Sentenza 16 maggio 2001
Commentario • 1
- 1. La tutela risarcitoria del nascituro per malattia congenita non diagnosticataManna Simone · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2012
1)- Le novità interpretative espresse dalla pronuncia La qualificazione soggettiva da attribuirsi al nascituro e la sua attitudine ad essere titolare di autonomi diritti risarcitori è questione affrontata sotto molteplici profili dalla giurisprudenza degli ultimi anni. La pronuncia in commento, che si segnala per la complessità della motivazione, lo spessore delle tematiche affrontate e l'originalità delle soluzioni prospettate, perviene ad un esito che amplia ulteriormente il processo interpretativo maturatosi in ordine alla questione trattata: la conclusione cui giunge il Giudice di Legittimità si sostanzia nell'attribuzione di un pieno ed autonomo diritto risarcitorio in capo al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6735 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Aula "B" 1 6735/ 01 REPUBBLICA ITALIANA n. 7-7 73/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 19. 3. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: compagnie portuali Prou. 15155 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Massimo Genghini Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere 4. Dottor Camillo Filadoro Consigliere 5. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Fondo Gestione Istituti Contrattua- li Lavoratori Portuali, in persona del suo commissario li- quidatore, elettivamente domiciliato in Roma in via Flaminia 109 presso lo studio degli avvocati Antonio Siena e Biagio Bertolone, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE contro 1255 Richiesta cop ORE dal Sig. per diritti L. T0000 1 || 1.6 MAG 2001 il IL CANCELLIERE la società cooperativa a responsabilità limitata Compagnia Portuale IU LD, in persona del suo legale rap- presentante, elettivamente domiciliata in Roma in piazza Sant'Andrea della Valle presso lo studio dell'avvocato Mas- simo Mellaro, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati IU Saitta e IU Cardile, anche ricorrente incidentale;
e nei confronti di DO VI, non costituitosi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Barcello- na Pozzo di Gotto del 26 novembre 1998, depositata il 10 di- cembre 1998, numero 252, r.g. 113/94; Udita la relazione svolta nell'udienza del 19 marzo 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Bertolone e Saitta;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 9 novembre 1990 al pretore di Milazzo, la società cooperativa a responsabilità limitata Compagnia Por- tuale IU LD si oppose al decreto ingiuntivo e messo su istanza di DO VI, ex dipendente della so- cietà, per la corresponsione di ratei della pensione inte- - grativa di invalidità relativi ai mesi da gennaio a giugno precedenti, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Previa concessione di autorizzazione da parte del 2 giudice, l'opponente chiamò in garanzia il Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali. Contro la pronun- cia del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto - sezione di- staccata di Milazzo di rigetto della opposizione la coope- - rativa propose appello che è stato accolto dal locale tribu- nale con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di se- condo grado ha rilevato che oggetto della domanda azionata dal Ruta era una prestazione rientrante tra le indennità contrattuali che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge numero 535 del 21 ottobre 1996 (convertito nella legge 23 dicembre 1996 numero 647), erano state poste a carico della gestione commissariale del Fondo chiamato in garanzia che è stato quindi condannato a rimborsare alla cooperativa le somme da questa pagate in dipendenza della pronuncia di primo grado. Della decisione viene chiesta la cassazione dal Fondo Ge- stione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali con ricorso sostenuto da un motivo. La società cooperativa a responsabi- lità limitata Compagnia Portuale IU LD resiste con controricorso con il quale propone anche ricorso inci- dentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato me- moria illustrativa. Il DO non si è costituito. Motivi della decisione: Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura civile, la riunione dei due ricorsi. -Il fondo ricorrente denunciando violazione ed erronea ap- plicazione dei decreti-legge 22 gennaio 1990 numero 6, 18 3 dicembre 1995 (rectius, 21 ottobre 1996) e 30 dicembre 1997 numero 457 (rispettivamente convertiti nelle leggi numeri 58 del 1990, 647 del 1996 e 30 del 1998) espone che, contra- - riamente a quanto affermato dal giudice di merito, dal si- stema normativo sopra delineato inequivocabilmente risulta che sono poste a carico dei gruppi e delle compagnie portua- li le erogazioni delle provvidenze integrative conseguenti al riconoscimento di stati di inidoneità al lavoro accertati prima del 31 gennaio 1990, e ciò almeno fino alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994 numero 84 con il cui articolo 24, al comma 4, si dispose, in favore dei lavoratori interessati, la applicazione del trattamento di cui all'articolo 2 della legge numero 222 del 1984. Deve preliminarmente disattendersi la richiesta formulata dalla società resistente nel controricorso di declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. E invero, la cessazione della mate- ria del contendere cui consegue il sopravvenuto venire me- no dell'interesse ad agire e della necessità di una pronun- cia del giudice sull'oggetto della controversia presuppone - che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di na- tura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determi- nare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non volere pro- seguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovve- ro dal suo difensore munito di procura ad hoc (Cass., 27 a- prile 2000, n. 5390). Orbene, anche a volere prescindere dal considerare che nella specie non risulta soddisfatta l'ulti- ma delle tre condizioni e che l'ente ricorrente non ha mani- festato il proprio accordo sulla proposta di estinzione del giudizio, occorre rilevare che deve escludersi che il fatto sopravvenuto consistito nell'intervento del Ministero dei - trasporti che ha provveduto a stanziare, in favore della controricorrente, somme in forza dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge numero 457 del 1997 (convertito nella leg- ge numero 30 del 1998), prevedente "interventi destinati a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiu- diziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto" possa avere determinato una situazione - di disinteresse dell'ente stesso alla coltivazione della im- pugnazione, essendosi trattato di intervento non integrale, in quanto, per stesso riconoscimento della parte deducente, il Fondo rimarrebbe pur sempre esposto, nei confronti della società, per la differenza del 17% (oltre interessi, rivalu- tazione monetaria e spese di lite) tra quanto da questa ero- gato al lavoratore e quanto stanziato dal Ministero. La censura svolta dal ricorrente principale è fondata, es- sendosi il tribunale basato, per concludere nel senso della F obbligazione restitutoria a carico del Fondo relativamente alle somme erogate dalla società al DO VI per ratei della pensione integrativa per il periodo gennaio-giugno del 1 05 1990, esclusivamente su una non corretta lettura del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge numero 535 del 1996 (convertito nella legge numero 647 dello stesso anno), e to- talmente trascurando di prendere in esame, al fine di indi- viduare il soggetto tenuto a sostenere il costo della pre- stazione previdenziale, la normativa succedutasi nel tempo, soggetto che, ad avviso del giudice del merito, la citata disposizione identificherebbe incontestabilmente nella ge- stione commissariale del Fondo gestione istituti contrattua- li lavoratori portuali, e ciò perchè, secondo la letterale formulazione della stessa (nel testo riportato nella motiva- zione della sentenza impugnata), "L'onere connesso alla cor- responsione delle indennità contrattuali a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compa- gnie e gruppi portuali nonchè dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestio- ne di cui al comma 10". Il tribunale ha quindi rilevato che vertendosi nella specie in ipotesi di "indennità contrat- - tuale" ed essendo stata "la richiesta giudiziale (dell'ex lavoratore) determinata dalla mancata liquidazione delle (relative) spettanze", per liquidazione non potendo inten- dersi il versamento di somme effettuato dalla società non volontariamente, ma in forza del titolo esecutivo rappresen- tato dalla pronuncia di primo grado doveva essere il Fondo -> ricorrente a sopportare l'onere del pagamento. Una simile conclusione sarebbe stata probabilmente accettabile se fosse stata esatta la premessa e se altre disposizioni normative non avessero diversamente previsto. Ma, da un lato, la pre- messa era errata per la inesatta riproduzione della disposi- zione, e, dall'altro, la lettura del comma immediatamente precedente ugualmente trascritto, ma il cui contenuto si è - trascurato invece di esaminare avrebbe consentito di per- - venire alla corretta decisione. Deve infatti osservarsi, con riferimento al primo aspetto, che è omessa, nel testo del comma 11 riportato nella senten- za, la virgola che è, in quello originale, tra le parole "portuali" e "nonchè", conseguendone che il presupposto del- la già intervenuta quiescenza in uno con quello della manca- ta liquidazione andava riferito esclusivamente ai "lavorato- ri dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Tor- res". Quanto poi al precedente comma 10 ci si intende rife- rire a quanto con esso disposto in relazione agli "oneri de- rivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 ... della legge 28 gennaio 1994 numero 84", legge che apportò profonde modificazioni alla previgente disciplina in tema di provvidenze in favore dei lavoratori portuali giudicati fi- sicamente inidonei allo svolgimento della attività, venendo, tra l'altro, abrogato l'articolo 156 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con de- creto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 nume- ro 328, che prevedeva particolari modalità di accertamento della inidoneità permanente al lavoro portuale a cura di una apposita commissione medica istituita presso le Capitanerie 7 di porto, rinviando poi implicitamente, con riferimento al relativo trattamento previdenziale, al regime generale della assicurazione obbligatoria, conseguendone che, nella ipotesi di accertata perdita della capacità di lavoro specifica (ar- ticolo 1 della legge 12 giugno 1984 numero 222) e non anche di una "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (articolo 2), l'ente previden- ziale era tenuto a corrispondere solo l'assegno ordinario di invalidità. Era però previsto un trattamento integrativo a carico del "Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali", istituito con la legge numero 26 del 1981 al po- sto del precedente "Fondo assistenza sociale lavoratori por- tuali" e soppresso con il decreto-legge 22 gennaio 1990 nu- mero 6 (convertito nella legge 24 marzo 1990 numero 58), il cui articolo 2 dispose che "a decorrere dal 1° febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versa- mento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrat- tuali". Questa previsione rimase ferma fino alla entrata in vigore della legge numero 84 del 1994, avendo questa dispo- sto, con il comma 4 dell'articolo 24, che "ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma numero 2, del regola- mento per l'esecuzione del codice della navigazione (naviga- zione marittima), approvato con si applica il tratta- • • • / mento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984 nume- ro 222". Con questa disposizione, quindi, venne posto a ca- 8 rico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'one- re di corrispondere ai lavoratori in ogni caso la pensione ordinaria di inabilità per il solo fatto di una accertata inidoneità al lavoro portuale e ciò a prescindere dalla ri- correnza del requisito della assoluta incapacità al lavoro, conservandosi perciò un trattamento di favore per i lavora- tori già dichiarati inabili al lavoro portuale. La Corte co- stituzionale, con la sentenza numero 16 del 1996, concluse per la non fondatezza dei dubbi di incostituzionalità della norma in questione, pure rilevandone la anomalia. Come nella motivazione di questa pronuncia si è osservato, la norma non creò ex novo un trattamento previdenziale privilegiato in favore della specifica categoria dei lavoratori portuali, ma conservò a questi un trattamento già goduto in virtù della legislazione precedente, la quale, nei vari momenti tempora- li e per la parte non di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, lo poneva a carico del Fondo ge- stione (fino alla data del 31 gennaio 1990), successivamente delle compagnie e dei gruppi portuali, e provvedendosi poi, con la legge numero 84, "a convertire, trattandosi in so- stanza di una misura analoga alla fiscalizzazione di oneri sociali gravanti sulle imprese, un onere improprio delle im- prese portuali in un onere di assistenza sociale, altrettan- to improprio, a carico della gestione dell'assicurazione ge- nerale per l'invalidità e la vecchiaia, senza copertura del- la spesa corrispondente" (così testualmente nella motivazio- ne della sentenza citata). Questa anomalia venne eliminata, prima ancora della entrata in vigore della legge numero 84 (19 febbraio 1994), dall'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 12 febbraio 1994, riprodotto in una serie di decreti successivi (e per ultimo in quello 21 ottobre 1996 numero 535, finalmente convertito in legge), a norma del quale, a decorrere dalla data del primo dei provvedimenti di urgenza, gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'artico- lo 24 della legge numero 84 del 1994 sono stati nuovamente posti a carico della gestione del Fondo in liquidazione, fi- nanziata da un contributo a carico del bilancio dello Stato. E definitiva conferma del fatto che fossero le compagnie e i gruppi portuali tenuti a sopportare il peso economico delle pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali per la già accertata inidoneità al lavoro e con riferimento ai ra- tei da corrispondere dal 1° febbraio 1990, è fornita dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997 numero 457 (convertito nella legge numero 30 del 1998), prevedendo lo stesso (comma 1) che, solo con riferimento alle cancella- zioni per inidoneità disposte a partire dal 1° febbraio 1990, la gestione commissariale del Fondo era autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali le indennità contrattuali corrisposte ai lavoratori. Con il comma 4 - che furono, per ilè quello che nella specie invece interessa - resto, previste forme di aiuto economico agli enti stessi, consistenti in "interventi (i cui criteri e modalità di at- tuazione vennero stabiliti con decreto del ministro dei tra- sporti e della navigazione del 2 aprile 1998) destinati a 10 i riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci del- nonchè a definirele compagnie e dei gruppi portuali situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non anco- ra conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto", mentre, con il comma 5, venne disposta la soppres- sione, sempre da questa data, delle "casse locali di previ- denza per la corresponsione di pensioni integrative a . . . favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza". Si impone quindi l'accoglimento del ricorso principale. Deve invece rigettarsi l'impugnazione incidentale condizio- nata, con il cui unico motivo si eccepisce la incompatibi- lità del decreto-legge numero 6 del 1990, convertito nella legge numero 58 dello stesso anno, con l'articolo 86 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica euro- pea. A questo proposito, la società ricorrente deduce che, sancendo la normativa comunitaria il divieto di applicazione di addizionali tariffarie eccedenti il costo industriale (C. giust., C.E.E., sent. 10 dicembre 1991, n. 179), la previ- sione di cui al comma 2 del testo sopra citato di una ride- terminazione delle misure delle addizionali percentuali del- le tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali al fine di consentire alle compagnie e ai gruppi - di fare fronte agli oneri economici loro imposti, di natura previdenziale ed estranea al costo industriale, con riferi- mento alla necessità di pagamento delle prestazioni contrat- tuali già a carico del Fondo aveva l'effetto di rendere 11 non concorrenziali le tariffe praticate nei porti italiani, tanto che la relativa richiesta che venne avanzata non fu accolta in quanto comportante un incremento tariffario del 1800%. Orbene, è da rilevare che nella presente causa non è in que- stione la applicazione o meno della disposizione della quale si denuncia il contrasto con la normativa comunitaria, con- seguendone la irrilevanza della questione dedotta con il mo- tivo di ricorso. Quanto poi ai prospettati profili di so- spetta illegittimità costituzionale del testo normativo in questione per essersi con esso trasferiti a soggetti privati oneri di esclusiva pertinenza del sistema previdenziale e assicurativo pubblico, deve rilevarsi che la questione venne implicitamente esaminata dal giudice delle leggi con la sen- tenza numero 16 del 1996 sopra citata alla quale va qui fat- to integrale rinvio. Si aggiunga che le misure introdotte con il decreto-legge numero 457 del 1997, delle quali sopra si è fatto cenno, hanno incontestabilmente avuto l'effetto di sanare, almeno per la gran parte, quella "anomalia" della cui esistenza la stessa Corte diede atto. Per tutto quanto esposto, della decisione impugnata si im- pone la cassazione. La non necessità di ulteriori indagini in punto di fatto consente la decisione nel merito, in ap- plicazione dei principi di diritto enunciati, di rigetto dell'appello proposto dalla società cooperativa a responsa- bilità limitata Compagnia Portuale IU LD nei confronti della sentenza numero 182 del 1993 del pretore di 12 Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costi- tuite le spese del giudizio di appello e di quello di cassa- zione.
P. Q. M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principa- le, rigetta quello incidentale, e, decidendo nel merito, ri- getta l'appello proposto dalla società cooperativa a respon- sabilità limitata Compagnia Portuale IU LD nei confronti della sentenza numero 18 del 1993 del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo, compensa tra la società stessa e il Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali le spese del giudizio di cassazione e tra le stesse e il DO quelle del secondo grado del giudizio di merito. Così deciso in Roma il 19 marzo 2001. Il consigliere estensore Il presidente велейморщити Velin. Invi. Gum. Hille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 16 MAG. 2001 E oggi, R P M IL CANCELLERE 3 3 5 0 1 . . A N S T I S R D A 3 A ' , T 7 , L - O L 8 L A - E S L 1 E D O 1 P I B S S I I E N D N E G G S A G O T I E S A L A O D P O A E T M L , T I I L O 13 R E A R I T D D D S I E O G T E N R E S E