Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
La revoca del decreto di sottoposizione ad una misura di prevenzione, pronunciata dal giudice per difetto originario di pericolosità sociale, rende penalmente irrilevante con efficacia "ex tunc" i comportamenti d'inosservanza agli obblighi, con la conseguente immediata declaratoria, ex art. 129 cod. proc. pen., d'assoluzione per l'insussistenza del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2008, n. 44601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44601 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1309
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 005086/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NI, N. IL 14/10/1969;
avverso SENTENZA del 15/10/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 15 ottobre 2007 e depositata il 8 novembre 2007, la Corte di appello di Messina, sostituita la pena dell'arresto, inflitta in prime cure, con quella dell'ammenda in Euro 2.280,00 in accoglimento del gradato motivo di appello del giudicabile, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Messina di condanna di PA VA, imputato del reato previsto e punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, per aver contravvenuto il divieto del giudice della prevenzione di partecipare a pubbliche riunioni, essendosi recato il 6 marzo 2005 allo stadio San Filippo di Messina per assistere a una competizione sportiva.
Con riferimento ai motivi di appello - e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - la Corte territoriale ha disatteso la tesi difensiva, circa la esclusione delle competizioni sportive dal novero delle riunioni vietate, argomentando che il divieto concerne "tutti i raduni in cui vi è assembramento o concorso di persone" e che, peraltro, il "clima" degli incontri di calcio rende concreto il pericolo di violenze e intemperanze, sicché è "viepiù pressante l'esigenza di tenere lontani i soggetti considerati pericolosi per la sicurezza pubblica". In relazione alla ulteriore deduzione dell'appellante di aver preavvertito l'Autorità di Pubblica Sicurezza della partecipazione, quale spettatore, alla partita di calcio, e di non aver ricevuto alcuna contraria disposizione, la Corte territoriale ha argomentato che la segnalazione della "imminente consumazione dell'illecito" non esclude "la antigiuridicità della azione", ne' l'elemento soggettivo del reato, in quanto trattandosi di contravvenzione, basta "la semplice colpa".
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Tommaso Autru Ryolo, mediante atto recante la data del 31 gennaio 2008, depositato il 7 febbraio 2008, col quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 5 c.p. e alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore ripropone la tesi circa la esclusione degli spettacoli sportivi dal divieto di partecipazione alle pubbliche riunioni;
asserisce che l'opinione sarebbe confortata da arresti della giurisprudenza costituzionale, peraltro non indicati;
oppone che il giudicabile è incorso in errore scusabile della legge penale, ai sensi dell'art. 5 c.p., quale risulta per effetto della "nota pronuncia della Corte Costituzionale"; ribadendo che, in seguito al preavviso della partecipazione alla partita di calcio e alla mancanza di contrarie indicazioni da parte della Autorità di Polizia, PA aveva fatto "affidamento sulla liceità del proprio comportamento", censura, infine, l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale di siffatto, specifico motivo di gravame, del tutto pretermesso col generico e non conferente rilievo della sufficienza della colpa per integrare l'elemento psicologico delle contravvenzioni.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente deduce e, mediante pertinente produzione documenta, la sopravvenuta revoca della misura di prevenzione, deliberata dalla Corte di assise di appello di Messina, giusta Decreto 7 novembre 2007 (definitivo il 22 gennaio 2008), per carenza dei relativi presupposti.
Insta, pertanto, perché questa Corte "assolva il PA... perché il fatto non costituisce reato", ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. 3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Premesso che è pacifica e incontestata la ammissibilità del primo motivo - e anzi risulta fondata la censura circa la omessa motivazione sul punto del ritenuto affidamento di PA - si rivela assorbente la decisione sulla richiesta formulata col secondo motivo.
La Corte di appello di Messina con decreto 13 novembre 2007 (definitivo il 22 gennaio 2008) ha revocato il provvedimento del Tribunale di Messina 14 giugno 2004 di applicazione al ricorrente della misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, motivando sulla base della ritenuta "oggettiva impossibilità di individuare a carico del proposto i comportamenti sintomatici rivelatori sia della "pericolosità qualificata" che della "pericolosità generica".
La revoca, ex tunc, dalla misura di prevenzione, comporta, laddove il giudicabile deve rispondere della trasgressione delle relative prescrizioni, l'immediata declaratoria della insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 609 c.p.p., comma 2. Gli è che, se la revoca produce l'effetto della caducazione ora per allora degli obblighi imposti dal giudice della prevenzione, "come se non fossero mai stati stabiliti", di conseguenza non è in radice possibile configurare la loro trasgressione.
Epperò difettano estremi e contenuto della relativa condotta contravvenzionale.
In tal senso - pur con qualche oscillazione circa la formula della pronuncia meramente rescindente, nel senso che le pronunce meno recenti adottano la diversa formula "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" - è consolidata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 4 febbraio 1969, n. 159, Carlino, massima n. 111399; Sez. 1, 19 febbraio 1974, n. 8516, Frisina, massima n. 128498; Sez. 1, 15 aprile 1982, n. 8002, Maniero, massima n. 155084; Sez. 1, 27 giugno 1986, n. 10831, Ortisi, massima n. 173949; Sez. 1, 3 marzo 1988, n. 6525, Pagnozzi, massima n. 178489; Sez. 1, 14 luglio 2004, n. 35655/2005, Alvaro, massima n. 232489; e Sez. Feriale, 29 luglio 2004, n. 35899, Alvaro, massima n. 229777).
Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008