Sentenza 19 luglio 1999
Massime • 1
Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
Commentario • 1
- 1. Consulenti del magistrato: liquidazione degli onorari in caso di tardivo espletamento del soggetto designatoVincenza Esposito · https://www.filodiritto.com/ · 27 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7687 |
| Data del deposito : | 19 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. AR SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS MA, RE AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI VALENTINI 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALOISIO, difesi dall'avvocato ALBERTO SCARPATI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UT AL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell'avvocato GAETANO PATTA, difeso dall'avvocato UMBERTO LERRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/01/97, R.G.458/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/99 dal Consigliere Dott.ssa Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LEO che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito di una causa civile pendente davanti alla corte d'appello di Napoli OL AR e AP AN proposero opposizione al decreto del consigliere istruttore che aveva liquidato il compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio, ingegnere Alessandro LO.
Con ordinanza 20/12/96-101/97 la corte d'appello di Napoli, parzialmente accogliendo l'opposizione, ridusse da lire 2.591.500 a lire 2.296.500 la somma dovuta dagli opponenti a titolo di spese, confermò, invece, quella dovuta per onorari, e cioè lire 4.518.500. L'ordinanza è stata impugnata da entrambi gli opponenti con ricorso per cassazione basato su quattro motivi.
L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Denunciando plurime violazioni di legge (artt.3 e 4 legge n.319/80, 11, 12 e 29 DPR 14/11/83 n.820, 10 cod.proc.civ.), i ricorrenti censurano la sentenza, impugnata nella parte in cg rigettando l'opposizione da essi proposta, ha confermato la liquidazione degli onorari effettuata dal primo giudice. In particolare i ricorrenti si dolgono:
1) dell'applicazione del criterio sussidiario delle vacazioni, anziché di quello a percentuale, previsto dalle suindicate norme in via generale. In particolare si contesta il numero delle vacazioni, che sarebbero state liquidate in violazione dell'art.29 del DPR 820/83);
2) dell'errata determinazione del valore della causa;
3) della statuizione relativa alle spese.
II - Le doglianze non meritano accoglimento.
Nella determinazione degli onorari spettanti al consulente tecnico di ufficio il valore della causa costituisce un criterio applicabile soltanto per la liquidazione a percentuale, e non anche per la liquidazione a tempo, che risulta essere stata applicata nel caso in esame.
Ed infatti l'art.1 del DPR 820/83, dopo aver indicato i criteri per la determinazione degli onorari a percentuale, specificando che per la perizia si fa riferimento al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento, e per la consulenza tecnica si ha riguardo al valore della causa, stabilisce che se non sono applicabili i criteri predetti, gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti, va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico e al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione del criterio della percentuale (Cass. 7837/94, 8298/87, 11118/90, 6500/94). Se adeguatamente motivata, la decisione di liquidare gli onorari del consulente tecnico a tempo e non a percentuale non è censurabile in sede di legittimità. Correttamente, dunque, nel caso di specie, il giudice dell'opposizione non ha tenuto conto del valore della causa, una volta che, per le dettagliate ragioni indicate nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che il criterio delle vacazioni fosse l'unico applicabile al caso concreto. Ed, infatti, nel provvedimento si osserva che l'incarico conferito all'ingegnere LO, così come risultava dall'articolata ordinanza di conferimento, comprendeva una serie di attività, non tutte riconducibili nel ristretto ambito del secondo comma dell'art.12 del DPR invocato dagli opponenti, neanche se considerate come prestazioni in materia analoga. Nè l'ordinanza impugnata è censurabile sotto gli altri profili denunciati, ove si consideri che:
a) l'art.29 del DPR 382/83 è stato correttamente applicato (dovendosi condividere quanto affermato dal giudice "a quo" e cioè che la norma, nello stabilire che negli onorari è ricompresa ogni attività concernente i quesiti, se esclude che per tali attività spetti un compenso a parte, non esclude che delle stesse debba tenersi conto ai fini della determinazione del numero delle vacazioni);
b) l'aumento previsto dall'art.5 della legge 319/80 risulta ampiamente giustificato con ragioni di merito, non censurabili in sede di legittimità;
c) parimenti non è censurabile in sede di legittimità il provvedimento con cui, decidendo sull'opposizione alla liquidazione dei compensi, il giudice provvede sulle spese del relativo procedimento.
Consegue il rigetto del ricorso con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in lire 1.124.200, di cui lire 1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 1999