Sentenza 5 novembre 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato "proprio" di concussione di un extraneus, la prova della collusione tra il pubblico ufficiale e il privato non può essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un quid pluris, ricavabile dalle modalità e dalle circostanze del fatto o dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostrino concretamente il raggiungimento di un'intesa con il pubblico ufficiale o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2004, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 5/11/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 1515
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 32613/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR RI SA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 7/3/2003 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. V. Monetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 7/3/2003, confermava quella in data 30/1/2002 del Gup del Tribunale di TR, aveva dichiarato RR RI SA colpevole del delitto di cui agli art. 81 cpv., 110, 317 c.p. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., l'aveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione temporanea dai pubblici uffici. L'addebito mosso alla RR è di avere, con più azioni esecutive di una stesso disegno criminoso, agendo, tra il giugno e il novembre 1998, in concorso con BA ZO (giudicato separatamente), dirigente del distretto veterinario della ASL n. 9 di TR, MO LO, RU EN, componenti - dapprima - del consiglio direttivo dell'associazione "Euroservizi e Progetti" e - poi - soci accomandatari della "Euroservizi e Progetti di LO MO e C. s.a.s.", OC TR e NO TR, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della detta s.a.s., ella operando nella qualità di componente del collegio dei probiviri e quindi quale rappresentante di fatto della predetta società, al fine di assicurare a sè o ad altri un profitto economico ingiusto, abusando della qualità e dei poteri d'ufficio il BA, al quale erano demandati i controlli sanitari presso gli esercizi pubblici di produzione e commercializzazione di alimenti e l'irrogazione di eventuali sanzioni pecuniarie, contribuito ad indurre alcuni titolari di macellerie di TR e di ER a stipulare con l'associazione "Euroservizi e Progetti" e, poi, con la "Euroservizi e Progetti di LO MO e C. s.a.s." contratti per il servizio di assistenza e per l'attuazione dell'autocontrollo alimentare ex d.lgs. n. 155/97 per un importo annuo di lire 800.000, e ciò a seguito di larvate minacce espresse dal BA circa la possibile effettuazione di controlli da parte del N.A.S. e dell'ufficio veterinario della ASL e la irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie.
Riteneva la Corte territoriale che il BA, marito della RR, aveva abusato dei propri poteri, effettuando visite ad esercenti di attività di macellerie e convincendoli a sottoscrivere contratti, per l'autocontrollo alimentare, con la "Euroservizi e Progetti"; che la condizione personale della RR era indice della partecipazione di costei, quale soggetto estraneo, all'attività illecita del BA, col quale aveva avuto "comunanza di interessi anche patrimoniali" e del quale aveva conosciuto e condiviso le iniziative;
che il corrispettivo dei contratti stipulati era andato a vantaggio della società e, quindi, indirettamente delle persone in essa interessate;
che la misura della pena inflitta, contenuta quasi nel minimo edittale, doveva ritenersi equa e che non ricorrevano i presupposti per accordare anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.. Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputata, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 317 c.p., e il vizio di motivazione sotto vari profili: a) nessun abuso di potere era stato posto in essere dal BA, autorizzato dal competente Assessorato a fare parte dell'associazione "no profit" e a pubblicizzarne l'attività; b) non si era dimostrata l'induzione qualificata dei soggetti passivi, quale effetto dell'abuso di potere del BA;
c) non si era dimostrato il vantaggio economico tratto dalla RR, che non aveva mai fatto parte della società, ma aveva rivestito solo la qualità di componente del collegio dei probiviri;
gli altri concorrenti ("extranei") nel reato e soci della "Euroservizi e Progetti" erano stati assolti, per rilevata assenza di qualunque rapporto col BA;
d) ricorrevano le condizioni per la concessione anche dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.. Il ricorso è fondato e va accolto per la ragione assorbente di seguito precisata e che esime dal prendere in esame le altre censure in esso articolate.
Ed invero, l'impugnata sentenza non fa buon governo della normativa in tema di concorso di persone nel reato proprio.
Alla RR, infatti, si addebita il concorso, quale extranea, nel reato proprio di concussione, attuato attraverso l'abuso dei poteri pubblici facenti capo al BA, dirigente del servizio veterinario della ASL n. 9 di TR.
Il concorso della RR in tale illecito, al di là del rilievo, affidato ad una mera presunzione e peraltro non dirimente, circa gli utili derivatile dalla conclusione di contratti con pubblici esercenti la commercializzazione di prodotti alimentari, è stato superficialmente ravvisato nella "condizione personale" della predetta che, in quanto moglie del BA, doveva ritenersi "partecipe per scelta di vita ad una comunanza di interessi anche patrimoniali con lo stesso, a conoscenza delle visite del marito ai commercianti..." (cfr. pg. 8 della sentenza impugnata). Tale argomento riposa su una mera presunzione e non è idoneo, da solo, a provare il concorso nel reato della ricorrente. Il reato di concussione appartiene alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, di talché il concorso di un terzo estraneo è concepibile in caso di istigazione o, più in generale, di compartecipazione morale o materiale all'attività criminosa del funzionario e nella condivisione dell'intenzionalità di tale condotta criminosa. In tema di prova del concorso del privato nel reato proprio, va precisato che il comportamento autonomo di costui è, di per sè, insuscettibile di essere interpretato quale manifestazione di un preventivo accordo criminoso o di rafforzamento del proposito criminoso del pubblico ufficiale e, più in generale, che la prova della collusione tra il privato e il pubblico funzionario non può essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un quid pluris, ricavabile dalle modalità e dalle circostanze del fatto, dai rapporti personali intercorsi tra le parti, con riferimento al fatto specifico, o da altri elementi di contorno che concretamente dimostrino il raggiungimento di un'intesa col pubblico ufficiale o, quanto meno, una qualche pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito. Anche se l'extraneus sia a conoscenza della condotta abusiva del p.u. e si limiti a non impedirla, non potrà essere ritenuto, per ciò solo, responsabile, a meno che in capo al soggetto avvantaggiato non esista un obbligo giuridico di impedire l'abuso ai sensi del capoverso dell'art. 40 c.p., circostanza quest'ultima da escludere nel caso in esame. Ciò posto, osserva la Corte che la gravata sentenza, al di là del generico riferimento al rapporto di coniugio tra la ricorrente e il pubblico ufficiale, non pone in evidenza elementi concreti idonei a dimostrare, in linea con i principi testè enunciati, il concorso della RR nell'attività illecita posta in essere dal marito e, in particolare, le modalità operative di tale asserito concorso, se attuato cioè attraverso una condotta di istigazione, di fiancheggiamento o di rafforzamento del proposito criminoso del pubblico funzionario. Nè la sentenza di merito approfondisce adeguatamente il ruolo sostanziale, al di là di quello formale poco significativo (componente del collegio dei probiviri), rivestito dalla ricorrente in seno alla "Euroservizi e Progetti" e l'eventuale connesso interesse alla partecipazione agli utili di tale società, circostanze queste che potrebbero contribuire a chiarire l'intera vicenda e, in particolare, la posizione della ricorrente e il contributo di costei, se v'è stato effettivamente, alla realizzazione del delitto, mediante istigazione, rafforzamento o agevolazione della condotta tenuta dal pubblico ufficiale, soggetto intraneo, e nella prospettiva di conseguire ingiusti vantaggi. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo, che dovrà tenere conto dei rilievi e dei principi di diritto innanzi esposti e motivare, in maniera adeguata e logica, la soluzione che, in piena libertà di giudizio, andrà ad adottare.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2005