Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7590
CASS
Sentenza 5 giugno 2001

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In ipotesi di espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato trova tutela non nell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (che prevede un indennizzo a favore del terzo che, pur non avendo subito l'espropriazione, riceve pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica), bensì in base alla disposizione dell'art. 40 della stessa legge, la quale prevede che, in sede di opposizione alla stima, si deve tener conto della diminuzione di valore dell'area residua, sempre che essa sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo. Tale ultima disposizione ha portata e caratteri generali e si applica, pertanto, anche all'espropriazione di aree (sia agricole che edificabili) per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7590
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7590
    Data del deposito : 5 giugno 2001

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