Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17728 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
ase J h b 77 28/0 2 REPUBBLICA ITALIANA N NOME DEL POPOLO ALI LA CORT SUUREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE indennizzo polizza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14669/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente 17148/99 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 41687 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Rep. 4740 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 26/06/02Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI LEUTARI 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CAPONETTI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LLOYD ITALICO ASSICURAZIONE SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 17148/99 proposto da: LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI SPA, nella persona di uno dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente 2002 domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio 1442 dell'avvocato GIOVANNI CASCINO, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO A BECCARA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SC TT;
- intimato avverso la sentenza n. 598/98 del Tribunale di TRENTO, sezione I, emessa il 23/7/1998, depositata il 12/08/98; RG, 1157/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GIOVANNI CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento di quello incidentale, assorbimento di quello incidentale th condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19.12.1995 Ba- scietto TE conveniva in giudizio davanti al ET di Trento la YD AL Assicurazioni spa esponendo: che aveva stipulato una polizza r.c.a. con estensione ai danni da furto, afferente alla propria autovettura tg. TN/521806; che questa, in data 16.4.1991, gli era 2 stata rubata da ignoti;
che la società assicuratrice, che ne era stata richiesta, non aveva corrisposto alcun indennizzo;
che la procedura arbitrale prevista dalla polizza e avviata dall'attore non era proseguita per inerzia della stessa società; tanto premesso, chiedeva risolversi la clausola compromissoria contenuta nella polizza per inadempimento della convenuta e condannarsi la medesima a pagare l'indennizzo per il danno assicu- rato. Si costituiva la YD AL, che eccepiva la ca- renza di giurisdizione o l'improponibilità della doman- da per la sussistenza tra le parti di valida clausola compromissoria che deferiva ad arbitri la soluzione delle controversie in ordine alla liquidazione del dan- no;
eccepiva ancora, in subordine, la prescrizione del th credito dedotto;
contestava, infine, il merito della pretesa attrice, con riguardo in particolare alla sti- pula della polizza. Con sentenza del 6.5.1997 il ET rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dal Tribunale di Trento con sentenza del 12.8.1998. Per la cassazione di questa sentenza ET Mat- teo ha proposto ricorso sulla base di un unico artico- lato motivo. Resiste la YD TA Assicurazioni spa con controricorso e ricorso incidentale condizionato;
3 essa ha presentato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti. Passando all'esame del ricorso principale, con l'unico motivo il ET deduce "vizio della motiva- zione circa un punto decisivo della controversia ed er- rata interpretazione dell'art. 2943 c.c.". Lamenta il ricorrente che il Tribunale [quale giudice di appello], ai fini della ritenuta prescrizione del dedotto diritto all'indennizzo, abbia ritenuto che dalla documentazione prodotta non risultassero ulteriori atti interruttivi della prescrizione se non la richiesta in data 14.2.1992 (ricevuta dal YD AL il 16.3.1992) di Z attivazione del giudizio arbitrale e la raccomandata 7.4.1995 (ricevuta il 12.4.1995), mentre allegata gli atti vi era, invece, una serie di documentazione. Assu- me altresì il ricorrente di avere nel 1992 notificato atto di nomina del proprio arbitro ex art. 810 c.p.c. e che, in mancanza di esito rituale dell'arbitrato, la ripresa del decorso del termine non può che non essere ricollegata alla dichiarazione del YD AL di ri- fiuto del giudizio arbitrale con nota del 3.5.1995. Il motivo non può ricevere accoglimento. Nel ritenere fondata l'eccezione di prescrizione 4 proposta dalla società assicuratrice YD AL, il giudice di appello, con argomentazione adeguata e coe- rente, ha invero osservato che il ET con letteral del 14.2.1992, ricevuta dalla detta compagnia di assi- curazioni, chiese l'attivazione del giudizio arbitrale e comunicò la nomina del proprio arbitro, interrompendo in tal modo la prescrizione annuale, e che, attesa l'efficacia istantanea di tale interruzione, solo con lettera in data 7.4.1995, ricevuta il 12.4.1995 [e cioè senza che medio tempore fosse stato compiuto altro atto interruttivo della prescrizione], provvide a costituire nuovamente in mora il YD AL. fly Non coglie viceversa nel segno avendo il Tribunale affermato che, oltre alle menzionate lettere, non ri- sultavano ulteriori atti interruttivi della prescrizio- ne- la censura del ricorrente secondo cui agli atti era invece allegata una serie di missive interruttive -OV- vero le raccomandate a.r. 13.11.1992, 4.5.1993, 28.87.1993, 25.11.1993, 23.12.1993, 11.3.1994, 15.4.1994 giacchè, a parte l'indicazione numerica di tali missive, nulla nel ricorso si dice del loro conte- nuto (in particolare circa una inequivoca richiesta di pagamento dell'indennizzo di polizza), in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso. Si osserva infatti al riguardo che, come da conso- 5 lidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente il quale deduca l'omessa motivazione della sentenza impu- gnata in relazione alla valutazione di una decisiva ri- sultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che in ragione del detto principio- il controllo deve esse- re consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass. n. 4754/1999). Nella specie, dunque, il ricorren- te ET, pur denunziando che "allegati al fascico- lo vi sono atti di messa in mora inviati anche ai fini interruttivi della prescrizione e datati [come so- pra]", ha omesso di trascriverne il contenuto ai fini che ora interessano -quanto, cioè, alle modalità con cui lo stesso ET ha formulato espressa richiesta th di adempimento al debitore-, così ponendo questa Corte nelle condizioni di apprezzare la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere di quei documenti che il ricorrente assume illegittimamente non esaminati e considerati dai giudici di merito. Non condivisibile è, d'altro canto, l'assunto di ricorrente secondo cui "dopo la notifica parte dell'atto di nomina del proprio arbitro ex art. 810 c.p.c. (che ha efficacia sospensiva del corso della 6 rituale prescrizione), in mancanza di esito la ripresa del decorso del termine non dell'arbitrato, può che non essere ricollegata alla dichiarazione del YD di rifiuto del giudizio arbitrale, Ossia alla missiva del 3.5.1995", con la quale dichiarò di non voler "dare corso а nessuna ipotesi di obbligazione contrattuale ivi compresa quella di ricorso a proce- dura arbitrale". Ed infatti nessun effetto sospensivo della prescrizione può ritenersi prodotto dall'instaurazione della procedura (nomina da parte del ET del proprio arbitro), non essendo tale proce- th dura sfociata nella sua fisiologica conclusione (nomina degli altri arbitri e pronuncia del lodo) (argomento ex art. 2945 comma 4 c.c.), e quindi valendo l'atto di no- mina del proprio arbitro solo come atto sufficiente per interrompere la prescrizione. Il ricorso principale va dunque rigettato, restando assorbito con tale pronuncia il ricorso incidentale della società YD AL Assicurazioni spa condizio- nato alla ipotesi -non verificatasi nella fattispecie- dell'accoglimento del ricorso del ET. Le spese del presente giudizio di Cassazione sono compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso 7 principale e dichiara assorbito condizionato. Compensa le spese zione. Così deciso, il 26.6.2002, glio. IL CONSIGLIERE EST. finati Calabrese IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Bettista 8 il ricorso incidentale R. G. 14669/94 del giudizio di Cassa- 17148/49 nella Camera di Consi- IL PRESIDENTE Viñon's fura DEPOSITAT ERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista