Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16020 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SU R SSAZ16 020 03 Oggetto esione di reintegra- instri diretti of riesauce rel merits - mongst headst Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 30242/01 Dott. Rafaele CORONA - SCHETTINO - Consigliere Dott. Olindo .32629. Cron. Rep. 4215 Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA MALPICA Rel. Consigliere Dott. Emilio Ud.16/04/03 MAZZACANE Consigliere C.C. Dott. Vincenzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RO ET, LO RO RE, LO RO NG, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ANTONINO BATTAGLIA D'ASARO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
COMUNE CERDA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato IGNAZIO MIRABELLA, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 668 avverso la sentenza n. 462/01 della Corte d'Appello di -1- + PALERMO, depositata il 23/05/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/04/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato ; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO il quale ha scritto: che la Suprema Corte, decidendo con sentenza, in camera di consiglio, rigetti il ricorso in epigrafe indicato per manifesta infondatezza dei motivi posti a suo fondamento, con ogni conseguenziale statuizione di legge. -2- MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Premesso in fatto che il Comune di Cerda, in persona del sindaco, aveva chiesto al pretore di Palermo di essere reintegrato nel possesso della servi- tù di passaggio esercitata sulla stradella che attraverso il fondo di proprie- tà di Lo NE TO, ND e EL conduce all'appezzamento di ter- reno sito in agro di Cerda, contrada Cascio-Malluta, espropriato dal co- mune, possesso di cui era stato privato dai nominati proprietari del fondo servente attraverso la sostituzione del lucchetto del cancello di ingresso;
ritenuto che
, nel contraddittorio delle parti, il pretore rigettò la domanda affermando che permanevano perplessità sulle dichiarazioni dei testi e- scussi ad istanza del ricorrente, smentiti dai testi della controparte, e dalla mancanza di ulteriori elementi che confermassero l'esistenza della servitù;
ritenuto che
all'esito dell'appello interposto dal comune di Cerda, la corte d'appello di Palermo, con sentenza 20 aprile 2001, in riforma della sen- tenza del pretore, ordinò ai convenuti di reintegrare il comune attore nel possesso della servitù di passaggio di cui in premessa, consegnando al sindaco copia delle chiavi del cancello di ingresso ai fondi serventi, e condannò i convenuti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giu- dizio;
ritenuto che
la corte territoriale aveva fondato la decisione sulla conside- razione che in tema di reintegra del possesso di una servitù di passaggio non è necessario che esistano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del passaggio, ma è sufficiente la prova che il transito sia ef- fettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato, e non come qualsiasi occasionale passante, elementi 1 che nella specie erano dimostrati sussistenti dalle deposizioni dei più at- tendibili testi, tra cui il precedente conduttore del fondo, che era stato sempre in possesso delle chiavi del cancello da quando il fondo servente era stato recintato;
ritenuto che
Lo NE TO, ND e EL hanno proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, apparentemente denunciando viola- zione dell'art. 1068 c.c., ma in realtà proponendo un riesame delle deposi- zioni di alcuni testi, tra cui in particolare quelle di RI EL, IC LO e MO PE, riesame finalizzato a dimostrare l'inattendi- bilità delle deposizioni di altri testi di parte avversa ovvero a dimostrare la decadenza dall'azione possessoria per decorso dell'anno;
ritenuto che
il motivo suddetto propone censure esclusivamente di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, atteso che la corte territoriale ha supportato la proprie valutazioni degli elementi probatori acquisiti con motivazione adeguate e immune da vizi logici o giuridici;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato per manifesta infon- M datezza ritenuto che al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla - rifusione delle spese in favore del Comune di Cerda, costituitosi in questa sede con controricorso, come da dispositivo;
P.Q.M.
La corte, visto l'art. 375 c.p.c., rigetta il ricorso per manifesta infondatezza e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in euro 500 per onorari, oltre accessori di legge, ed euro 91,00 per spese. 3 2 Così deciso in Roma, aprile 2003. Il consigliere rel. nella camera di consiglio della II^ sezione civile, il 16 Il presidente slowowa IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico lolazio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 3