Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2017, n. 57506
CASS
Sentenza 24 novembre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione solo nel contraddittorio delle parti e, quindi, mediante la fissazione di un'udienza camerale partecipata, ex art. 127 cod. proc. pen., con previo avviso alle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la revoca disposta "de plano" determina una violazione del contraddittorio cui consegue la nullità del provvedimento, impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dal momento in cui l'imputato ne ha avuto notizia).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2017, n. 57506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 57506
    Data del deposito : 24 novembre 2017

    Testo completo