Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9260 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
O 0 T 1 A . E T 1 1 S . O R T L T 9260/01 R L S E A E D N 8 O 9 I O - S C 3 I L - R U 6 REPUBBLICA A P ITALIAN S C L E E : D A I IN NOME DEI R 0 S E E 4 T P . A S CASSAZIONE LA CORTE S PRE L M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.5938/00 Presidente Dott. Pasquale REALE Consigliere Dott. Vincenzo PROTO VITRONE Consigliere Cron.2134+ Dott. Ugo Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Cons. Rel. Ud. 11/05/0:. Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente: Ch SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica - Prefetto di Vercelli, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello
- ricorrenti -
Stato, che li rappresenta e difende per legge
contro
MI RE ED HA - intimato avverso il decreto n. 46 cron. del Tribunale di Vercelli del 7.1.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.05.01 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Vercelli in data 30.8.99 a carico di MI RE ED HA, ai sensi 1252 2001 1 dell'art. 13 del D.Leg. 286/98, lo straniero proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Vercelli. L'adito Giudice, costituitosi il Prefetto tramite funzionario delegato, con decreto 7.1.2000 annullava l'impugnato decreto sul rilievo che, pendendo a carico dell'espellendo procedimento penale per i reati p.e.p. dagli artt. 477 e 482 c.p., non era stato richiesto il N.O. come previsto dall'art. 13 comma 3 del D.Leg. 286/98. Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso il Ministero e il Prefetto di Vercelli con atto del 10.3.00. L'intimato non si è difeso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente (e, segnatamente, il Prefetto attivamente legittimato alla impugnazione) denunzia violazione dell'art. 11 del D.Leg. 286/98 per avere il Tribunale indebitamente considerato il nulla osta dell'A.G. penale come garanzia legale per la difesa dello straniero e non, come dovevasi, mero presidio per l'interesse pubblico. Il motivo, fondato, merita pieno consenso. Non vi è infatti alcun interesse dello straniero, attinto dalla misura di espulsione, a dedurre l'inosservanza dell'onere di cui al comma 3° dell'art. 13 del T.U., posto che l'attuale previsione normativa, al proposito analoga a quella dell'abrogato art. 7 del D.L. 416/89,è dettata con riguardo al preminente interesse pubblico dell'A.G. penale a che non avvengano espulsioni sconsigliate da "inderogabili esigenze processuali e che l'interesse dell'espulso alla partecipazione al processo è comunque sempre assicurata dalla previsione di rientro di cui all'art. 17 del T.U. Ed essendosi in tal senso altre volte espressa questa Corte (Cass. 8284/00 14853/00), ritiene il Collegio che, in accoglimento della esatta doglianza in esame, il decreto del Tribunale di Vercelli che indebitamente, e d'ufficio, ha annullato l'espulsione per la mancata acquisizione del predetto n.o. - debba essere cassato. 2 Il Giudice del rinvio - che si designa in altro magistrato del Tribunale di Vercelli -- dovrà quindi esaminare l'opposizione dello straniero e provvedere a liquidare le spese anche del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia - anche per le spese - ad altro magistrato del Tribunale di Vercelli. Così deciso in Roma l'11.5.2001 Il Cons.est. il Presidente squ سل ANDELLIERE Bielefe O T CORTE A 0 I T CASCATIONE 1 S R . E I 1 O 1 N L A L . R E T T 7 L D R S 2001 A O E C N 8 I O 9 I R - S A 3 L - C U 6 P A S L E E E S : D E A I P 0 R S 4 E T . A L M 3