per fusione della società GAMBOGI SpA, nella qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra le imprese "Ferrocemento Recchi SpA incorporante la GAMBOGI COSTRUZIONI SpA, PIZZAROTTI & C. SpA, ING. NINO FERRARI Srl, FIORONI SISTEMA SpA, IMPRESA CHINI E TEDESCHI SpA, GRASSETTO CASA SpA" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9, presso l'avvocato LEONE A., rappresentata e difesa dall'avvocato VOSA PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE VO AR RO, UFFICIO TECNICO ERARIALE DI SALERNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 188/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 22/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/02/2001 dal Presidente Relatore Dott. Pasquale REALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7/11.10.1994 IA OS De VI conveniva in giudizio avanti alla Corte d'Appello di Salerno la S.p.A. AM Costruzioni - capogruppo di Associazione Temporanea di Imprese - e l'Ufficio Tecnico Erariale di Salerno proponendo opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione relativa ad una porzione di terreno (mq 9) in località Zaccagnuolo di Pagani, occupata (e poi espropriata) per la costruzione di un'opera pubblica (nuova linea ferroviaria). La AM resisteva alla domanda. L'UTE si costituiva e eccepiva di essere carente di legittimazione.
Con sentenza del 22.4.98 la Corte, respinta la domanda proposta contro l'Ufficio tecnico Erariale, condannava la AM al pagamento in favore della De VI della somma di lire 149.095.300, oltre interessi legali calcolati sul capitale iniziale rivalutato di anno in anno secondo indici ISTAT. Dopo aver premesso che sulla porzione residua del fondo la De VI aveva edificato un fabbricato in difformità della destinazione del piano regolatore generale (ma in attesa di sanatoria ai sensi della L. 47/85), la Corte osservava che la realizzazione del "tracciato ferroviario in sopraelevato" avrebbe comportato - per la inosservanza delle distanze tra costruzioni prescritte dal vigente PRG - la costituzione di una servitù in danno della costruzione dell'opponente, oltre al pregiudizio permanente per effetto della "immissione dei rumori, scuotimenti ed esalazioni eccedenti la normale tollerabilità", apprezzabile in termini di "diminuzione notevolissima di valore" Concludeva affermando che nella specie non trovava applicazione la disciplina di cui all'art. 40 L. 2359/865 ('espropriazione parziale) bensì quella del successivo art. 46 (diritto ed indennità per danni derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilità). Nella determinazione, infine, dell'indennizzo riparatore del complessivo pregiudizio la corte di merito si atteneva alla analitica stima del consulente tecnico d'ufficio.
Propone ricorso per cassazione la S.p.A. Ferrocemento Recchi che ha incorporato, per fusione, la S.p.A. AM.
Non si è costituita la M. OS De VI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Ferrocementi Recchi S.p..A. denunzia vizio di ultrapetizione, extrapetizione e del principio del doppio grado di giudizio;
violazione dell'art. 40 L. 2359/865, 19 L. 865/71 e 1224 c.c. Deduce che la Corte d'Appello ha modificato la domanda proposta dalla De VI liquidando l'indennizzo previsto dall'art. 46 2359/865 non richiesto;
ha violato, altresì, la disposizione dell'art. 19 L. 865/71 che solo in via eccezionale ed esclusiva per la cognizione delle domande riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione prevede la competenza in unico grado della Corte d'Appello. Il motivo è fondato.
La De VI ha proposto opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione sostenendo (a) che "nella scheda di valutazione dell'U. T.E. non vi era traccia dell'adozione di un metodo analitico di stima che potesse supportare la cifra individuata come congrua indennità di espropriazione" e (b) che nella stima "non era stata considerata la parzialità dell'esproprio ne' si era tenuto conto della diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo e dall'entrostante fabbricato per civile abitazione" La Corte d'Appello ha ritenuto "che nella specie concreta non si potesse dubitare dell'applicabilità dell'art. 46 L. 2359/865" ed ha, quindi, proceduto alla valutazione del fabbricato ed alla liquidazione del danno che tale manufatto avrebbe subito in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica.
Orbene, osserva la Corte che nelle espropriazioni parziali, ai sensi dell'art. 40 L. 2359/865, l'eventuale decremento di valore della zona residua può essere fatto valere dal proprietario in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. La disposizione richiamata dalla corte di merito (art. 46 cit. legge) "è applicabile nei confronti di chi, pur non avendo subito un'espropriazione, riceve un pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica" (SS.LIU. 9478/97) e prevede un indennizzo in favore dei proprietari di immobili pregiudicati in modo permanente per effetto della realizzazione di un opera di pubblica utilità (responsabilità per atti legittimi). L'indennizzo previsto dalla citata norma (art. 46) - che, in quanto mira a reintegrare una perdita patrimoniale (pregiudizio effettivo e attuale), costituisce debito di valore - rappresenta una fattispecie ben diversa da quella regolata dall'art. 40 cit. legge sulle espropriazioni, diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto di ablazione. Osservasi ancora che la speciale competenza della Corte d'Appello nella previsione dell'art. 19 L. 865/71 è espressamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione e non può essere estesa a domande diverse.
Deve essere pertanto cassata la sentenza con la quale la Corte di Salerno - anche violando il principio del doppio grado di giudizio, come correttamente rilevato dalla società ricorrente (ex piurimis 2737/00, 6008/99) - ha ritenuto applicabile, nel giudizio promosso per la determinazione dell'indennità relativa a mq 9 di suolo, la diversa disciplina risarcitoria prevista e regolata dall'art. 46 L. 2359/865, Può conclusivamente affermarsi che, nell'ipotesi di espropriazione parziale, l'indennità spettante al proprietario privato del bene va liquidata in misura corrispondente alla differenza tra il giusto prezzo che aveva l'immobile prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo che la parte residua ha dopo, con l'ovvia precisazione che il citato procedimento, di portata e carattere generale, si applica anche alle espropriazioni di aree (agricole o edificabili) per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene (Cass. 1806/00, 13887/99, 9814/99). La determinazione dell'indennità con il procedimento sopra indicato presuppone che la parte residua - oltre ad aver subito un effettivo degrado - sia collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obbiettivo tale che il distacco di una parte di esso abbia inciso in modo negativo sulla parte rimasta di proprietà dell'espropriato (Cass. 6722/98). La corte di rinvio, pertanto, dopo aver stabilito la natura edificatoria o agricola del suolo ablato ed aver accertato la sussistenza di un rapporto diretto ed immediato tra la parziale espropriazione ed il pregiudizio eventualmente sofferto dal residuo immobile e sempre che il dedotto danno non costituisca un effetto legale a carico di tutti gli immobili interessati all'opera medesima, quali le limitazioni di carattere generale che gravano indipendentemente dagli interventi ablatori su tutti i beni che vengono a trovarsi in una certa posizione di vicinanza con l'opera pubblica realizzata (Cass. 7669/99, 5854/94, 2742/83, 4830/83) - dovrà procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione con i criteri di legge sopra richiamati. I successivi motivi 2^, 3^ e 4^, con i quali la ricorrente, denunziando violazione degli artt. 40 e 46 L. 2359/865 e 5 bis L. 359/92 relativi al procedimento adottato per la determinazione dell'indennizzo, devono ritenersi assorbiti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001