Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione solo nel contraddittorio delle parti e, quindi, mediante la fissazione di un'udienza camerale partecipata, ex art. 127 cod. proc. pen., con previo avviso alle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la revoca disposta "de plano" determina una violazione del contraddittorio cui consegue la nullità del provvedimento, impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dal momento in cui l'imputato ne ha avuto notizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2017, n. 57506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57506 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
57506 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO ->Presidente Sent. n. sez. 1452/2017 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO - N.9353/2017 ANDREA FIDANZIA IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ AT UC SA nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 28/12/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Сам Іганий lette/sentite le conclusioni del PG Li ouvillammento sence Zia 315 Hi al Tribunallwe Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 28.12.2016 il Tribunale di Torre Annunziata revocava de plano il provvedimento con il quale in data 9.5.2016 Senatore LU SA era stato ammesso alla prova, atteso che il predetto imputato il 9.8.2016, l'11.8.2016 ed il 18.8.2016 non si era presentato al Servizio di Protezione Civile per svolgere il lavoro di pubblica utilità stabilito, senza dare alcun avviso o giustificazione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Senatore affidato a tre motivi, lamentando: -con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 464 octies e 127 c.p.p., atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla norma suddetta, ossia senza fissare preventivamente l'udienza in camera di consiglio e darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima, per la valutazione in contraddittorio dei presupposti per la revoca;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) e c) c.p.p. per essere la motivazione inesistente 0 meramente apparente, non risultando rese esplicite le ragioni per la revoca della messa alla prova -con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma lett. e) c.p.p. con riferimento alla sussistenza dei gravi motivi idonei a comportare la revoca della messa alla prova, atteso che la valutazione del Tribunale sulla gravità della trasgressione non è conforme al dettato normativo e le presunte violazioni contestate all'imputato non integrano i "gravi motivi" idonei a consentire appunto la revoca della misura;
3. Il Procuratore Generale in sede, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per il prosieguo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso merita accoglimento e tale valutazione assorbe l'esame degli ulteriori motivi.
1. Ed invero l'art. 464-octies c.p.p.- che disciplina le modalità attraverso le quali può farsi luogo alla revoca dell' ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova- prevede al primo comma, per quanto di interesse nel presente ricorso, che tale revoca è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza, laddove al secondo comma contempla il procedimento attraverso il quale è possibile addivenire a tale revoca, ossia mediante la fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima;
inoltre, l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
2. Alla stregua di tali previsioni risulta evidente- così come rilevato anche dal P.G. nella requisitoria scritta- che il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell' art. 127 c.p.p., previo avviso alle medesime parti, laddove non è possibile procedere a tanto de plano, senza valutare nel contraddittorio la ricorrenza dei presupposti per la revoca.
3. La violazione del contraddittorio, comporta la conseguente nullità ex art.127, comma quinto, cod. proc. pen. del provvedimento di revoca, direttamente incidendo sulla salvaguardia dei diritti di difesa dell' imputato, in relazione ad un esito processuale che ha diretti riverberi sul profilo sostanziale circa l'irrogazione della sanzione penale.
4. Il provvedimento di revoca, dunque, una volta emesso in violazione del contraddittorio può essere impugnato con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto notizia del provvedimento (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016).
5. Nel caso di specie il ricorso è tempestivo atteso che il ricorrente ha avuto notizia dell'adozione del provvedimento de plano impugnato all'udienza del 23.1.2017, laddove il ricorso è stato presentato in data 31.1.2017. 6. Il provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio, per essere stato emesso de plano, in violazione del contradditorio, e va disposta per l'effetto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
p.q.m.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso. Così deciso il 24.11.2017 ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Rosa Depositato in Cancelleria Roma, li 12.2. DIC 21 CANCELLIERE 7. MADI 2