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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 11/02/2026, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1238/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RA IO TO PAS, Presidente
EN RO, EL
XERRA NICOLO', Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5670/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6485/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 10/12/2019
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 981002422016 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'Agenzia rappresenta di aver rideterminato la sanzione. Si riporta alle controdeduzioni e alla memoria depositata e insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Messina la “Ricorrente_1 SRL” impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioni di euro 33.671,34, emesso dall'Ufficio delle Dogane di Messina, ai sensi dell'art. 59 comma 1) e comma 3) D.Lgs. n. 504/1995 e ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 471/97, riferito a diversi periodi d'imposta.
La società ricorrente sosteneva che l'atto impugnato era nullo per omessa allegazione del p.v.c. ed erroneità dei calcoli eseguiti, stante che il pagamento dell'accisa sui generatori di corrente non era dovuto.
La C.T.P. di Messina, con la sentenza n° 6485/2019 del 4/03/2019, depositata il 10/12/2019, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato limitatamente all'importo della sanzione, che rideterminava in euro 19.234,82, compensando fra le parti le spese processuali. Avverso la sentenza n° 6485/2019 la “Ricorrente_1 SRL” ha proposto appello, deducendo il difetto di motivazione della pronuncia impugnata e la carenza dei presupposti probatori.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Dogane ha chiesto il rigetto dell'appello contestando i vizi dedotti dalla società.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la società ricorrente gestiva una officina di produzione di energia elettrica ed aveva l'obbligo di denunciare all'Agenzia delle Dogane competente per territorio la propria attività, ai sensi dell'art. 53 comma 4) TUA e art. 55 comma 1) TUA. La competenza per l'accertamento delle accise spettava all'Ufficio delle Dogane dietro presentazione di apposita dichiarazione di consumo annuale. Ogni singolo gruppo elettrogeno necessitava di apposita licenza con il pagamento dell'accisa e l'omesso pagamento era soggetto a sanzione pecuniaria del 30% delle imposte evase ex D.lgs. n. 471/97. E' stato accertato con appositi verbali, di cui il contribuente aveva la piena conoscenza, che i gruppi elettrogeni trovati nell'officina di produzione di energia elettrica non erano stati denunciati.
Ciò posto, col primo motivo l'appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dedotta carenza di motivazione della sanzione irrogata, giacché il giudice di primo grado ha omesso il ragionamento logico-giuridico relativo al suddetto vizio.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ritiene che non sussiste alcun vizio di motivazione della sentenza appellata, stante che la decisione è congruamente motivata ed aderente ai fatti materiali accertati. Per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza “allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020)”. Nella specie, il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso sulla base dei riscontri e dei fatti materiali esposti nel p.v.c. del 25/09/2015 dell'Agenzia delle Dogane di Messina, redatto in contraddittorio con il legale rappresentante della società e prodotto in prime cure dall'Agenzia delle Dogane.
Il giudice di prime cure ha confermato l'operato dell'Ufficio con la riduzione della sanzione irrogata. Invero, dal pvc del 25/09/2015 risulta che i funzionari delle Dogane di Messina riscontravano presso i locali della società nove gruppi elettrogeni non allacciati alla rete elettrica, con conseguente produzione primaria di energia elettrica. Dei nove gruppi, sei erano stati ottenuti dalla società in base ad un contratto di cessione in conto deposito con facoltà di utilizzo, stipulato con la società “Società_1” ed erano stati dati in noleggio ad altre ditte. Pertanto, è chiaro ed evidente che la società aveva attivato una “officina di produzione di energia elettrica” sprovvista di apposite autorizzazioni previste dal TUA (D.LGS. 504/95). Donde appare corretta l'irrogazione delle sanzioni oggetto di contestazione da parte della società appellante.
Al riguardo occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 54 comma 1) D.Lgs. 540/95 (TUA), Ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica è considerata officina elettrica l'insieme degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da un medesimo soggetto, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
L'art. 53 comma 2) D.Lgs. 504/95 prevede che: “Sono altresì obbligati al pagamento dell'accisa: a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW.”
L'art. 54 al comma 2) stabilisce che: “Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.” In relazione a quanto sopra esposto, appare legittima l'irrogazione della sanzione pecuniaria elevata dall'Ufficio delle Dogane, tenuto conto che il contribuente ha omesso di pagare l'accisa relativa e di denunciare l'attività richiedendo apposita licenza all'Agenzia delle Dogane.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'omessa allegazione all'atto impugnato del p.v.c. del 25/09/2015, in violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000, e critica la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto non necessaria l'allegazione del pvc anzidetto in quanto lo stesso era stato preventivamente e ritualmente notificato alla parte e, quindi, non sussisteva alcuna limitazione del diritto di difesa del contribuente.
Il motivo è infondato.
L'onere di allegazione all'atto di irrogazione della sanzione ex art. 7 Legge 212/2000 non si estende ai documenti che erano già a conoscenza del contribuente.
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'articolo 7 del c.d. “Statuto del contribuente”, deve essere interpretato avuto riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo articolo 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Ne deriva che è irrilevante l'omessa allegazione del p.v.c., poiché non ha arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. Infatti, la ricorrente società non ha incontrato alcuna difficoltà nell'esercizio del diritto di difesa e non ha neppure indicato quali gravi pregiudizi avesse in concreto subito dall'omessa allegazione del processo verbale di constatazione.
In altri termini, sono infondate le doglianze dell'appellante in materia di motivazione per relationem dell'atto impugnato, in quanto è legittimo l'avviso di irrogazione sanzioni notificato alla società, che rinvia integralmente all'atto prodromico (processo verbale di constatazione), senza la necessità di allegarlo, trattandosi di atto facente parte della documentazione già in possesso della società per aver partecipato al contraddittorio nella redazione del P.V.C. del 25/09/2015.
Pertanto, i rilievi di difetto di motivazione di cui all'art. 16 D.Lgs n. 472/1997 e falsa applicazione dell'art. 53
TUA sono infondati.
Come già detto, la società appellante esercitava l'attività di noleggio di gruppi elettrogeni generatori di energia elettrica e rientrava tra gli operatori specializzati nel settore dell'energia elettrica, per cui aveva l'obbligo di versare le accise ed adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 504/95 (TUA.).
Sul punto il primo giudice ha correttamente osservato che il noleggio, a differenza della locazione, non determina il transito della disponibilità del bene al noleggiatore.
Per quanto attiene alle sanzioni irrogate, la rideterminazione effettuata dalla C.T.P. (euro 19.234,82) è corretta e non è stata oggetto di impugnazione. In conclusione, l'appello del contribuente va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 16^, rigetta l'appello proposto da
“Ricorrente_1 SRL” avverso la sentenza n° 6485/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina. Condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per il giudizio, che liquida in euro 1.418,00 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso in Messina il 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Teodoro Argento Dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RA IO TO PAS, Presidente
EN RO, EL
XERRA NICOLO', Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5670/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6485/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 10/12/2019
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 981002422016 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'Agenzia rappresenta di aver rideterminato la sanzione. Si riporta alle controdeduzioni e alla memoria depositata e insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Messina la “Ricorrente_1 SRL” impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioni di euro 33.671,34, emesso dall'Ufficio delle Dogane di Messina, ai sensi dell'art. 59 comma 1) e comma 3) D.Lgs. n. 504/1995 e ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 471/97, riferito a diversi periodi d'imposta.
La società ricorrente sosteneva che l'atto impugnato era nullo per omessa allegazione del p.v.c. ed erroneità dei calcoli eseguiti, stante che il pagamento dell'accisa sui generatori di corrente non era dovuto.
La C.T.P. di Messina, con la sentenza n° 6485/2019 del 4/03/2019, depositata il 10/12/2019, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato limitatamente all'importo della sanzione, che rideterminava in euro 19.234,82, compensando fra le parti le spese processuali. Avverso la sentenza n° 6485/2019 la “Ricorrente_1 SRL” ha proposto appello, deducendo il difetto di motivazione della pronuncia impugnata e la carenza dei presupposti probatori.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Dogane ha chiesto il rigetto dell'appello contestando i vizi dedotti dalla società.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la società ricorrente gestiva una officina di produzione di energia elettrica ed aveva l'obbligo di denunciare all'Agenzia delle Dogane competente per territorio la propria attività, ai sensi dell'art. 53 comma 4) TUA e art. 55 comma 1) TUA. La competenza per l'accertamento delle accise spettava all'Ufficio delle Dogane dietro presentazione di apposita dichiarazione di consumo annuale. Ogni singolo gruppo elettrogeno necessitava di apposita licenza con il pagamento dell'accisa e l'omesso pagamento era soggetto a sanzione pecuniaria del 30% delle imposte evase ex D.lgs. n. 471/97. E' stato accertato con appositi verbali, di cui il contribuente aveva la piena conoscenza, che i gruppi elettrogeni trovati nell'officina di produzione di energia elettrica non erano stati denunciati.
Ciò posto, col primo motivo l'appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dedotta carenza di motivazione della sanzione irrogata, giacché il giudice di primo grado ha omesso il ragionamento logico-giuridico relativo al suddetto vizio.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ritiene che non sussiste alcun vizio di motivazione della sentenza appellata, stante che la decisione è congruamente motivata ed aderente ai fatti materiali accertati. Per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza “allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020)”. Nella specie, il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso sulla base dei riscontri e dei fatti materiali esposti nel p.v.c. del 25/09/2015 dell'Agenzia delle Dogane di Messina, redatto in contraddittorio con il legale rappresentante della società e prodotto in prime cure dall'Agenzia delle Dogane.
Il giudice di prime cure ha confermato l'operato dell'Ufficio con la riduzione della sanzione irrogata. Invero, dal pvc del 25/09/2015 risulta che i funzionari delle Dogane di Messina riscontravano presso i locali della società nove gruppi elettrogeni non allacciati alla rete elettrica, con conseguente produzione primaria di energia elettrica. Dei nove gruppi, sei erano stati ottenuti dalla società in base ad un contratto di cessione in conto deposito con facoltà di utilizzo, stipulato con la società “Società_1” ed erano stati dati in noleggio ad altre ditte. Pertanto, è chiaro ed evidente che la società aveva attivato una “officina di produzione di energia elettrica” sprovvista di apposite autorizzazioni previste dal TUA (D.LGS. 504/95). Donde appare corretta l'irrogazione delle sanzioni oggetto di contestazione da parte della società appellante.
Al riguardo occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 54 comma 1) D.Lgs. 540/95 (TUA), Ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica è considerata officina elettrica l'insieme degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da un medesimo soggetto, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
L'art. 53 comma 2) D.Lgs. 504/95 prevede che: “Sono altresì obbligati al pagamento dell'accisa: a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW.”
L'art. 54 al comma 2) stabilisce che: “Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.” In relazione a quanto sopra esposto, appare legittima l'irrogazione della sanzione pecuniaria elevata dall'Ufficio delle Dogane, tenuto conto che il contribuente ha omesso di pagare l'accisa relativa e di denunciare l'attività richiedendo apposita licenza all'Agenzia delle Dogane.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'omessa allegazione all'atto impugnato del p.v.c. del 25/09/2015, in violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000, e critica la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto non necessaria l'allegazione del pvc anzidetto in quanto lo stesso era stato preventivamente e ritualmente notificato alla parte e, quindi, non sussisteva alcuna limitazione del diritto di difesa del contribuente.
Il motivo è infondato.
L'onere di allegazione all'atto di irrogazione della sanzione ex art. 7 Legge 212/2000 non si estende ai documenti che erano già a conoscenza del contribuente.
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'articolo 7 del c.d. “Statuto del contribuente”, deve essere interpretato avuto riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo articolo 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Ne deriva che è irrilevante l'omessa allegazione del p.v.c., poiché non ha arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. Infatti, la ricorrente società non ha incontrato alcuna difficoltà nell'esercizio del diritto di difesa e non ha neppure indicato quali gravi pregiudizi avesse in concreto subito dall'omessa allegazione del processo verbale di constatazione.
In altri termini, sono infondate le doglianze dell'appellante in materia di motivazione per relationem dell'atto impugnato, in quanto è legittimo l'avviso di irrogazione sanzioni notificato alla società, che rinvia integralmente all'atto prodromico (processo verbale di constatazione), senza la necessità di allegarlo, trattandosi di atto facente parte della documentazione già in possesso della società per aver partecipato al contraddittorio nella redazione del P.V.C. del 25/09/2015.
Pertanto, i rilievi di difetto di motivazione di cui all'art. 16 D.Lgs n. 472/1997 e falsa applicazione dell'art. 53
TUA sono infondati.
Come già detto, la società appellante esercitava l'attività di noleggio di gruppi elettrogeni generatori di energia elettrica e rientrava tra gli operatori specializzati nel settore dell'energia elettrica, per cui aveva l'obbligo di versare le accise ed adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 504/95 (TUA.).
Sul punto il primo giudice ha correttamente osservato che il noleggio, a differenza della locazione, non determina il transito della disponibilità del bene al noleggiatore.
Per quanto attiene alle sanzioni irrogate, la rideterminazione effettuata dalla C.T.P. (euro 19.234,82) è corretta e non è stata oggetto di impugnazione. In conclusione, l'appello del contribuente va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 16^, rigetta l'appello proposto da
“Ricorrente_1 SRL” avverso la sentenza n° 6485/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina. Condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per il giudizio, che liquida in euro 1.418,00 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso in Messina il 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Teodoro Argento Dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola