CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15050 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IN TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso L'avvocato Giulia Dieni conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29/10/2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del 07/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di TO IN, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio pluriaggravato (artt. 56, 61 n. 5 e 8, 110, 416 bis. 1 e 575 cod. pen.) di NO NI – attinto, nella notte del 15/07/2024, mentre si trovava a transitare lungo via Pio XI in Reggio Calabria, da tre fucilate all’addome e alle gambe, che lo ponevano in gravissimo Penale Sent. Sez. 1 Num. 15050 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: UR IC NA Data Udienza: 19/02/2026 pericolo di vita (capo A) -, e di porto in luogo pubblico di un fucile, utilizzato per commettere il reato sub capo A) (capo B); fatti commessi in concorso con IL LA e LO LA, in Reggio Calabria il 15/07/2024. Le indagini, come ricostruite in modo conforme da entrambi i giudici della cautela, consentivano la seguente ricostruzione dei fatti. Nel corso della sera del 14/07/2025, NO NI aveva ripetutamente dato fuoco al veicolo di LE VA US, causando, dopo il secondo episodio di danneggiamento, la reazione di LO LA e TO IN, che lo avevano percosso;
successivamente IN, unitamente a LI LA si era recato con la propria macchina in zona RO, per recuperare un’arma; rientrati in via Pio XI, IL LA aveva preso l’arma e l’aveva portata all’interno di uno stabile, raggiunto poco dopo dal IN, che nel frattempo era andato a parcheggiare l’auto. Intorno alle 2.20 del 15/07/2025, NI era ritornato in via Pio XI e, a quel punto, LO LA era uscito dal palazzo ed aveva colpito con tre fucilate la p.o.; immediatamente dopo, dallo stabile uscivano di corsa IN e tale TE. La suddetta ricostruzione, operata principalmente sulla base della visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei luoghi di interesse, aveva poi trovato conferma nell’esito della perquisizione operata a carico di LO LA (che aveva consentito il rinvenimento degli abiti compatibili con quelli immortalati dalle immagini); dagli accertamenti STUB (positivi) a carico di LO LA e IL LA;
dall’analisi delle celle telefoniche delle utenze in uso agli indagati, nonché dal contenuto di alcune capitazioni ambientali. Lo sviluppo delle indagini aveva inoltre portato ad individuare con chiarezza il movente dell’azione; in particolare, mentre l’aggressione alla p.o. operata in un primo tempo da LO LA e IN era causata dall’attività incendiaria ai danni del Melluso operata dal NI, la successiva azione con arma da fuoco era invece da ascrivere al fatto che, nel corso della serata il NI aveva apostrofato LO LA come «figlio di pentito». Nel rispondere alle censure mosse in sede di riesame dalla difesa del IN, il Tribunale del riesame aveva evidenziato come, dalle immagini di videosorveglianza acquisite, fosse emerso come fosse stato proprio TO IN ad accompagnare LO LA nella fase della prima aggressione ai danni del NI e che, successivamente, lo stesso IN aveva accompagnato IL LA a reperire l'arma da fuoco che sarebbe stata poi consegnata a LO LA per l'esecuzione materiale del delitto di tentato omicidio. Emergeva pertanto ad avviso del Tribunale la prova del contributo agevolativo causalmente rilevante da parte di IN per avere concorso a fornire a LO LA l'arma utilizzata per il tentativo di omicidio posto in essere. I giudici del riesame ritenevano inoltre provata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art 416 bis.1 cod. pen., dal momento che LO LA aveva posto in essere il tentativo di omicidio non solo per vendicare l'offesa subita (di essere «figlio di pentito»), ma anche per lanciare un monito agli abitanti della zona di astenersi dal rivolgere nei suoi confronti simili epiteti, dichiarandosi, come emerso nel corso di un'intercettazione, egli pronto a qualsiasi cosa pur di ottenere il rispetto mafioso di cui si riteneva degno. Si evidenziava poi come IN fosse chiaramente consapevole di tale finalità di intimidazione, posto che egli aveva partecipato personalmente alla prima aggressione ai danni del NI ed aveva quindi udito la locuzione «figlio di pentito» con cui quest'ultimo aveva apostrofato LO LA. Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria, in virtù della doppia presunzione prevista dalla legge, osservando come non fossero emersi elementi tali da far ritenere l'insussistenza delle esigenze cautelari. 2. Avverso la predetta ordinanza TO IN, per mezzo dell’avv. Giulia Dieni, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata incorre in un palese vizio di motivazione omettendo di confrontarsi criticamente con gli elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa, e fondando il giudizio di gravità indiziaria su una ricostruzione congetturale priva di riscontri oggettivi, in violazione dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative in fase cautelare. Il Tribunale del riesame ha infatti reso una motivazione meramente apparente e illogica e contraddittoria limitandosi ad un acritico rinvio per relationem all'ordinanza genetica, senza tuttavia sciogliere i nodi cruciali, sollevati dalla difesa. In particolare, si era evidenziata l'assenza di prove della partecipazione materiale da parte dell'indagato ed il travisamento delle risultanze video: le videoriprese, infatti, pur documentando la presenza di IN in alcuni momenti antecedenti al fatto di sangue, non lo ritraggono mai in una veste di partecipe all'azione delittuosa principale, né le immagini mostrano e possono fondare la sussistenza di alcun contributo morale al rafforzamento del proposito criminoso del coindagato LO LA. Con riferimento al reperimento dell'arma, la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame è illogica e congetturale fondandosi esclusivamente sull'analisi dei tabulati telefonici;
tali dati tuttavia sono intrinsecamente contraddittori dal momento che l'ordinanza impugnata, nel cercare di motivare l'impostazione accusatoria, ammette che i tempi di percorrenza – per recarsi da via Pio XI a RO - registrati (9 minuti) sono inferiori a quelli ordinari (12 minuti), ma supera la palese incongruenza con argomentazioni generiche e non verificate, quali la possibilità di agganciare celle anche a distanza di chilometri e il riferimento a fonti aperte per stabilire i tempi di percorrenza. Il Tribunale ha poi omesso di valutare gli elementi a discarico, quali ad esempio il 3 contenuto delle conversazioni intercettate in cui la stessa vittima manifesta stupore riguardo al coinvolgimento del IN.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. L'ordinanza impugnata è incorsa in una palese violazione di legge nell'applicazione dell'aggravante citata nonché in un radicale vizio di motivazione, avendo omesso di considerare la natura puramente personale e reattiva del movente del delitto, ed avendo invece surrettiziamente individuato nella presunta offesa asseritamente pronunciata dalla vittima, la causale della condotta di delittuosa. La stessa ordinanza impugnata individua un duplice movente: l'incendio dell'autovettura di Melluso, ad opera della p.o., e l'offesa da questi rivolta a LO LA: entrambe le causali riconducono, tuttavia, l'azione delittuosa ad un contrasto interpersonale, del tutto incompatibile con la finalità di controllo del territorio o di imposizione di regole mafiose. Osserva poi la difesa come l’aver agito a volto scoperto, l’uso di un’arma e i legami famigliari del LA sono elementi congetturali che, in presenza di un chiaro movente personale, non sono sufficienti ad integrare l’aggravante in esame. L’aggravante in argomento è stata ritenuta sussistente solo in via automatica non avendo il Tribunale verificato se concretamente le condotte contestate al ricorrente abbiano realmente prodotto beneficio anche all'intero sodalizio mafioso e non soltanto al LA, che ha agito per scopi propri;
né il Tribunale indica gli indici rappresentativi della consapevolezza in capo al IN della finalità agevolatrice alla cosca mafiosa. Richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, evidenzia il ricorrente come nelle condotte poste in essere dall'odierno ricorrente, non possa ravvisarsi l'integrazione dell'aggravante in argomento.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizia di motivazione in relazione alla sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari. La non configurabilità dell'aggravante di cui all'art 416 bis.1 cod. pen. determina il venir meno dell’automatismo ritenuto esistente dal Tribunale. In ogni caso, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente ed illogica sulla sussistenza stessa delle esigenze cautelari, omettendo di considerare gli specifici elementi sopravvenuti, dedotti dalla difesa, idonei a dimostrarne l'insussistenza in termini di concretezza qualità: si era in particolare evidenziato come il IN, pur a conoscenza del procedimento a suo carico da quasi un anno, non si è mai sottratto alla giustizia pur avendo fatto due viaggi all'estero. Il Tribunale ha poi rigettato la possibilità di applicare misure meno afflittive, quali gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, con motivazioni generiche e stereotipate mancando di effettuare una valutazione individualizzata sulla posizione 4 dell'indagato, incensurato, con ruolo meramente gregario nella ricostruzione accusatoria, e che ha tenuto una condotta irreprensibile per oltre un anno.
3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili. In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). In materia di provvedimentide libertate la Corte di Cassazione non ha quindi alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all’adeguatezza delle misure, poiché sia nell’uno che nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). 3.Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, 5 comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il ricorrente reitera i medesimi motivi di doglianza sollevati con sede di riesame cautelare, e decisi con il provvedimento impugnato con motivazione congrua, scevra da aporie logiche, in relazione alla quale, nella sua interezza, l’indagato omette di confrontarsi. 4. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di tentato omicidio contestato, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. Il Tribunale del riesame ha reso motivazione tutt’altro che apparente, dando conto – con argomentazione coerente e non manifestamente illogica – delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente un contributo concorsuale del IN nella sequenza criminosa, desunto dalla presenza dell’indagato nelle fasi antecedenti e preparatorie e, soprattutto, dal suo apporto nella fase di reperimento e messa a disposizione dell’arma poi utilizzata per il tentato omicidio. Le doglianze difensive, incentrate sul preteso travisamento delle videoriprese e sulla diversa lettura di tabulati e tempi di percorrenza, si risolvono, in definitiva, nella richiesta di una nuova delibazione del materiale indiziario, non consentita in questa sede quando la motivazione del provvedimento impugnato sia logicamente strutturata e dia conto degli elementi valorizzati. Quanto al preteso travisamento delle risultanze video, la censura è manifestamente infondata. Il Tribunale, in particolare, ha valorizzato le immagini di videosorveglianza che documentano l’allontanamento di IN con IL LA (a bordo della Fiat 500 in uso al primo), il successivo rientro in via Pio XI e la movimentazione dell’arma, prelevata da IL LA dall’autovettura e portata all’interno dello stabile ove si trovava LO LA. A riscontro, peraltro, l’ordinanza richiama (pagg. 5-6) l’intercettazione del 31 agosto 2024, nel corso della quale GI NI riferisce di avere appreso che il fucile utilizzato per l’attentato, era stato fornito a LO LA da TO IN. Ulteriore elemento di conferma è tratto dal contenuto di altra captazione (richiamata a pag. 8), nella quale LO LA allude al ruolo di IN, evocando il rischio che questi, in caso di arresto, potesse compiere gesti autolesivi: dato che il Tribunale ha logicamente interpretato come indice della consapevolezza del concorrente in ordine all’apporto prestato. Ebbene, nulla deduce il ricorrente in merito a tali evidenze, incorrendo quindi anche nel vizio di aspecificità. Parimenti aspecifica è la doglianza sulla pretesa discrasia dei tempi di percorrenza verso RO, già esaminata e superata dal Tribunale con argomentazione congrua, essendosi evidenziato come il dato temporale traibile dai tabulati (9 minuti) non sia 6 inconciliabile con i tempi medi di percorrenza (circa 13 minuti), anche in ragione dell’ampiezza dell’area di copertura della cella. Resta, comunque, decisivo quanto documentato dalle riprese circa il reperimento e la messa a disposizione dell’arma, sicché la censura mira, ancora una volta, a una non consentita rivalutazione del fatto. Ebbene, a fronte di una tale esaustiva motivazione, il ricorrente, si limita a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari già valutati dai Giudici della cautela con motivazione, ampia e coerente e immune da manifesta illogicità: le censure opposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando alcun effettivo vizio di legittimità, ma soltanto contrapponendo al costrutto indiziario dell’impugnata ordinanza letture alternative parziali, o censurando l’omessa analisi di elementi irrilevanti (quali l’asserito stupore che avrebbe manifestato la vittima riguardo al coinvolgimento del IN) che prescindono dalla valutazione complessiva degli elementi di indagine. 5. Il secondo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., è infondato. Invero, la motivazione dell’ordinanza impugnata individua gli elementi dai quali inferire che la condotta violenta posta in essere ai danni del NI non sia rimasta confinata nella dimensione di un mero conflitto interpersonale, ma sia stata connotata da una valenza intimidatoria eccedente il dato del risentimento individuale. In particolare, il Tribunale ha valorizzato il contesto in cui sono maturati i fatti e la finalità, attribuita all’autore materiale, di affermare e ottenere “rispetto” attraverso un gesto dimostrativo idoneo a fungere da monito per la collettività del territorio di riferimento. In tale prospettiva, l’offesa («figlio di pentito») è stata correttamente considerata non solo quale occasione del delitto, ma quale precipitato di una dinamica di reputazione e riconoscimento tipica dell’intimidazione ambientale, sulla quale l’ordinanza si sofferma richiamando anche specifiche risultanze intercettive. Quanto alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha poi spiegato – con motivazione congrua – le ragioni per cui egli dovesse ritenersi consapevole della finalità intimidatoria/agevolatrice, atteso che aveva preso parte alla fase dell’aggressione prodromica ed aveva, quindi, diretta contezza dell’episodio offensivo e del significato attribuito all’asserita lesione dell’onore, nonché aveva cooperato nella fase preparatoria funzionale alla successiva azione armata. Ne deriva che non può ravvisarsi la denunciata applicazione “automatica” dell’aggravante, essendo stato esplicitato il percorso logico di collegamento tra condotta, contesto e finalità; e, ancora una volta, le doglianze difensive tendono a sostituire a tale valutazione una diversa lettura del medesimo materiale, operazione non consentita in sede di legittimità. 7 6. Non hanno pregio neppure le doglianze versate nell'ultimo motivo, afferenti alle esigenze cautelari. Correttamente, il Tribunale del riesame ha richiamato la disciplina di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – applicabile in ragione della contestata aggravante – e ha escluso che fossero emersi elementi specifici, idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria. Ha quindi evidenziato l’estrema gravità del fatto di sangue posto in essere, e l’altrettanto estrema facilità con cui gli indagati hanno mostrato di potersi procurare armi, della cui materiale apprensione si è occupato proprio il IN. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a richiamare circostanze (quali l’assenza di pregresse condanne, la mancata sottrazione alla giustizia e la prospettazione di misure alternative) senza confrontarsi con le ragioni indicate nell’ordinanza e senza indicare concreti dati individualizzanti capaci di elidere, nel caso di specie, il pericolo cautelare ritenuto. Nell’ordinanza impugnata è stato sottoposto a ragionevole scrutinio anche il profilo dell’adeguatezza della misura custodiale di massimo rigore, sul rilievo dell’inidoneità di soluzioni meno afflittive a fronteggiare i pericoli cautelari ravvisati. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come l’applicazione del braccialetto elettronico non sia, di per sé, idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione, atteso che condotte analoghe potrebbero essere programmate o replicate anche in ambito domiciliare, sia quanto alla detenzione e disponibilità di armi, sia quanto alla ideazione di ulteriori atti intimidatori, eventualmente affidandone l’esecuzione materiale a terze persone. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso L'avvocato Giulia Dieni conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29/10/2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del 07/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di TO IN, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio pluriaggravato (artt. 56, 61 n. 5 e 8, 110, 416 bis. 1 e 575 cod. pen.) di NO NI – attinto, nella notte del 15/07/2024, mentre si trovava a transitare lungo via Pio XI in Reggio Calabria, da tre fucilate all’addome e alle gambe, che lo ponevano in gravissimo Penale Sent. Sez. 1 Num. 15050 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: UR IC NA Data Udienza: 19/02/2026 pericolo di vita (capo A) -, e di porto in luogo pubblico di un fucile, utilizzato per commettere il reato sub capo A) (capo B); fatti commessi in concorso con IL LA e LO LA, in Reggio Calabria il 15/07/2024. Le indagini, come ricostruite in modo conforme da entrambi i giudici della cautela, consentivano la seguente ricostruzione dei fatti. Nel corso della sera del 14/07/2025, NO NI aveva ripetutamente dato fuoco al veicolo di LE VA US, causando, dopo il secondo episodio di danneggiamento, la reazione di LO LA e TO IN, che lo avevano percosso;
successivamente IN, unitamente a LI LA si era recato con la propria macchina in zona RO, per recuperare un’arma; rientrati in via Pio XI, IL LA aveva preso l’arma e l’aveva portata all’interno di uno stabile, raggiunto poco dopo dal IN, che nel frattempo era andato a parcheggiare l’auto. Intorno alle 2.20 del 15/07/2025, NI era ritornato in via Pio XI e, a quel punto, LO LA era uscito dal palazzo ed aveva colpito con tre fucilate la p.o.; immediatamente dopo, dallo stabile uscivano di corsa IN e tale TE. La suddetta ricostruzione, operata principalmente sulla base della visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei luoghi di interesse, aveva poi trovato conferma nell’esito della perquisizione operata a carico di LO LA (che aveva consentito il rinvenimento degli abiti compatibili con quelli immortalati dalle immagini); dagli accertamenti STUB (positivi) a carico di LO LA e IL LA;
dall’analisi delle celle telefoniche delle utenze in uso agli indagati, nonché dal contenuto di alcune capitazioni ambientali. Lo sviluppo delle indagini aveva inoltre portato ad individuare con chiarezza il movente dell’azione; in particolare, mentre l’aggressione alla p.o. operata in un primo tempo da LO LA e IN era causata dall’attività incendiaria ai danni del Melluso operata dal NI, la successiva azione con arma da fuoco era invece da ascrivere al fatto che, nel corso della serata il NI aveva apostrofato LO LA come «figlio di pentito». Nel rispondere alle censure mosse in sede di riesame dalla difesa del IN, il Tribunale del riesame aveva evidenziato come, dalle immagini di videosorveglianza acquisite, fosse emerso come fosse stato proprio TO IN ad accompagnare LO LA nella fase della prima aggressione ai danni del NI e che, successivamente, lo stesso IN aveva accompagnato IL LA a reperire l'arma da fuoco che sarebbe stata poi consegnata a LO LA per l'esecuzione materiale del delitto di tentato omicidio. Emergeva pertanto ad avviso del Tribunale la prova del contributo agevolativo causalmente rilevante da parte di IN per avere concorso a fornire a LO LA l'arma utilizzata per il tentativo di omicidio posto in essere. I giudici del riesame ritenevano inoltre provata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art 416 bis.1 cod. pen., dal momento che LO LA aveva posto in essere il tentativo di omicidio non solo per vendicare l'offesa subita (di essere «figlio di pentito»), ma anche per lanciare un monito agli abitanti della zona di astenersi dal rivolgere nei suoi confronti simili epiteti, dichiarandosi, come emerso nel corso di un'intercettazione, egli pronto a qualsiasi cosa pur di ottenere il rispetto mafioso di cui si riteneva degno. Si evidenziava poi come IN fosse chiaramente consapevole di tale finalità di intimidazione, posto che egli aveva partecipato personalmente alla prima aggressione ai danni del NI ed aveva quindi udito la locuzione «figlio di pentito» con cui quest'ultimo aveva apostrofato LO LA. Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria, in virtù della doppia presunzione prevista dalla legge, osservando come non fossero emersi elementi tali da far ritenere l'insussistenza delle esigenze cautelari. 2. Avverso la predetta ordinanza TO IN, per mezzo dell’avv. Giulia Dieni, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata incorre in un palese vizio di motivazione omettendo di confrontarsi criticamente con gli elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa, e fondando il giudizio di gravità indiziaria su una ricostruzione congetturale priva di riscontri oggettivi, in violazione dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative in fase cautelare. Il Tribunale del riesame ha infatti reso una motivazione meramente apparente e illogica e contraddittoria limitandosi ad un acritico rinvio per relationem all'ordinanza genetica, senza tuttavia sciogliere i nodi cruciali, sollevati dalla difesa. In particolare, si era evidenziata l'assenza di prove della partecipazione materiale da parte dell'indagato ed il travisamento delle risultanze video: le videoriprese, infatti, pur documentando la presenza di IN in alcuni momenti antecedenti al fatto di sangue, non lo ritraggono mai in una veste di partecipe all'azione delittuosa principale, né le immagini mostrano e possono fondare la sussistenza di alcun contributo morale al rafforzamento del proposito criminoso del coindagato LO LA. Con riferimento al reperimento dell'arma, la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame è illogica e congetturale fondandosi esclusivamente sull'analisi dei tabulati telefonici;
tali dati tuttavia sono intrinsecamente contraddittori dal momento che l'ordinanza impugnata, nel cercare di motivare l'impostazione accusatoria, ammette che i tempi di percorrenza – per recarsi da via Pio XI a RO - registrati (9 minuti) sono inferiori a quelli ordinari (12 minuti), ma supera la palese incongruenza con argomentazioni generiche e non verificate, quali la possibilità di agganciare celle anche a distanza di chilometri e il riferimento a fonti aperte per stabilire i tempi di percorrenza. Il Tribunale ha poi omesso di valutare gli elementi a discarico, quali ad esempio il 3 contenuto delle conversazioni intercettate in cui la stessa vittima manifesta stupore riguardo al coinvolgimento del IN.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. L'ordinanza impugnata è incorsa in una palese violazione di legge nell'applicazione dell'aggravante citata nonché in un radicale vizio di motivazione, avendo omesso di considerare la natura puramente personale e reattiva del movente del delitto, ed avendo invece surrettiziamente individuato nella presunta offesa asseritamente pronunciata dalla vittima, la causale della condotta di delittuosa. La stessa ordinanza impugnata individua un duplice movente: l'incendio dell'autovettura di Melluso, ad opera della p.o., e l'offesa da questi rivolta a LO LA: entrambe le causali riconducono, tuttavia, l'azione delittuosa ad un contrasto interpersonale, del tutto incompatibile con la finalità di controllo del territorio o di imposizione di regole mafiose. Osserva poi la difesa come l’aver agito a volto scoperto, l’uso di un’arma e i legami famigliari del LA sono elementi congetturali che, in presenza di un chiaro movente personale, non sono sufficienti ad integrare l’aggravante in esame. L’aggravante in argomento è stata ritenuta sussistente solo in via automatica non avendo il Tribunale verificato se concretamente le condotte contestate al ricorrente abbiano realmente prodotto beneficio anche all'intero sodalizio mafioso e non soltanto al LA, che ha agito per scopi propri;
né il Tribunale indica gli indici rappresentativi della consapevolezza in capo al IN della finalità agevolatrice alla cosca mafiosa. Richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, evidenzia il ricorrente come nelle condotte poste in essere dall'odierno ricorrente, non possa ravvisarsi l'integrazione dell'aggravante in argomento.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizia di motivazione in relazione alla sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari. La non configurabilità dell'aggravante di cui all'art 416 bis.1 cod. pen. determina il venir meno dell’automatismo ritenuto esistente dal Tribunale. In ogni caso, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente ed illogica sulla sussistenza stessa delle esigenze cautelari, omettendo di considerare gli specifici elementi sopravvenuti, dedotti dalla difesa, idonei a dimostrarne l'insussistenza in termini di concretezza qualità: si era in particolare evidenziato come il IN, pur a conoscenza del procedimento a suo carico da quasi un anno, non si è mai sottratto alla giustizia pur avendo fatto due viaggi all'estero. Il Tribunale ha poi rigettato la possibilità di applicare misure meno afflittive, quali gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, con motivazioni generiche e stereotipate mancando di effettuare una valutazione individualizzata sulla posizione 4 dell'indagato, incensurato, con ruolo meramente gregario nella ricostruzione accusatoria, e che ha tenuto una condotta irreprensibile per oltre un anno.
3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili. In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). In materia di provvedimentide libertate la Corte di Cassazione non ha quindi alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all’adeguatezza delle misure, poiché sia nell’uno che nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). 3.Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, 5 comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il ricorrente reitera i medesimi motivi di doglianza sollevati con sede di riesame cautelare, e decisi con il provvedimento impugnato con motivazione congrua, scevra da aporie logiche, in relazione alla quale, nella sua interezza, l’indagato omette di confrontarsi. 4. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di tentato omicidio contestato, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. Il Tribunale del riesame ha reso motivazione tutt’altro che apparente, dando conto – con argomentazione coerente e non manifestamente illogica – delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente un contributo concorsuale del IN nella sequenza criminosa, desunto dalla presenza dell’indagato nelle fasi antecedenti e preparatorie e, soprattutto, dal suo apporto nella fase di reperimento e messa a disposizione dell’arma poi utilizzata per il tentato omicidio. Le doglianze difensive, incentrate sul preteso travisamento delle videoriprese e sulla diversa lettura di tabulati e tempi di percorrenza, si risolvono, in definitiva, nella richiesta di una nuova delibazione del materiale indiziario, non consentita in questa sede quando la motivazione del provvedimento impugnato sia logicamente strutturata e dia conto degli elementi valorizzati. Quanto al preteso travisamento delle risultanze video, la censura è manifestamente infondata. Il Tribunale, in particolare, ha valorizzato le immagini di videosorveglianza che documentano l’allontanamento di IN con IL LA (a bordo della Fiat 500 in uso al primo), il successivo rientro in via Pio XI e la movimentazione dell’arma, prelevata da IL LA dall’autovettura e portata all’interno dello stabile ove si trovava LO LA. A riscontro, peraltro, l’ordinanza richiama (pagg. 5-6) l’intercettazione del 31 agosto 2024, nel corso della quale GI NI riferisce di avere appreso che il fucile utilizzato per l’attentato, era stato fornito a LO LA da TO IN. Ulteriore elemento di conferma è tratto dal contenuto di altra captazione (richiamata a pag. 8), nella quale LO LA allude al ruolo di IN, evocando il rischio che questi, in caso di arresto, potesse compiere gesti autolesivi: dato che il Tribunale ha logicamente interpretato come indice della consapevolezza del concorrente in ordine all’apporto prestato. Ebbene, nulla deduce il ricorrente in merito a tali evidenze, incorrendo quindi anche nel vizio di aspecificità. Parimenti aspecifica è la doglianza sulla pretesa discrasia dei tempi di percorrenza verso RO, già esaminata e superata dal Tribunale con argomentazione congrua, essendosi evidenziato come il dato temporale traibile dai tabulati (9 minuti) non sia 6 inconciliabile con i tempi medi di percorrenza (circa 13 minuti), anche in ragione dell’ampiezza dell’area di copertura della cella. Resta, comunque, decisivo quanto documentato dalle riprese circa il reperimento e la messa a disposizione dell’arma, sicché la censura mira, ancora una volta, a una non consentita rivalutazione del fatto. Ebbene, a fronte di una tale esaustiva motivazione, il ricorrente, si limita a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari già valutati dai Giudici della cautela con motivazione, ampia e coerente e immune da manifesta illogicità: le censure opposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando alcun effettivo vizio di legittimità, ma soltanto contrapponendo al costrutto indiziario dell’impugnata ordinanza letture alternative parziali, o censurando l’omessa analisi di elementi irrilevanti (quali l’asserito stupore che avrebbe manifestato la vittima riguardo al coinvolgimento del IN) che prescindono dalla valutazione complessiva degli elementi di indagine. 5. Il secondo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., è infondato. Invero, la motivazione dell’ordinanza impugnata individua gli elementi dai quali inferire che la condotta violenta posta in essere ai danni del NI non sia rimasta confinata nella dimensione di un mero conflitto interpersonale, ma sia stata connotata da una valenza intimidatoria eccedente il dato del risentimento individuale. In particolare, il Tribunale ha valorizzato il contesto in cui sono maturati i fatti e la finalità, attribuita all’autore materiale, di affermare e ottenere “rispetto” attraverso un gesto dimostrativo idoneo a fungere da monito per la collettività del territorio di riferimento. In tale prospettiva, l’offesa («figlio di pentito») è stata correttamente considerata non solo quale occasione del delitto, ma quale precipitato di una dinamica di reputazione e riconoscimento tipica dell’intimidazione ambientale, sulla quale l’ordinanza si sofferma richiamando anche specifiche risultanze intercettive. Quanto alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha poi spiegato – con motivazione congrua – le ragioni per cui egli dovesse ritenersi consapevole della finalità intimidatoria/agevolatrice, atteso che aveva preso parte alla fase dell’aggressione prodromica ed aveva, quindi, diretta contezza dell’episodio offensivo e del significato attribuito all’asserita lesione dell’onore, nonché aveva cooperato nella fase preparatoria funzionale alla successiva azione armata. Ne deriva che non può ravvisarsi la denunciata applicazione “automatica” dell’aggravante, essendo stato esplicitato il percorso logico di collegamento tra condotta, contesto e finalità; e, ancora una volta, le doglianze difensive tendono a sostituire a tale valutazione una diversa lettura del medesimo materiale, operazione non consentita in sede di legittimità. 7 6. Non hanno pregio neppure le doglianze versate nell'ultimo motivo, afferenti alle esigenze cautelari. Correttamente, il Tribunale del riesame ha richiamato la disciplina di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – applicabile in ragione della contestata aggravante – e ha escluso che fossero emersi elementi specifici, idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria. Ha quindi evidenziato l’estrema gravità del fatto di sangue posto in essere, e l’altrettanto estrema facilità con cui gli indagati hanno mostrato di potersi procurare armi, della cui materiale apprensione si è occupato proprio il IN. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a richiamare circostanze (quali l’assenza di pregresse condanne, la mancata sottrazione alla giustizia e la prospettazione di misure alternative) senza confrontarsi con le ragioni indicate nell’ordinanza e senza indicare concreti dati individualizzanti capaci di elidere, nel caso di specie, il pericolo cautelare ritenuto. Nell’ordinanza impugnata è stato sottoposto a ragionevole scrutinio anche il profilo dell’adeguatezza della misura custodiale di massimo rigore, sul rilievo dell’inidoneità di soluzioni meno afflittive a fronteggiare i pericoli cautelari ravvisati. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come l’applicazione del braccialetto elettronico non sia, di per sé, idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione, atteso che condotte analoghe potrebbero essere programmate o replicate anche in ambito domiciliare, sia quanto alla detenzione e disponibilità di armi, sia quanto alla ideazione di ulteriori atti intimidatori, eventualmente affidandone l’esecuzione materiale a terze persone. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8