Sentenza 7 giugno 2000
Massime • 1
L'estinzione del reato, conseguente al rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985, ha effetti anche nei confronti dei corresponsabili dell'opera abusiva che non abbiano proposto istanza di concessione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2000, n. 9521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9521 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 07/06/2000
1. Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere N. 2267
3. Dott. ALFREDO TERESI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4, Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 46860/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IE DA, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3.06.1999 con cui è stata confermata la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli dal Pretore di Massa marittima per il reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge n. 47/1985;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dr. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dr. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza 3.06.1999 la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta dal Pretore di Massa Marittima a IE DA per avere, quale direttore dei lavori, realizzato un mutamento di destinazione d'uso di un locale seminterrato destinandolo a cucina con annessa saletta. Riteneva che l'estinzione del reato ascritto alla coimputata ID BO, committente dei lavori, per intervenuta concessione in sanatoria ex art. 13 legge n. 4//1985 non potesse operare nei confronti del IE perché non aveva proposto la relativa istanza. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione degli art. 38 legge n. 47/1985 perché gli effetti della concessione operavano anche nei suoi confronti, sicché doveva essere dichiarata l'estinzione del reato.
Il ricorso è fondato.
Il rilascio in sanatoria delle concessioni, che presuppone il doppio accertamento di conformità dell'opera abusiva agli strumenti urbanistici, estingue, ai sensi dell'art. 22 legge cit., i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In tale ipotesi l'accertamento postumo dei requisiti di legittimità dell'opera non consente un diverso trattamento penale tra più autori della violazione urbanistica per l'evidente inconciliabilità tra decisioni contrastanti in presenza del rilascio in sanatoria della concessione azionato soltanto da alcuni degli autori dell'illecito.
Erroneamente, pertanto, la Corte di Appello ha differenziato la posizione degli appellanti sulla base della proposizione o meno della domanda di concessione in sanatoria, anche perché il citato art. 22 non prevede, a differenza dell'art. 38 legge n. 47/1985, operante soltanto nei confronti degli altri imputati che abbiano richiesto il condono edilizio, che per fruire del beneficio de quo occorra che la domanda sia proposta da tutti gli autori della violazione. Quindi la Corte avrebbe dovuto individuare correttamente il presupposto dell'istanza diretta ad ottenere la concessione in sanatoria ai sensi degli artt. 13 e 22 legge n. 47/1885 per la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici e, conseguentemente, riconoscere che, in tal caso, l'estinzione del reato opera oggettivamente sulla base della concessione rilasciata per l'eliminazione dell'antigiuridicità penale del comportamento illecito.
Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata,
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per il rilascio di concessione in sanatoria. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2000