Sentenza 8 maggio 2007
Massime • 1
La modificazione dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4-vicies D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49, con l'aggiunta che tra gli elementi incidenti sull'applicazione della continuazione in fase esecutiva rientra la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, quantunque introdotta nel codice di procedura penale, ha natura sostanziale ed è, quindi, di immediata applicazione, a nulla rilevando che quest'ultima debba avvenire in fase esecutiva, in quanto è lo stesso art. 671 ad aver fatto venir meno gli effetti dell'intangibilità del giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame, alla luce del diritto sopravvenuto, da parte del giudice dell'esecuzione, limitatamente alla configurabilità della continuazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2007, n. 24879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24879 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 08/05/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 709
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 046953/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE TE, N. IL 10/02/1971;
avverso SENTENZA del 16/02/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO GIUSEPPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità di TA FA in ordine al reato di furto aggravato.
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Palermo. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
1. violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina della continuazione in riferimento a pronunzia irrevocabile emessa dal Tribunale di Palermo per un furto con destrezza commesso l'11 agosto 1999. Si afferma che la prossimità temporale dei fatti, la loro omogeneità e lo stato di tossicodipendenza avrebbero dovuto indurre a ritenere la continuazione, pesto che le azioni delittuose erano determinate dal bisogno di danaro occorrente per far fronte alla tossicomania.
2. Vizio della motivazione, per la mancata esposizione dei passaggi fondamentali che: hanno determinato il convincimento del giudice. La Corte, si assume, avrebbe dovuto dedicare maggiore attenzione alla descrizione completa dei fatti.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché difetta di specificità, non muovendosi alcuna concreta e verificabile censura al testo della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte d'Appello, condividendo le valutazioni del primo giudice, ritiene che pur trattandosi di furti che presentano analogie, occorre tener conto che tra i due episodi vi è un intervallo temporale di oltre dieci mesi che impedisce di formulare "quel giudizio di unicità del disegno criminoso che deve sussistere nella mente dell'agente ex ante e che è indispensabile per pervenire al riconoscimento dell'istituto della continuazione". La pronunzia reputa implicitamente irrilevante ai fini della valutatone sull'esistenza della continuazione lo stato di tossicodipendenza. che prende invece in esame ai fini della quantificazione della cena.
La sentenza, emessa il 16 febbraio 2005, è aderente ai consolidati principi in tema di continuazione. Il ricorso in esame, tuttavia censura la motivazione lamentando, tra l'altro, la mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza. A tale riguardo occorre prendere in esame la rilevante innovazione normativa costituita dal testo novellato dell'art. 671 c.p.p., introdotto con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49. La norma prevede ora che, nella sede esecutiva, "fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza".
In proposito questa Corte ha ritenuto che la nuova norma ha carattere sostanziale e pertanto, essendo sopravvenuta e più favorevole, è immediatamente operativa anche ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., in sede di cognizione;
ciò, peraltro non implica che lo stato di tossicodipendenza renda necessariamente configurabile la continuazione fra tutti i reati che, in costanza di tale stato, siano compiuti da un dato soggetto, ma implica semplicemente che il giudice ha l'obbligo di tener conto di detto stato, fermo restando il principio per cui l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un generico programma di attività delinquenziale, ma richiede la previa individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, di guisa che lo stato di tossicodipendenza in tanto assume rilievo in quanto contribuisca a rendere riconoscibile la sussistenza di detta imprescindibile condizione (sez. 5^, 12.7.2006 n. 40724, RV. 235480). Il principio è stato confermato in termini sostanzialmente coincidenti pure da altra recente pronunzia (sez. 1^, 8.11.2006 n. 37536, RV. 235028). Tale orientamento appare sostanzialmente condivisibile. La norma è collocata nel codice di procedura ed ha un'impronta processualistica, poiché introduce un criterio normativo nel canone di valutazione indiziaria dell'atteggiamento interiore costituito dall'unitarietà del disegno criminoso che caratterizza il reato continuato. Tuttavia, l'innovazione, introducendo la considerazione di un "indizio" afferente alla personalità dell'agente, esercita qualche influenza sulla stessa configurazione dell'istituto della continuazione. In conseguenza occorre ritenere che la riforma abbia un non trascurabile risvolto di diritto sostanziale con effetti favorevoli all'imputato, rilevanti ai fini della determinazione della pena. La conseguenza è che trova applicazione l'art. 2 c.p., comma 4, in tema di applicazione della legge più favorevole all'imputato. La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla configurabilità della continuazione, posto che il tema della rilevanza della tossicodipendenza è stato proposto dal ricorrente nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la continuazione, ceri rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2007