Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3208
CASS
Sentenza 6 marzo 2002

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 21 dicembre 2001. Le parti in causa erano un soggetto richiedente, che contestava la validità della propria rinuncia a una domanda di pensione di invalidità, e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che sosteneva la validità della rinuncia. Il ricorrente sosteneva che la rinuncia fosse avvenuta dopo il riconoscimento del diritto alla pensione, mentre l'INPS argomentava che il diritto non fosse perfezionato al momento della rinuncia.

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo che la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di pensione fosse avvenuta tramite raccomandata, e che la conoscenza del contenuto fosse presunta dal momento in cui l'atto era giunto all'indirizzo del destinatario, nonostante non fosse stato consegnato. La Corte ha sottolineato che la rinuncia alla domanda di pensione, avvenuta dopo la comunicazione, fosse tardiva e quindi inefficace. Ha inoltre chiarito che il diritto alla pensione, una volta riconosciuto, è irrinunciabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio per la regolamentazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3208
    Data del deposito : 6 marzo 2002

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