Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Aula "A" 3208/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OLO ITALIANO Ud. 21. 12. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza Cron. 7486 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Presidente Vincenzo Trezza 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor TO Figurelli Consigliere 4. Dottor Alessandro De Renzis Consigliere 5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RR PA, elettivamente domiciliato in Roma in via Silvio Benco 81 presso Di TO US, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Berar- di giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in 89 Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura 52 1 centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Va- lente, Michele Di Lullo e Carlo De Angelis giusta procura in atti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Campobas- so del 17 dicembre 1998, depositata il 10 marzo 1999, numero 56/98, r.g. 108/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 dicembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Carlo De Angelis;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'avvocato genera- le dottor Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso in data 8 luglio 1996, RR PA con- venne in giudizio, avanti il pretore di Campobasso, l'Isti- tuto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo che ve- nisse dichiarata prive di efficacia l'atto di rinuncia da lui presentato all'ente della domanda di pensione di invali- dità e venisse riconosciuto il proprio diritto al relativo trattamento previdenziale. In punto di fatto, il RR espose che, avendo riportato gravi lesioni personali a causa di un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, nell'errato convincimento che il riconoscimento del diritto alla pensione potesse pregiudicare quello al risarcimento dei danni subiti nell'incidente da corrispondersi dalla so- cietà assicuratrice del terzo responsabile, aveva prima ri- fiutato, tramite il proprio padre all'uopo incaricato, di ri- 2 cevere il plico raccomandato inviatogli dall'ente contenente il modello di liquidazione della prestazione pensionistica e poi fatto pervenire all'ente stesso la propria rinuncia alla domanda, conseguendone che questa doveva configurarsi come rinuncia al diritto alla pensione, per essere intervenuta do- po la ricezione della raccomandata, con la quale gli si era comunicato l'accoglimento della istanza e quindi dopo che si era perfezionato il proprio diritto al conseguimento del be- neficio. Costituitosi il contraddittorio, il pretore respinse la do- manda con pronuncia resa il 15 luglio 1997. L'appello proposto dal RR è stato rigettato con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che, sorgendo il diritto alla concreta erogazio- ne della pensione con la comunicazione del riconoscimento della stessa con la relativa liquidazione, non poteva questo ritenersi già perfezionato alla data in cui il RR in- viò all'ente la formale rinuncia, e ciò perchè non vi era prova che lo stesso avesse rifiutato personalmente, o a mez- zo di altra persona, la raccomandata contenente la comunica- zione, risultando sulla busta esclusivamente le annotazioni di assenza dal domicilio e di avviso del pervenimento, deri- vandone che non era rimasto dimostrato che la rinuncia alla domanda fu successiva al ricevimento della comunicazione di accoglimento della stessa. Il tribunale ha anche ritenuto inammissibili, per assenza di impugnazione avverso le rela- tive statuizioni negative adottate dal pretore, le questioni 3 dedotte dall'ente previdenziale in punto di improcedibilità e inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio. Il RR chiede la cassazione della decisione con ricorso sostenuto da tre motivi. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costitui- to con procura. Motivi della decisione: Con il primo motivo denunciando violazione del disposto - dell'articolo 1335 del codice civile, insufficienza ed erro- il ricorrente deduce che il giudi- neità della motivazione - ce di merito ha omesso di considerare che, a norma dell'ar- ticolo 1335 del codice civile, applicabile a tutte le di- chiarazioni ricettizie, la conoscenza di queste si reputa per acquisita nel momento in cui esse giungono all'indirizzo del destinatario, derivandone che, qualora, come ritenuto, 4 la comunicazione sia l'atto che fa sorgere il diritto alla pensione, l'avvenuto recapito di essa aveva avuto un tale effetto, non potendo interessare, come invece obiettato dal tribunale, che il plico fosse chiuso e che non fosse stato personalmente l'interessato a opporre il rifiuto, essendo sufficiente la prova circa l'effettivo recapito di esso al domicilio dell'intestatario. Con il secondo motivo, il ricorrente espone che, incorrendo nel vizio di insufficienza della motivazione, il tribunale ha omesso di considerare che, in ogni caso e anche cioè a volere prescindere dal fatto che, con il recapito del plico. si realizzò ricevimento della comunicazione di riconoscimen- 4 to della pensione, la rinuncia alla domanda si ebbe certa- mente con la formale dichiarazione spedita il 5 maggio 1992 e pervenuta all'ente il successivo giorno 7 e quindi in data certamente successiva all'intervenuto riconoscimento, da parte dell'ente, del diritto alla pensione, data in cui, ol- tre tutto, pervenne in restituzione sempre all'ente il plico non consegnato. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che, violando l'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e omettendo ogni motivazione sul punto, il tribunale lo abbia condannato al pagamento parziale delle spese del giudizio. Le prime due ragioni di censura che, essendo strettamente connesse, vanno esaminate congiuntamente - sono fondate. Rinviando al prosieguo l'esame della questione relativa alla individuazione del momento in cui si debba ritenere perfe- zionato il requisito della conoscenza di un atto ricettizio comunicato a mezzo del servizio postale, pregiudiziale è il problema attinente al diverso problema della individuazione del momento nel quale insorge il diritto alla pensione e nel quale collocarsi la irrinunciabilità a essa da parte del suo beneficiario, per effetto del principio di indisponibilità del diritto pensionistico desumibile dall'articolo 69 della legge numero 153 del 1969. A questo proposito, deve farsi riferimento alla disposizione (di portata generale nell'or- dinamento previdenziale) dettata dall'articolo 78 del regio decreto 28 agosto 1924 numero 1422 in materia di assicurazi- 5 one obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti. willma Il secondo comma di questo prescrive che "l'istituto di pre- ... accerta il di- videnza esamina la domanda di pensione, ritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone av- A termini poi del terzo comma viso all'interessato "I dello stesso articolo, "nel caso in cui la domanda di pen- sione non possa essere accolta, l'istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con rice- vuta di ritorno". Si rileva quindi immediatamente che, a se- guito della presentazione della domanda di pensione, l'ente previdenziale è tenuto, in primo luogo, ad accertare la sus- sistenza del diritto alla pensione, e, una volta che tale verifica si sia risolta positivamente, a stabilire l'entità economica del trattamento e a provvedere alla sua assegna-- zione in via provvisoria. Si tratta, quindi di due accerta-- menti tra loro nettamente distinti, anche se necessariamente tra loro collegati, dovendo procedersi al secondo (determi- nazione del quantum) esclusivamente dopo che si sia riscon- trata la corrispondenza tra la concreta fattispecie e i pre- supposti astrattamente richiesti per l'insorgere del dirit- to, ciò implicando una attività meramente ricognitiva di un diritto già attribuito dall'ordinamento in presenza dei pre- scritti requisiti. Ne deriva che in tanto potrà ritenersi consentita una rinuncia all'atto propulsivo del procedimen- to, e cioè alla domanda, con l'effetto di evitarne la concl- 6 usione, solo quando essa intervenga prima che si sia conclu- sa la sua prima fase dell'accertamento, in concreto, della sussistenza del diritto in ordine all'an, unico avente effi- cacia costitutiva, il che non è per quella successiva rela- tiva alla determinazione del quantum, unica alla quale si riferisce, per la stessa letterale formulazione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 78, l'avviso all'inte- ressato, con riferimento al quale, diversamente dall'ipotesi di rigetto della domanda (terzo comma), non è previsto il rispetto di alcuna formalità, richiedendosi la necessità della relativa conoscenza esclusivamente per la decorrenza del termine per il ricorso, proponibile ai sensi dell'artico- lo 82 dello stesso regio decreto. Ulteriore conseguenza è che la rinuncia successivamente intervenuta non potrà giam- mai configurarsi come una revoca della domanda di pensione, e ciò in quanto si è ormai definitivamente acquisito il di- ritto a essa, come tale irrinunciabile, essendo intervenuto il riconoscimento, da parte della amministrazione, della presenza dei requisiti richiesti per l'insorgenza del dirit- to stesso. E in tale senso questa Corte ha già del resto sostanzial- mente ritenuto con precedenti decisioni, e per ultimo con la sentenza numero 13155 del 25 novembre 1995, secondo la quale la domanda presentata dall'assicurato per ottenere la pre- stazione costituisce atto d'impulso di un procedimento ammi- nistrativo, il quale consta di una sequenza di atti meramen- te ricognitivi di un diritto già attribuito dall'ordinamento 7 in presenza dei requisiti prescritti, con la funzione di rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, e che si conclude, a norma dell'articolo 78 del regio decreto nu- mero 1422 del 1924, con la comunicazione dell'atto, che ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione. Certamente condivisibile è una tale affermazione di princi- pio, essendo la stessa pienamente coerente con la formula- zione del testo normativo e con la ratio ispiratrice di que- sto. Ne deve allora conseguire che, diversamente da quanto ajaj te si è invece ritenuto con la stessa sentenza, una volta defi- nitosi il procedimento con l'accertamento in positivo della sussistenza del diritto e con la liquidazione del dovuto e si sia formato il provvedimento finale di accoglimento della istanza, il relativo "avviso" all'interessato avrà l'unica funzione di porre in grado quest'ultimo di valutare la con- formità del deciso alle sue aspettative e di proporre un e- ventuale ricorso ai sensi del citato articolo 82, conseguen- done che giammai in applicazione delle regole disciplinan- ti il procedimento amministrativo potrà più ritenersi con- - sentita una revoca della domanda, che, oltre tutto, interve- nendo nei confronti di un provvedimento attributivo della pensione, non potrebbe non configurarsi se non come una ri- nuncia a questa. Ma, anche a volere propendere per la tesi, che si respinge, della possibilità di una rinuncia alla domanda (rectius, re- voca della domanda) fino al momento della "comunicazione" del provvedimento, intesa come atto ricettizio del provvedi- 8 mento, pur sempre dovrebbe concludersi per una tardività di questa, dovendo nella specie ricevere applicazione il prin- cipio, consolidato nella giurisprudenza, a termini del quale l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall'articolo 1335 del codice civi- le, se non prova di essere stato senza sua colpa nell'impos- sibilità di avere notizia dell'atto a lui diretto, presuppo- ne che tale atto giunga al suo indirizzo, con tale termine dovendosi intendere il luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pat- tuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e con- trollo del destinatario stesso, così da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto (per tutte, Cass., 26 aprile 1999, n. 4140). Si ag- giunga che, con riferimento alle comunicazioni spedite con lettera raccomandata, affinchè possa operare la presunzione di conoscenza della dichiarazione diretta a persona determi- nata, è sufficiente la prova, il cui onere incombe al di- chiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichia- razione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra perso- na abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del re- lativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio posta- le, e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata (Cass., 14 aprile 1999, 3707; Cass., 1° aprile 1997, n. 2847).n. 9 Orbene, risulta dalla sentenza impugnata che la comunicazio- ne del provvedimento di accoglimento della domanda di pen- sione fu inviata al RR a mezzo di lettera raccomandata e che, a prescindere dalla prova circa il rifiuto opposto a ricevere il plico, non è contestabile che è dimostrato che di essa non si rese possibile la consegna per essere il de- stinatario "assente" e che l'ufficiale postale provvide a rilascio dell'avviso in data 1° maggio 1992, sicchè da ques sta data deve presumersi conseguita la conoscenza del conte nuto della busta e quindi del provvedimento di liquidazione della pensione, mentre la rinuncia intervenne solo a distan za di quattro giorni, e perciò tardivamente. Dei primi due motivi del ricorso si impone quindi l'accogli mento, restando assorbito il terzo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, Spese alla Corte d'ap- pello di L'Aquila.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2001. Il consigliere estensore Il presidente ти IL CE Depositato in Cancelleria 6 MAR. 2002 oggi, CANCELLERE школаforelle