Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 10438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10438 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
UGO BELLINI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
AB CA
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ha pronunciato la seguente
- Presidente - - Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10438/2026 Roma, li, 18/03/2026
Sent. n. sez. 278/2026 CC 03/03/2026 R.G.N. 572/2026 Motivazione Semplificata
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di LL DM nato il [...]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
avverso l'ordinanza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE svolta la relazione dal Consigliere AB CA;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Raffale GARGIULO, con le quali si è chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze, alla quale va altresì demandata la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Firmato Da: AB CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee15013f-Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5f8b490617314fc8
Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Firenze ha accolto la richiesta di riparazione, presentata nell'interesse di MO LL, con riferimento alla detenzione da costui ingiustamente subita agli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento penale riguardante i reati di cui agli artt. 110, 572 cod. pen., ai danni della moglie NA TI e del figlio, nonché agli artt. 81, 609 bis, cod. pen., ai danni della prima. La Corte della riparazione, richiamata l'ordinanza dispositiva della misura e gli elementi ivi valorizzati (sostanzialmente costituiti dal riferito della persona offesa), ha ritenuto insussistente un comportamento ostativo del richiedente, dando atto della circostanza che il Tribunale, giudice dell'assoluzione, aveva ritenuto non credibile il riferito della denunciante, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le opportune valutazioni in merito e ha liquidato all'istante una somma pari al calcolo aritmetico.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza sopra richiamata, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione quanto al vaglio della sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 314 comma 1, cod. proc. pen.: la Corte della riparazione si sarebbe limitata a riportare condivisibili, ma generici, principi di diritto, non facendone però applicazione nel caso concreto. Il provvedimento si sarebbe limitato a una presa d'atto dell'intervenuta assoluzione senza scrutinarne le ragioni e valutare criticamente, ai fini della domanda, le prove e la condotta tenuta dal richiedente in chiave eventualmente sinergica rispetto alla detenzione subita. Ha aggiunto il ricorrente che, nonostante la complessiva inattendibilità della persona offesa, plurimi elementi erano ascrivibili a condotte dolose o gravemente colpose del LL, ritenute provate dal giudice dell'assoluzione e ignorate da quello della riparazione, operando in proposito un richiamo alle stesse dichiarazioni dell'interessato nel corso dei ripetuti interrogatori e alla deposizione del teste
DORZI.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele GARGIULO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, alla quale demandarsi anche la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
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Firmato Da: AB CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b49061731418 Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
4. La difesa di LL MO ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
1. Il ricorso va accolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Deve premettersi che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 01; n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739 - 01; n. 39726 del 27/9/2023, Rv. 285069 - 01). Questo è il significato dell'autonomia tra il giudizio per la riparazione e quello di cognizione: essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti in base allo stesso materiale probatorio in atti;
il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 26295701; n. 46469 del 14/9/2018, Rv. 274350-01). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice della riprazione deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte rivelatrici di eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458 - 01) e accertarne, infine, il collegamento eziologico con l'evento detenzione, quantomeno in termini di concausalità.
3. Posti tali principi generali, le doglianze difensive colgono nel segno, nella parte in cui stigmatizzano la apoditticità degli argomenti utilizzati dal giudice della riparazione per affermare la insussistenza di condotte ascrivibili al richiedente che, pur inidonee a fondare un'affermazione di penale
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Firmato Da: AB CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6455eb01ee15013f-Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b49061731418
Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
responsabilità, possano rilevare ai fini del vaglio circa la condizione negativa di cui all'art. 314 comma 1, cod. proc. pen. A tal fine, infatti, non è sufficiente la mera affermazione della generale inattendibilità della denunciante, dovendosi spiegare se l'interessato, secondo quanto rimasto storicamente accertato nel giudizio di merito, avesse tenuto comportamenti valutabili ai diversi fini qui d'interesse e quale fosse stato il contesto, eventualmente conflittuale tra le parti coinvolte, nel quale essi si erano inseriti. La Corte, in sostanza, ha omesso di dar conto delle ragioni dell'assoluzione, necessario punto di riferimento per condurre la valutazione devoluta ai fini dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., essendosi limitata ad assegnare efficacia risolutiva alla non credibilità della denunciante. Il che si traduce nella mera apparenza del ragionamento giustificativo, per come denunciato da parte ricorrente.
4. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, quanto alla verifica della sussistenza di un comportamento dell'istante che possa aver contribuito a determinare l'intervento dell'A.G e, quindi, la privazione della sua libertà, con rinvio per un rinnovato giudizio che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi di diritto richiamati alla Corte d'appello di Firenze. Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze. Oscuramento dati personali.
Così è deciso, 03/03/2026
La Consigliera est. AB CA
Il Presidente UGO BELLINI
Firmato Da: AB CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131-Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5f8b490617314fc8
Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52