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Sentenza 11 maggio 2023
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Sentenza 16 giugno 2025
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Parere interlocutorio 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20023 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di: RA IO nato a [...] il [...] inoltre: TE IZ avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIUDICE DI PACE di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Nicola Lettieri ha depositato Penale Sent. Sez. 5 Num. 20023 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/04/2023 conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, in data 29 marzo 2023, ha fatto pervenire memoria e nota spese. ‘ Ritenuto in fatto Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina del 19 dicembre 2022, che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nei confronti di FF VA, imputato del reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 612 comma 1 cod. pen., commesso ai danni di NT ZI in epoca antecedente e prossima al 29 dicembre 2014. All'imputato è stata contestata la recidiva di cui all'art. 99 co. 1 e co. 2 nn.1, 2, 3, co. 3 e co.4 cod. pen.. 1.Con unico motivo, ha dedotto violazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., in quanto all'imputato è stata contestata la recidiva di cui al co.4 dell'art. 99 cod. pen., non esclusa dal primo giudice e, pertanto, si deve avere riguardo ai termini ordinari di prescrizione di cui agli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 cod. pen., che non erano e non sono decorsi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Costituisce ius receptum che "i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005 n. 251, sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157 comma primo cod. pen., come novellato dalla legge citata (quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor termine previsto dal comma 5 della medesima disposizione" (cfr., ex multis, Cass. sez. 1, n.25532 del 27/3/18, P.G. in proc. Dorojaiye, rv. 273046; sez.2, n.45543 del 16/10/09, P.G. in proc. Cavallaro, rv. 245874; sez.5, n. 37110 del 28/5/08, P.G. in proc. Robelli, rv. 241630). 2.Nell'imputazione risulta contestata la recidiva reiterata ed aggravata ai sensi dell'art. 99 comma 4, secondo periodo, cod. pen., non esclusa dal giudice a quo, di tal che essa incide ai fini del calcolo del termine di prescrizione, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 157 comma secondo cod. pen. (Cass. sez.5, n. 32679 del 13/6/18, Pireddu, ry.273490). Dovendosi tenere conto "dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante", il termine di prescrizione minimo - anche a prescindere dall'esistenza di atti interruttivi - è dunque di 10 anni (6 anni ex art. 157 comma primo cod. pen. + 2/3, aumento massimo di pena previsto per la contestata recidiva). 1 CORTE Di CASSAZiONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 1 M G 2023 IL FUN 1A" O IUDIZIARIO anzurse Il consiliere èstensore AN NI 3. La data del commesso reato - emergente dalla contestazione - è "antecedente e prossima al 29 dicembre 2014", sicchè la prescrizione non potrebbe maturare, in ogni caso, prima del dicennbre 2024. Spese al definitivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Giudice di pace di Messina. Così deciso in Roma, il 4/4/23 t•tilt 2 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE c;
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udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Nicola Lettieri ha depositato Penale Sent. Sez. 5 Num. 20023 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/04/2023 conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, in data 29 marzo 2023, ha fatto pervenire memoria e nota spese. ‘ Ritenuto in fatto Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina del 19 dicembre 2022, che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nei confronti di FF VA, imputato del reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 612 comma 1 cod. pen., commesso ai danni di NT ZI in epoca antecedente e prossima al 29 dicembre 2014. All'imputato è stata contestata la recidiva di cui all'art. 99 co. 1 e co. 2 nn.1, 2, 3, co. 3 e co.4 cod. pen.. 1.Con unico motivo, ha dedotto violazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., in quanto all'imputato è stata contestata la recidiva di cui al co.4 dell'art. 99 cod. pen., non esclusa dal primo giudice e, pertanto, si deve avere riguardo ai termini ordinari di prescrizione di cui agli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 cod. pen., che non erano e non sono decorsi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Costituisce ius receptum che "i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005 n. 251, sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157 comma primo cod. pen., come novellato dalla legge citata (quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor termine previsto dal comma 5 della medesima disposizione" (cfr., ex multis, Cass. sez. 1, n.25532 del 27/3/18, P.G. in proc. Dorojaiye, rv. 273046; sez.2, n.45543 del 16/10/09, P.G. in proc. Cavallaro, rv. 245874; sez.5, n. 37110 del 28/5/08, P.G. in proc. Robelli, rv. 241630). 2.Nell'imputazione risulta contestata la recidiva reiterata ed aggravata ai sensi dell'art. 99 comma 4, secondo periodo, cod. pen., non esclusa dal giudice a quo, di tal che essa incide ai fini del calcolo del termine di prescrizione, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 157 comma secondo cod. pen. (Cass. sez.5, n. 32679 del 13/6/18, Pireddu, ry.273490). Dovendosi tenere conto "dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante", il termine di prescrizione minimo - anche a prescindere dall'esistenza di atti interruttivi - è dunque di 10 anni (6 anni ex art. 157 comma primo cod. pen. + 2/3, aumento massimo di pena previsto per la contestata recidiva). 1 CORTE Di CASSAZiONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 1 M G 2023 IL FUN 1A" O IUDIZIARIO anzurse Il consiliere èstensore AN NI 3. La data del commesso reato - emergente dalla contestazione - è "antecedente e prossima al 29 dicembre 2014", sicchè la prescrizione non potrebbe maturare, in ogni caso, prima del dicennbre 2024. Spese al definitivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Giudice di pace di Messina. Così deciso in Roma, il 4/4/23 t•tilt 2 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE c;
(9(( - -x Ri SU \r,keu kA. eiMA 00Ak D'0,,e/ Q0-je - elluv 0"`-'1);"Q•1 " k 1-tt JA ‘: u•-• 9" A ‹< Q)10 -)\e \Mi • tk, bo 17u, k 3 \& Me i CZN `Ck. fINI\J\-- UUiwJ " hrOu:i U-k Al\kelAsK0 LA's \n. ho b)U,b0 \ICk•\ DA`' 9\1\ a MI o am. vs.). \\N i e& // Q.,vm,uemz, \ O f/ ),iu5,-urugikwk e,ow \A.v I 1/4),/ ktA /GO • "' fl.i./ WAtA 2::‘ IL FUNZION IUDIZIARIO iz mi;
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