Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7687
CASS
Sentenza 19 luglio 1999

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Massime1

Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

Commentario1

  • 1Consulenti del magistrato: liquidazione degli onorari in caso di tardivo espletamento del soggetto designato
    Vincenza Esposito · https://www.filodiritto.com/ · 27 ottobre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7687
Data del deposito : 19 luglio 1999

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