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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente e Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: " disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accogliere il ricorso ed annullare il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della ricorrente e per l'effetto condannare l'Amministrazione Finanziaria a restituire la ritenuta d'acconto (20%) indebitamente trattenuta, pari alla somma di € 111.664,94, oltre interessi"
Resistente/Appellato: "il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra Ricorrente_1, in qualità di unica erede del Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna per l'annullamento, il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Arezzo, sull'istanza di rimborso avanzata in data 09.11.2023, della ritenuta d'acconto del 20% applicata dal Comune di San Calogero (VV) sulle somme versateLe a titolo di risarcimento danni da occupazione illecita di un fondo di mq. 28.870 di proprietà del de cuius, risarcimento cui il Comune era stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza 160/2010, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza
5687 del 2017 unitamente alla restituzione dello stesso previa remissione in pristino. L'Organismo
Straordinario di Liquidazione – stante l'intervenuto dissesto del Comune – ammetteva al passivo la somma da risarcire ai Sigg. Nominativo_1; la quota del Sig. Nominativo_1 per cui agisce quale erede la sig.ra Ricorrente_1, è pari al 75%.
LOSL, sull'intera somma come determinata secondo i criteri stabiliti dal Tribunale, apri ad € 1.488.865,84 proponeva una transazione a saldo e stralcio che, per quanto riguardava il il Sig. Nominativo_1 – e quindi l'attuale ricorrente – veniva accettata in € 558.324,69. Su detta somma il Comune applicava la ritenuta d'imposta del 20% pari ad € 111.664,94, che la ricorrente ritiene illegittima e di cui ha chiesto rimborso, contro il cui silenzio-rifiuto è impugnazione.
Evidenzia la ricorrente nei motivi di ricorso che, nel caso di specie, il Comune ha posto in essere un'occupazione totalmente illegittima, giudizialmente accertata, per cui è condanna al risarcimento del danno che, in quanto tale, non costituisce alcuna plusvalenza soggetta a tassazione.
La tassazione effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 35 DPR 327/2001 è applicabile solo nei casi in cui vi siano plusvalenze derivanti da indennità di esproprio, da somme percepite a titolo di cessione volontarie nel contesto di procedimenti espropriativi o di somme percepite come risarcimento danno per acquisizione coattiva: nessuna di tali circostanze ricorre nel caso di specie in quanto vi è stata mera occupazione illegittima e nessuna acquisizione coattiva non essendosi in alcun modo perfezionato il procedimento acquisitivo tanto che, dopo i pronunciamenti giudiziali, con contratto in data 9.6.2022, il Comune ha acquistato con contratto di compravendita, il fondo in questione.
La mancanza di passaggio di proprietà, e quindi di valore, non giustifica la tassazione in quanto nessuna plusvalenza vi è stata né poteva esserci.
Si costituisce l'A.E. la quale precisa che la base normativa per la tassazione applicata non sia l'art. 35 DPR
327/2001 – che ha il proprio presupposto proprio nell'acquisizione coattiva – ma il comma 7 dell'art. 11 della
L.413/1991 ove prevede “…gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e
6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%”.
Ribadisce l'Ufficio che le somme sono state corrisposte a titolo di risarcimento dell'occupazione temporanea rientranti nella previsione del comma 7 dell'art. 11 sopra citato, con conseguente legittimità del rifiuto del rimborso richiesto.
Con memorie depositate per l'odierna udienza, la ricorrente, in primis contesta il fondamento normativo invocato dall'Ufficio ( art. 11, c.7L. 413/1991) ribadendo che la norma corretta è l'art. 35, c.1, DPR 327/2001 ma che, comunque, anche la norma invocata dall'Ufficio esclude la tassazione applicata. La lettura della norma – c.7 – richiama i commi 5 e 6 che espressamente si riferiscono alle plusvalenze da indennità di occupazione nell'ambito di una regolare procedura espropriativa che produce da reddito imponibile. Nulla di tutto ciò nel caso di specie in quanto, la somma dovuta dal Comune, era (ed è) per risarcimento danno da occupazione illecita su giudicato restitutorio del terreno.
Il danno risarcito è un danno emergente da mancato godimento del bene per tutto il periodo di occupazione illegittima dovuto a colpa dell'Amministrazione Comunale, pertanto, come tale, esente da tassazione .
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Esaminati gli atti di parte, non può che rilevare la fondatezza del ricorso.
Non vi è dubbio che il risarcimento a cui è stato condannato il Comune è un risarcimento da occupazione illegittima ab origine – come leggesi nella sentenza del Tribunale di VV – che ha privato il ricorrente del godimento del bene da cui il danno emergente ascrivibile alla condotta colposa del Comune. Il quantum da risarcire, quale reintegro del patrimonio depauperato, è esente da tassazione. Diverso sarebbe stato nel caso in cui vi fosse stata una delle ipotesi di cui al c. 5 dell'art. 11 L. 413/1991 ovvero “ … percezione di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione d'urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane ….”, ipotesi per le quali, il comma 6 qualifica le corresponsioni come reddito imponibile.
Niente di tutto ciò. Correttamente il ricorrente contesta il richiamo a tali norme, che peraltro, se lette in maniera completa, non contrastano con l'art. 35 invocato dal ricorrente poiché si riferiscono a casistiche incardinate in un procedimento espropriativo che, nei confronti del Sig. Nominativo_1, di cui la ricorrente è erede, non vi è mai stato neppure ab origine ma solo una occupazione abusiva per cui deve essere risarcimento.
Nessuna plusvalenza si è verificata in capo al ricorrente (rectius: dante causa della ricorrente) ma solo un danno da mancato godimento del proprio bene. Il ricorso va pertanto accolto con annullamento del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Condanna alle spese parte soccombente nella misura di
€ 5.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente e Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: " disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accogliere il ricorso ed annullare il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della ricorrente e per l'effetto condannare l'Amministrazione Finanziaria a restituire la ritenuta d'acconto (20%) indebitamente trattenuta, pari alla somma di € 111.664,94, oltre interessi"
Resistente/Appellato: "il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra Ricorrente_1, in qualità di unica erede del Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna per l'annullamento, il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Arezzo, sull'istanza di rimborso avanzata in data 09.11.2023, della ritenuta d'acconto del 20% applicata dal Comune di San Calogero (VV) sulle somme versateLe a titolo di risarcimento danni da occupazione illecita di un fondo di mq. 28.870 di proprietà del de cuius, risarcimento cui il Comune era stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza 160/2010, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza
5687 del 2017 unitamente alla restituzione dello stesso previa remissione in pristino. L'Organismo
Straordinario di Liquidazione – stante l'intervenuto dissesto del Comune – ammetteva al passivo la somma da risarcire ai Sigg. Nominativo_1; la quota del Sig. Nominativo_1 per cui agisce quale erede la sig.ra Ricorrente_1, è pari al 75%.
LOSL, sull'intera somma come determinata secondo i criteri stabiliti dal Tribunale, apri ad € 1.488.865,84 proponeva una transazione a saldo e stralcio che, per quanto riguardava il il Sig. Nominativo_1 – e quindi l'attuale ricorrente – veniva accettata in € 558.324,69. Su detta somma il Comune applicava la ritenuta d'imposta del 20% pari ad € 111.664,94, che la ricorrente ritiene illegittima e di cui ha chiesto rimborso, contro il cui silenzio-rifiuto è impugnazione.
Evidenzia la ricorrente nei motivi di ricorso che, nel caso di specie, il Comune ha posto in essere un'occupazione totalmente illegittima, giudizialmente accertata, per cui è condanna al risarcimento del danno che, in quanto tale, non costituisce alcuna plusvalenza soggetta a tassazione.
La tassazione effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 35 DPR 327/2001 è applicabile solo nei casi in cui vi siano plusvalenze derivanti da indennità di esproprio, da somme percepite a titolo di cessione volontarie nel contesto di procedimenti espropriativi o di somme percepite come risarcimento danno per acquisizione coattiva: nessuna di tali circostanze ricorre nel caso di specie in quanto vi è stata mera occupazione illegittima e nessuna acquisizione coattiva non essendosi in alcun modo perfezionato il procedimento acquisitivo tanto che, dopo i pronunciamenti giudiziali, con contratto in data 9.6.2022, il Comune ha acquistato con contratto di compravendita, il fondo in questione.
La mancanza di passaggio di proprietà, e quindi di valore, non giustifica la tassazione in quanto nessuna plusvalenza vi è stata né poteva esserci.
Si costituisce l'A.E. la quale precisa che la base normativa per la tassazione applicata non sia l'art. 35 DPR
327/2001 – che ha il proprio presupposto proprio nell'acquisizione coattiva – ma il comma 7 dell'art. 11 della
L.413/1991 ove prevede “…gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e
6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%”.
Ribadisce l'Ufficio che le somme sono state corrisposte a titolo di risarcimento dell'occupazione temporanea rientranti nella previsione del comma 7 dell'art. 11 sopra citato, con conseguente legittimità del rifiuto del rimborso richiesto.
Con memorie depositate per l'odierna udienza, la ricorrente, in primis contesta il fondamento normativo invocato dall'Ufficio ( art. 11, c.7L. 413/1991) ribadendo che la norma corretta è l'art. 35, c.1, DPR 327/2001 ma che, comunque, anche la norma invocata dall'Ufficio esclude la tassazione applicata. La lettura della norma – c.7 – richiama i commi 5 e 6 che espressamente si riferiscono alle plusvalenze da indennità di occupazione nell'ambito di una regolare procedura espropriativa che produce da reddito imponibile. Nulla di tutto ciò nel caso di specie in quanto, la somma dovuta dal Comune, era (ed è) per risarcimento danno da occupazione illecita su giudicato restitutorio del terreno.
Il danno risarcito è un danno emergente da mancato godimento del bene per tutto il periodo di occupazione illegittima dovuto a colpa dell'Amministrazione Comunale, pertanto, come tale, esente da tassazione .
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Esaminati gli atti di parte, non può che rilevare la fondatezza del ricorso.
Non vi è dubbio che il risarcimento a cui è stato condannato il Comune è un risarcimento da occupazione illegittima ab origine – come leggesi nella sentenza del Tribunale di VV – che ha privato il ricorrente del godimento del bene da cui il danno emergente ascrivibile alla condotta colposa del Comune. Il quantum da risarcire, quale reintegro del patrimonio depauperato, è esente da tassazione. Diverso sarebbe stato nel caso in cui vi fosse stata una delle ipotesi di cui al c. 5 dell'art. 11 L. 413/1991 ovvero “ … percezione di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione d'urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane ….”, ipotesi per le quali, il comma 6 qualifica le corresponsioni come reddito imponibile.
Niente di tutto ciò. Correttamente il ricorrente contesta il richiamo a tali norme, che peraltro, se lette in maniera completa, non contrastano con l'art. 35 invocato dal ricorrente poiché si riferiscono a casistiche incardinate in un procedimento espropriativo che, nei confronti del Sig. Nominativo_1, di cui la ricorrente è erede, non vi è mai stato neppure ab origine ma solo una occupazione abusiva per cui deve essere risarcimento.
Nessuna plusvalenza si è verificata in capo al ricorrente (rectius: dante causa della ricorrente) ma solo un danno da mancato godimento del proprio bene. Il ricorso va pertanto accolto con annullamento del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Condanna alle spese parte soccombente nella misura di
€ 5.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.