CASS
Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI IA nato a [...] il [...] LI SA nata ad [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE di APPELLO di ANCONA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, come convertito;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 2 Num. 1849 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. SO e NA NE ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe [con la quale la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello delle imputate contra la sentenza del Tribunale dorico che le aveva dichiarate colpevoli di concorso in tentata rapina aggravata, condannandole alle pene per ciascuna ritenute di giustizia], deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla citazione delle imputate in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Il motivo di ricorso non si confronta con la decisione emessa dalla Corte di appello, che ha correttamente dichiarato inammissibili gli appelli delle imputate perché depositati tardivamente in data 04/11/2016, laddove il termine di rito scadeva in data 22/10/2016. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che le ricorrenti hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), esse vanno altresì condannate, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle rispettive colpe, nella misura di euro tremila ciascuna.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 21/09/2022
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 2 Num. 1849 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. SO e NA NE ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe [con la quale la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello delle imputate contra la sentenza del Tribunale dorico che le aveva dichiarate colpevoli di concorso in tentata rapina aggravata, condannandole alle pene per ciascuna ritenute di giustizia], deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla citazione delle imputate in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Il motivo di ricorso non si confronta con la decisione emessa dalla Corte di appello, che ha correttamente dichiarato inammissibili gli appelli delle imputate perché depositati tardivamente in data 04/11/2016, laddove il termine di rito scadeva in data 22/10/2016. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che le ricorrenti hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), esse vanno altresì condannate, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle rispettive colpe, nella misura di euro tremila ciascuna.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 21/09/2022