Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
Il decreto legge 1 luglio 2000, n.2, convertito in legge 25 febbraio 2000, n.35, costituisce, anche rispetto al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, uno jus superveniens ; ne consegue che il canone dettato dal nuovo testo dell'art.111 Cost., - relativo all'impossibilità di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di colui che, per libera scelta, si sia volontariamente sottratto al contraddittorio del dibattimento - incide anche sul giudizio di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2001, n. 8614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8614 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente - del 05/02/2001
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere - SENTENZA
Dott. ILARIO MARTELLA Consigliere - N. 198
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere - N. 42288/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi promossi da SO AP e NF DU contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano, pronunziando su rinvio dalla Cassazione, rideterminava la pena inflitta ad SO AP in quanto responsabile di cinque rapine aggravate, dichiarando prescritti i connessi reati in materia di armi, e confermava per NF DU la precedente condanna per ricettazione.
2. Ricorrono il AP ed il DU.
3. Il primo osserva che la sua responsabilità è stata fondata sulla chiamata in correità di AR ER LA e AT LE. Il quale LE, tuttavia, si è sempre rifiutato di rispondere nelle fasi dibattimentali, adducendo, a motivo del silenzio, l'essere minacciato dal ricorrente.
In ogni modo le dichiarazioni di costui non sarebbero supportate da alcun riscontro esterno, come del resto quelle del LA, che, per di più e nella maggior parte, consistono nel riferire quanto lo LE avrebbe a lui raccontato.
In tal modo risulterebbero violate le norme relative alla valutazione della prova.
4. Il DU, a sua volta, ricorda come la Cassazione (sent. 13 gennaio 2000) avesse annullato la precedente sentenza della Corte d'Appello perché erano state acquisite le dichiarazioni dello LE, imputato in reato connesso, nonostante questo si fosse avvalso della facoltà di non rispondere in dibattimento. All'udienza del 6 luglio 2000, a seguito di nuovo rifiuto di rispondere da parte dello LE, le sue dichiarazioni venivano nuovamente acquisite col meccanismo delineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 361 del 1998. Tuttavia al momento di questa nuova acquisizione erano vigenti i principi del giusto processo alla stregua delle norme transitorie di cui al d.l. n. 2 del 2000 per come convertito in legge. Il principio applicabile nella specie, non trattandosi di valutare dichiarazioni già acquisite ma di acquisirle, era allora quello dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi liberamente si sia sottratto al contraddittorio, restando il meccanismo dell'art. 513 c.p.p., integrato dalla ricordata sentenza della Consulta, relegato al caso della persona sottoposta a violenza, minaccia ecc. affinché si sottragga all'esame. Altrimenti opinando l'art. 513 c.p.p. risulterebbe in contrasto con il nuovo art. 111 della Costituzione. Ma, una volta espunte le dichiarazioni dello LE, l'affermazione di responsabilità del DU non sarebbe sorretta da idonea motivazione, come già implicitamente ritenuto dalla Cassazione e di fatto anche dalla Corte d'Appello, che reiteratamente fa leva sul racconto di quello.
Aggiunge comunque il ricorrente che, a ben vedere, la motivazione della Corte d'Appello sarebbe illogica, anche integrando i racconti del LA con quelli dello LE, tanto più che il passaggio in giudicato della condanna dello LZ non implica necessariamente la responsabilità del DU.
Con altro motivo il ricorrente propone il problema della prescrizione del reato a lui ascritto, essendo avvenuta la perdita del tesserino, oggetto del reato, il 14 marzo 1986.
Lamenta infine il difetto di motivazione quanto alla ritenuta inapplicabilità alla specie del capoverso dell'art. 648 c.p. Considerato in diritto
1. Conviene muovere dalle dichiarazioni dello LE, la cui utilizzazione è variamente contestata dai ricorrenti, e ricordare come queste, rese durante la fase delle indagini preliminari al p.m. e non ripetute in udienza, fossero state acquisite al fascicolo del dibattimento, secondo il disposto dell'art. 515 c.p.p., già dal Tribunale di Milano nelle forme previste dall'art. 513 c.p.p., vigente il 4 marzo 1997. La relativa sentenza, sulla base della stessa acquisizione, era stata poi confermata dalla Corte d'Appello il 21 febbraio 1998, che ne aveva ritenuto la perdurante utilizzabilità ai sensi dell'art. 6 legge 7 agosto 1997, n. 267. Essendo nel frattempo intervenuta la sentenza n. 361/1998 della Corte Costituzionale, la Cassazione, il 13 gennaio 2000, annullava la pronunzia di appello, perché il giudice di rinvio si uniformasse alle prescrizioni additivo-sostitutive indicate dalla Consulta. La decisione oggi impugnata, che ha adempiuto a quanto dalla Cassazione era stato commesso, è stata resa il 6 luglio 2000, in vigenza della legge 25 febbraio n. 35 dello stesso anno.
2. Ciò premesso, per quanto riguarda il AP, le dichiarazioni dello LE sono soggette alla disposizione di cui al comma 3 dell'art. 1 del testo da ultimo citato, secondo cui queste possono "essere comunque valutate quando sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia ecc."
Vero è che nel ricorso l'esistenza delle minacce sembra contestarsi, ma si tratta di doglianza del tutto apodittica, a fronte degli elementi riportati nella motivazione della sentenza impugnata (p. 9).
3. Per quanto poi riguarda il DU, può in primo luogo darsi atto dell'esattezza dell'assunto per cui la legge n. 35 del 2000 rappresenta uno ius superveniens al giudizio della Cassazione e che quindi anche la fase di rinvio è influenzata, aldilà del principio di diritto precedentemente enunciato dal giudice della legittimità, dal canone dettato dal nuovo testo dell'art.111 della Costituzione di impossibilità di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni di chi sia sempre per libera scelta volontariamente sottratto al contraddittorio del dibattimento.
Tuttavia, trattandosi di procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore del nuovo dettato costituzionale e quindi ex se soggetto al regime transitorio, occorre porsi il problema della applicabilità del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 35 più volte richiamata, secondo cui "le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità".
4. Ora, sembra sostenersi nel ricorso, benché esso non sia particolarmente argomentato al riguardo, che nel giudizio di rinvio difettava il presupposto della "previa acquisizione al fascicolo del dibattimento" e ciò proprio per effetto della sentenza della Cassazione che, avendo rilevato l'inosservanza delle condizioni dettate dalla Corte Costituzionale da parte della precedente pronunzia, aveva disposto l'espunzione delle dichiarazioni dal fascicolo, dettando regole per la riacquisizione delle stesse, regole peraltro travolte dallo ius superveniens.
Ma, a smentire la validità di una tale ricostruzione, sta in primo luogo il paralogismo in essa insito. Se infatti si invoca la l.n. 35 quale ius superveniens per negare efficacia "reintroduttiva" agli adempimenti della Corte d'Appello di Milano (nonostante si ammetta che questi fossero stati imposti dalla Cassazione proprio per acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni dello LE) non si può poi affermare l'efficacia della sentenza della Cassazione medesima nella parte in cui eliminava dal fascicolo le stesse dichiarazioni, in quanto assunte senza tali adempimenti. In altri termini, se la norma sopravvenuta, rende vano il dictum del giudice della legittimità, è la stessa norma sopravvenuta (e non la sentenza di annullamento della Cassazione) a fungere da parametro di validità del fatto costituito dalle acquisizioni pregresse. Ed allora, dato che la legge n. 35 del 2000 fa riferimento all'acquisizione al fascicolo processuale, senza specificarne il momento, purché precedente alla legge stessa, è da concludere che essa abbia avuto riguardo ai requisiti di validità della lettura a suo tempo operata dal Tribunale. E ciò anche se la Corte di Cassazione avesse disposto che le dichiarazioni fossero "riacquisite" al fascicolo del dibattimento perché prive di adempimenti, successivamente divenuti inattuali.
5. Senonché non sembra nemmeno esatto che la Corte di Cassazione avesse disposto l'espunzione delle dichiarazioni dello LE dal fascicolo e la loro riacquisizione con altre modalità. Come s'è visto, la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni dello LE era indubbia con riferimento alla normativa vigente all'epoca in cui l'acquisizione stessa era avvenuta. Il vizio successivo, rilevato dalla Cassazione con riferimento alla pronunzia n. 361 del 1998 della Corte Costituzionale, solo metaforicamente ha colpito l'acquisizione, perché esso invece e propriamente ha riguardato l'utilizzabilità delle dichiarazioni a suo tempo acquisite.
Stando alla sentenza di annullamento, era insomma il giudice del rinvio a non dover considerare simili dichiarazioni (e quindi, se si vuole, ad espungerle dal fascicolo), ove non avesse potuto eseguire le contestazioni indicate come necessarie nella sentenza stessa. Si trattava perciò di una condizione risolutiva dell'efficacia di un atto processuale pregresso.
Ora nel giudizio di rinvio le contestazioni sono state eseguite, ancorché fossero divenute del tutto inutili ai fini dell'impiego delle dichiarazioni in parola, non essendo esse contestazioni più richieste dalla citata legge n. 35/2000 (che subordina l'utilizzabilità di precedenti dichiarazioni solo alla loro conferma da parte di altre prove diversamente acquisite). Ma non per questo potrebbe concludersi che l'inutilità delle contestazioni abbia influito negativamente, facendola venire meno, sulla precedente acquisizione, in quanto, al contrario, la sopravvenuta inutilità ha reso superata la condizione risolutiva anzidetta e quindi superfluo il suo avveramento. Ha semmai consolidato e non certo elisa l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, già precedentemente disposta e mantenuta dalla sentenza di annullamento.
6. Le dichiarazioni dello LE, per quanto si è detto già acquisite al fascicolo prima della legge n. 35, sono pienamente valutabili anche nei confronti del DU, secondo la norma in vigore al momento del giudizio di rinvio, in quanto la loro attendibilità era confermata, rispetto a questo ricorrente, dalle dichiarazioni del LA assunte nel dibattimento e dalle deposizioni di diversi testi, ricordate nella sentenza impugnata.
7. Tanto posto, tornando al ricorso del AP, non è vero, seconda quanto si è appena osservato, che le dichiarazioni dello LE siano prive di riscontro esterno. E non è nemmeno vero che le dichiarazioni del LA non trovano "credito sotto il profilo intrinseco" (v. invece p. 7) ne' riscontro estrinseco individualizzante (cfr. il particolare del racconto evidenziato a p. 12 e soprattutto la deposizione CH di cui a p. 16). Ne consegue che, non avendo il ricorrente articolato altre censure in relazione ai singoli episodi addebitatigli, il ricorso va senz'altro respinto.
8. Per quanto concerne il DU va detto che non è dato cogliere alcuna illogicità nell'affermazione della sua colpevolezza. In particolare il ricordo dello LE per cui lo LZ gli aveva riferito che il tesserino ricettato era stato acquistato dal proprietario del bar, DU appunto, (e ciò nonostante la "gelosia" dello LZ nel palesare le sue fonti di approvvigionamento) è riscontrato dalle ammissioni dello stesso ricorrente di essere stato in possesso di detto tesserino. Riguarda poi il merito il giudizio negativo in ordine alla credibilità del fatto della perdita di tale tesserino, del suo successivo ritrovamento e della sua perdita ulteriore.
Nè ha pregio la censura relativa alla prescrizione, dato che essa non decorre dalla perdita del documento, ma dall'acquisto dello LZ di alcuni anni successivo.
Infine, aldilà della motivazione fornita, l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. non è applicabile, non tanto in relazione al valore economico del tesserino quanto in relazione alla dimensione globale del fatto, trattandosi di documento di riconoscimento di carabiniere il cui uso improprio è di particolare pericolosità.
Anche il ricorso del DU va perciò respinto.
9. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001