Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 08 38 /02 LA CORTE SUPRE SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G. N. 7414/99 Cron.-2213 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.17/10/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZ A sul ricorso proposto da: TT CO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LOJODICE NICOLA, LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2001 3905 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 1029/98 del Tribunale di BARI depositata il 21/03/98 R.G.N. 586/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato DI LULLO M.; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. *** -2- Svolgimento del processo Con sentenza n. 700/94 il PR di Bari, accogliendo la domanda proposta da ME IT, quale erede di DR IT, nei confronti dell'INPS, condannava l'Istituto previdenziale al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze tra i ratei di pensioni corrisposti e quelli spettanti al dante causa sulla base del trattamento integrato al minimo dall'1.2.1981 al 30.9.1983; poneva le spese di causa a carico dell'INPS, con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa. Proponeva appello l'Istituto, insistendo sulla eccezione di decadenza ex art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge n 166 del 1991. L'appellato si costituiva resistendo. Con sentenza del 17/21 marzo 1998 il Tribunale di Bari rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del grado, osservando che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, aveva statuito, in materia analoga, che nessuna decadenza può ritenersi verificata allorché l'interessato abbia richiesto all'Istituto la prestazione senza specificare l'importo spettante, in quanto la soddisfazione parziale del credito comporta che il rapporto non è esaurito, salvo il limite della prescrizione ordinaria decennale. Le oscillazioni giurisprudenziali nella materia, unitamente alla presa. d'atto, da parte del procuratore dell'INPS, della sentenza della Corte di Cassazione, con la rinuncia alla eccezione di decadenza, giustificavano, per il Tribunale, la compensazione delle spese del grado. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di censura, ME IT. L'INPS ha depositato solo procura, svolgendo le proprie difese all'udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 306 c.p.c. Assume che la rinuncia all'unica eccezione su cui si fondava l'appello proposto dall'INPS aveva fatto venir meno l'interesse dell'Istituto ad ottenere una sentenza di accoglimento ed è equiparabile alla rinuncia alla domanda e all'azione; di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo e condannare l'INPS al pagamento delle spese del giudizio, ovvero, in subordine avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, sempre con la condanna alle spese.in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto motivare la propria decisione di entrare nel merito. Il motivo non è fondato. L'art. 306 c.p.c. dispone che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, così come quella di accettazione, deve essere fatta dalla parte o da un suo procuratore speciale. Quando la rinuncia e l'accettazione sono regolari, il giudice dichiara l'estinzione del processo, con l'onere del rinunciante, salvo diverso accordo con la controparte, del rimborso delle spese. Nella fattispecie in esame non si deduce che il procuratore dell'INPS avesse una procura speciale per rinunciare all'impugnazione, né che l'appellato avesse accettato la rinuncia;
il che è sufficiente a rigettare la censura. Con il secondo motivo la difesa del signor IT denuncia insufficiente, 4 omessa e/o contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. Rilevato che il Tribunale ha giustificato la compensazione delle spese del grado con la rinuncia all'eccezione (con l'adeguamento alla sentenza delle Sezioni Unite) da parte del procuratore dell'INPS, e con le oscillazioni giurisprudenziali nella materia, deduce la erroneità di tale motivazione, osservando che la giurisprudenza della Corte era uniforme, in senso sfavorevole all'Istituto, già all'epoca dell'appello; che è errato il riferimento alla sentenza n. 6491/96 delle Sezioni Unite, perché relativa a diversa materia;
che è illogico compensare le spese di secondo grado e non anche quelle di primo grado. Il motivo è infondato. Fermo il necessario rispetto del principio per cui il carico delle spese non può gravare totalmente sulla parte vittoriosa, la compensazione per giusti motivi, prevista dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., costituisce una facoltà insindacabile del giudice di merito, la cui valutazione, rimessa al suo prudente apprezzamento, si sottrae all'obbligo di una specifica motivazione;
tuttavia, quando questa sia effettuata, l'enunciazione in termini illogici o erronei consente il sindacato di legittimità della Corte (v., fra le tante, Cass... 22 novembre 1990 n. 320; 9 luglio 1993 n. 7535; 13 gennaio 2000 n. 319; 23 aprile 2001 n. 5976). La genericità dell'espressione "giusti motivi", che consente al giudice di compensare le spese, legittima poi l'esercizio di tale potere anche in considerazione della condotta processuale della parte (cfr. Cass., 28 novembre 1998 n. 12108). 5 Nella fattispecie in esame il Tribunale ha giustificato la compensazione sottolineando la condotta processuale della parte (presa d'atto della decisione delle Sezioni Unite, con rinuncia all'eccezione di decadenza) e le oscillazioni giurisprudenziali prima della composizione del contrasto. La motivazione, peraltro doppia, è tutt'altro che illogica, atteso che sulla portata della decadenza di cui all'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, come convertito con la legge n. 166 del 1991, con riferimento alla integrazione al minimo, si erano manifestate opinioni contrastanti, sia nella giurisprudenza di merito che in sede di legittimità, tanto da richiedere la pronuncia di questa Corte a sezioni unite (sentenza n. 1691 del 24 febbraio 1997). Il riferimento, operato dal Tribunale, alla precedente sentenza n. 6491/96, in materia di indennità di disoccupazione agricola, non è comunque fuori tema, atteso che anche in tale materia si discuteva di decadenza ɔ prescrizione. Né il ricorrente ha interesse a dolersi che la compensazione sia stata operata solo per il secondo grado di giudizio, essendo stata integralmente confermata la decisione del PR (e, quindi, anche la statuizione sulle spese). Con il terzo motivo la difesa del ricorrente non muove censure alla sentenza ma eccepisce la illegittimità costituzionale degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. Assume che la facoltà del giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese di causa, anche nel caso di vittoria completa della parte, comprimerebbe notevolmente il diritto del titolare di crediti di natura 6 previdenziale e assistenziale, trattandosi di una modesta categoria di pensionati o, come nel caso in oggetto, di lavoratori disoccupati. Chiede, quindi, che sia dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui attribuiscono al giudice il potere discrezionale di compensare integralmente o parzialmente le spese del giudizio anche nel caso in cui sia l'Istituto previdenziale o assistenziale ad essere totalmente soccombente;
nonché che sia dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui non prevede una deroga al potere discrezionale del giudice di merito di compensare totalmente o parzialmente le spese in un giudizio promosso dal lavoratore per ottenere prestazioni previdenziali, nel quale questi risulti totalmente vittorioso, dovendosi ritenere violato ingiustificatamente l'art. 3 Cost. per palese disparità di trattamento tra due lavoratori disoccupati che agiscono per ottenere le stesse prestazioni previdenziali o assistenziali, ricevendo uno tutela in caso di soccombenza (non dovendo pagare le spese alla controparte), mentre l'altro, totalmente vittorioso, sarebbe esposto alla possibilità di pagare le proprie spese legali. L'eccezione, già proposta, negli stessi termini e dagli stessi difensori, in altro giudizio di legittimità, è manifestamente infondata. La mancata previsione di un esonero dei soggetti richiedenti prestazioni previdenziali o assistenziali dalla possibilità di essere assoggettati alla compensazione totale o parziale delle spese, pur in caso di loro totale vittoria, non viola né l'art. 3, né l'art. 24, comma terzo, né l'art. 38 della Costituzione. Come già rilevato nella sentenza n. 5390 del 27 aprile 2000, non vi è 7 contrasto con l'esigenza di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire o difendersi davanti ad ogni giurisdizione o, più in generale, i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita;
né vi è ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori, non potendo assimilarsi la situazione dell'assicurato o assistito soccombente, che eccezionalmente è esonerato, salva l'ipotesi della domanda manifestamente infondata e temeraria, dalla regola generale del rimborso delle spese alla controparte, e la situazione dell'assicurato o assistito vittorioso, per il quale l'eventuale compensazione per giusti motivi non comporta una condanna alle spese, ma solo la negazione del suo diritto al rimborso di quelle da lui sostenute (cfr. Cass., 13 aprile 1995 n. 4234; 11 giugno 1992 n. 7220). Invero, da una valutazione complessiva della normativa delle spese processuali nelle controversie di cui si tratta emerge che la natura e le specifiche finalità delle prestazioni per le quali esse sono instaurate ricevono ampia considerazione non solo nel particolare regime di favore previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per il caso di soccombenza, ma altresì nella possibilità, riconosciuta agli assicurati e agli assistiti dall'art. 446 c.p.c., di avvalersi delle prestazioni offerte dagli istituti di patronato (che, fra i loro compiti istituzionali, annoverano anche l'assistenza in sede giudiziaria) nonché nella facoltà, per i non abbienti, di usufruire del gratuito patrocinio. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Il più volte ricordato art. 152 disp. att. c.p.c. esonera il soccombente dal rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti dell'INPS.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nullaper le spese. 8 Così deciso in Roma il 17 ottobre 2001. Il cons. estensore Il Presidente lusieJuvelle Qua fisille I , D LLO SSA 10 O , TA I B T. I SPESA D 3 R 3 STA 'A 5 ELL . PO N N D G IM SI 3 O -7 A A N 1-8 D D SE , E TE I 1 O A SEN ISTR E ITTO G E G REG E IR L D LA O L E D 0