Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MARZIALE IU - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 923 0/2001, proposto dal:
COMUNE di SALZA IRPINA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eudo Giulioli n. 47/B 18, presso il Signor IU EL, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dall'Avv. Anna Garofalo, dall'Avv. Ciro Barbaro in forza di procura speciale a margine del ricorso principale:
- ricorrente principale -
contro
IC LA, elettivamente domiciliato in Napoli, Corso A. Lucci n. 137, presso lo studio dell'Avv. Luigi Oliverio che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente principale -
e sul ricorso, iscritto al n. 10460/2001, proposto da IC LA, elettivamente domiciliato in Napoli, Corso A. Lucci n. 137, presso lo studio dell'Avv. Luigi Oliverio che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
COMUNE di SALZA IRPINA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eudo Giulioli n. 47/B 18, presso il Signor IU EL, rappresentato e difeso, disgiuntamente dall'Avv. Anna Garofalo, dall'Avv. Ciro Barbaro in forza di procura speciale a margine del ricorso principale;
- controricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2844/2000 pubblicata il 28.11.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.5.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del ricorrente principale.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi ZI, il quale ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e per il rigetto del primo, del secondo e del quarto, nonché per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.7.1992, IC OL conveniva davanti al Tribunale di Avellino il Comune di Salza Irpina, premettendo:
a) che in data 6.4.1990 aveva stipulato con il medesimo Comune atto di cessione bonaria di un suolo di sua proprietà, esteso mq. 5.000, occupato in via d'urgenza dall'Ente il 3.3.1981 in forza di decreto del 24.2.1981;
b) che il corrispettivo stabilito per la cessione ammontava a lire 96.285.000;
c) che dall'esame dell'atto suddetto risultavano evidenti gli errori in cui era incorsa l'Amministrazione Comunale nel determinare le indennità di espropriazione e di occupazione dovute, onde il consenso da esso prestato alla cessione era da ritenere inficiato da tali errori.
Tanto premesso, l'attore domandava che, previo annullamento dell'atto di cessione, venissero nuovamente determinate le indennità di esproprio e di occupazione a lui spettanti, con condanna del convenuto al pagamento delle differenze.
Costituitosi, quest'ultimo contestava la fondatezza delle pretese avversarie chiedendone il rigetto.
Il giudice adito, con sentenza del 12.11.1997, dato atto della rinuncia del OL alla domanda di annullamento della cessione, rigettava la domanda di nuova determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione, ritenendo che nessun errore fosse stato commesso nel calcolo della prima, mentre, quanto alla seconda, il convenuto, già prima della notifica della citazione, aveva corrisposto all'attore la differenza dovutagli ed accertata dall'Ente con delibera di rettifica del 22.12.1990.
Avverso la decisione, proponeva appello il OL, deducendo che erroneamente il Tribunale avesse escluso, con riguardo all'indennità di occupazione, la sussistenza degli errori di calcolo denunciati dallo stesso attore, senza considerare che detta indennità era stata commisurata a soli 22 mesi di occupazione (39 con l'integrazione successivamente corrisposta in forza della suindicata delibera di rettifica), mentre risultava che l'occupazione medesima si era protratta per ben 109 mesi.
L'appellante, quindi, nel ribadire che nulla aveva ricevuto per il periodo di occupazione dal 3.3.1981 al 31.12.1986, chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, l'appellato fosse condannato a corrispondergli l'integrazione dell'indennità di occupazione dovutagli per le ragioni di cui sopra, nonché la somma di lire 6.100.000 a titolo di ristoro della perdita delle anticipazioni colturali, dei frutti pendenti e dei manufatti presenti sul fondo, oltre gli accessori.
Resisteva nel grado lo stesso appellato, sostenendo l'infondatezza del mezzo e chiedendone il rigetto, nonché domandando, subordinatamente, per il caso di accoglimento, che le indennità dovute all'attore venissero calcolate secondo i criteri fissati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 9/28.11.2000, accoglieva parzialmente il gravame e, per l'effetto, condannava l'appellato al pagamento, in favore del OL, a titolo di integrazione dell'indennità di occupazione legittima, della somma di lire 28.583.335, oltre gli accessori.
Assumeva detto giudice:
a) che la rinuncia del OL a far valere qualsiasi azione o gravame contro ogni atto della procedura espropriativa, contenuta nel contratto di cessione, riguardasse l'indennità di occupazione per il periodo considerato dall'atto stesso, ovvero dal 1.1.1987 al 31.10.1989, restando invece escluso dalla previsione della disposizione il periodo precedente, onde non poteva ritenersi coperto dalla rinuncia il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento dell'importo relativo all'occupazione protrattasi dal 3.3.1981 al 31.12.1986, periodo rispetto al quale, nel contratto, si dava solo atto dell'avvenuta liquidazione e, cioè, della determinazione dell'importo dovuto a titolo di indennità al proprietario per il periodo indicato, ma non del pagamento di tale importo;
b) che, in ordine alla quantificazione della somma spettante all'appellante sulla base del titolo anzidetto, dovesse ritenersi definitivamente accettato dalle parti, per effetto della cessione, che il relativo ammontare dell'indennità di occupazione venisse commisurato al 5% annuo dell'indennità di esproprio determinata nel contratto di cessione (pari a lire 98.000.000, tanto che le annualità già corrisposte della medesima indennità di occupazione risultavano calcolate secondo tale criterio);
c) che dovesse essere rigettata la domanda concernente la corresponsione della somma di lire 6.100.000 per la perdita dei frutti pendenti, delle anticipazioni colturali e dei manufatti presenti sul fondo, costituendo i danni subiti in dipendenza dell'espropriazione (o della cessione) una voce dell'indennità di esproprio definitivamente ed incontestabilmente determinata, per effetto della rinuncia operata dal OL, nell'importo pattuito con l'atto di cessione del 6.4.1990.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per Cassazione il Comune di Salza Irpina, deducendo quattro motivi di gravame, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il OL, il quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, parimenti illustrando l'uno e l'altro con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro lo stessa sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., assumendo:
a) che la Corte territoriale, sull'erroneo ed immotivato ridimensionamento dell'oggetto del contratto di cessione al solo trasferimento dei 5.000 metri quadrati di terreno e all'indennità di occupazione temporanea compresa tra il 1^.
1.1987 ed il 31.10.1989, ha negato che la dichiarazione di quietanza rilasciata al Comune e la rinuncia a far valere qualsiasi azione o gravame contro l'attuata procedura espropriativa si riferisse anche all'indennità di occupazione temporanea anteriore al 1.1.1987, a suo avviso estranea al medesimo contratto;
b) che l'oggetto di tale contratto è invece più ampio, dal momento che le vicende relative all'occupazione temporanea precedente il 1^.
1.1987 ne sono parte fondamentale ed imprescindibile;
c) che in questo senso depongono vuoi l'esplicita menzione, nella premessa dell'atto, dell'avvenuta liquidazione delle "indennità provvisorie di esproprio fino al 31.12.1986", vuoi l'espressa dichiarazione che la premessa è parte integrante del contratto (anch'essa quindi frutto di contrattazione ed intesa), vuoi la formulazione della clausola n. 3, là dove il OL rinuncia a far valere qualsiasi azione o gravame contro ogni atto dell'attuata procedura espropriativa, in cui deve necessariamente comprendersi l'occupazione legittima in quanto tale, senza alcuna limitazione temporale, vuoi, infine, il senso logico, il quale impone di chiedersi a che pro le parti, manifestando con un atto di cessione la volontà di definire una volta per tutte i propri rapporti, lascerebbero fuori di questo un limitato periodo dell'occupazione legittima, antecedente logico e cronologico dell'operazione, il che significa, argomentando a contrario, che se veramente le parti stesse avessero voluto lasciar fuori dall'ambito contrattuale dette indennità, ciò avrebbero puntualizzato mediante l'introduzione di una espressa clausola di salvezza;
d) che la Corte di merito, nella decisione impugnata, non ha fatto corretta applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., i quali impongono di ricercare la comune intenzione delle parti, ovvero l'intento pratico perseguito, attraverso i criteri della letteralità, della totalità e della conservazione;
e) che il coordinamento del criterio letterale e di quello logico, se esattamente compiuto, avrebbe dovuto coinvolgere anche la premessa generale dell'atto, immotivatamente ignorata dalla Corte, così che, ricostruita l'effettiva, e peraltro chiara, volontà dei contraenti, l'interprete sarebbe giunto all'identificazione dell'oggetto della cessione del contratto con l'intera vicenda espropriativa, logicamente applicando il contenuto negoziale, clausola di rinuncia inclusa, anche all'occupazione temporanea precedente il 1^.
1.1987. Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale, infatti, non è incorsa in alcuno dei vizi dedotti, atteso che:
a) ha dato conto, sulla base di adeguata e convincente motivazione, dell'insufficienza del criterio letterale di interpretazione delle clausole del contratto di cessione volontaria stipulato tra le parti, avendo in particolare significato l'ambiguità, onde l'insussistenza della pretesa violazione dell'art. 1362 c.c., vuoi del tenore della premessa dell'atto (là dove trovasi affermato, secondo l'incensurato apprezzamento di fatto di detto giudice, che "con atto giuntale n. 121 del 25.11.86, esaminato favorevolmente dal CO.RE.CO. di Avellino nella seduta del 27.1.87 prot. 5431, venivano liquidate le indennità provvisorie di esproprio fino al 31.12.86"), sul rilievo che non è possibile attribuire ad una simile dichiarazione "valore di rinuncia a ottenere il pagamento delle indennità in questione" poiché tale dichiarazione "si limita a dare atto della avvenuta liquidazione, e cioè della determinazione dell'importo dovuto a titolo di indennità al proprietario per il periodo indicato e non del pagamento di detto importo", vuoi del tenore della dichiarazione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del contratto, ""ove il cedente, nel rilasciare quietanza della somma di L. 96,285.000 ricevuta all'atto della stipula, afferma espressamente di rinunciare "a far valere qualsiasi azione o gravame contro ogni atto dell'attuata procedura espropriativa"";
b) ha quindi ritenuto, onde l'insussistenza altresì della pretesa violazione dell'art. 1363 c.c. (anche con riferimento alla "premessa" sopra riportata, la quale pure, come si è visto, è stata adeguatamente considerata), che siffatta dichiarazione dovesse "essere posta in correlazione...con il contenuto del contratto" (avente ad oggetto il trasferimento di 5.000 metri quadrati di terreno da parte del OL al Comune di Salza Irpina a fronte del pagamento del corrispettivo "fissato in via definitiva in L. 96.285.000 così distinto: a) mq.
5.000 x 19.600 = L. 88.200.000; b) indennità di occupazione periodo 1^.1.1987/31.10.1989 - mq.
5.000 x mesi 22 = L. 8.983.333"), da cui la conclusione, ricavata dal giudice di merito, secondo cui "la rinuncia concerne la misura dell'indennità di esproprio...e l'indennità di occupazione per il periodo considerato dall'atto, e cioè dal 1.1.1987 al 31.10.1989, restando invece escluso dalla previsione della disposizione il periodo precedente il 1^.1.1987", senza che possa quindi ritenersi coperto dalla rinuncia, essendo invece azionatale in giudizio, "il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento dell'importo dovuto per l'occupazione protrattasi dal 3.3.1981 al 31.12.1986";
c) non è, infine, neppure incorsa nella pretesa violazione dell'art. 1367 c.c., dal momento che l'interpretazione offerta da detto giudice nella sentenza impugnata, lungi dal privare di effetti le clausole del contratto in esame, si limita semplicemente a circoscriverne e a delimitarne l'oggetto, laddove, del resto, l'interpretazione contraria, tale cioè da comportare la più estesa applicazione dell'atto, è da escludere nella specie, giusta quanto precede, sulla base di una lettura che tenga conto degli altri, prioritari criteri ermeneutici codificati (Cass. 17 aprile 1997, n. 3293). Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.,deducendo:
a) che la Corte territoriale, dopo avere affermato che la vicenda relativa all'occupazione temporanea protrattasi dal 3.3.1981 al 31.12.1986 non ha formato oggetto di accordo, ha poi calcolato le indennità di occupazione relative a detto periodo utilizzando proprio i criteri di liquidazione stabiliti nel contratto (il c.d. criterio sussidiario dell'interesse legale sulla somma rappresentativa dell'indennità di espropriazione), negando l'applicabilità dei criteri fissati dall'art. 5 bis sopra richiamato;
b) che è perciò evidente la contraddizione in cui è incorsa la Corte di merito la quale, da un canto, nega l'applicazione della disciplina contrattuale all'occupazione temporanea precedente il 1.1.1987, sostenendone l'estraneità al contenuto contrattuale, dall'altro dichiaratamente applica i criteri negoziali per quantificarne le annualità, onde, piuttosto, se l'occupazione temporanea compresa tra il 3.3.1981 ed il 31.12.1986 è fuori dal contratto, devono adottarsi i nuovi criteri di determinazione dell'indennità previsti dal già citato art. 5 bis che, essendo retroattivi, trovano concreta applicazione nel caso in esame, in cui non opera alcuna delle cause di esclusione tassativamente indicate al comma sesto, quali l'intervenuto giudicato, l'accettazione dell'indennità o la non impugnabilità della sentenza. Il motivo è fondato.
La Corte territoriale, infatti, "per effetto della cessione - la quale pur non essendo una transazione è tuttavia ispirata ad un meccanismo transattivo - oltre che, per quanto riguarda il OL, della rinuncia a impugnare qualsiasi atto della procedura", ha ritenuto "definitivamente accettato dalle parti che l'importo dell'indennità di occupazione sia commisurato al 5% annuo di L. 98.000.000, che è l'importo dell'indennità di esproprio determinato nel contratto di cessione (le annualità già corrisposte dell'indennità di occupazione risultano appunto calcolate secondo tale criterio)", ricavandone quindi la conclusione dell'infondatezza della "pretesa del Comune di calcolare le ulteriori annualità dovute all'attore con i criteri fissati dallo ius superveniens costituito dall'art. 5 bis della legge n. 359/92". Tanto premesso, sulla base di una corretta interpretazione della reale portata del motivo in esame quale può segnatamente desumersi dal tenore della memoria ex art. 378 c.p.c., là dove il ricorrente principale ha espressamente significato che il giudice del merito "avrebbe dovuto determinare l'indennità di occupazione rapportandola alla indennità di espropriazione, calcolata con i criteri fissati dall'art. 5 bis della L. 8 agosto 1992, n. 359", deve quindi ritenersi che le censure del medesimo ricorrente vadano riferite non già (e non tanto) all'applicazione in sè del "criterio dell'interesse legale (5% annuo) sulla somma rappresentativa dell'indennità di espropriazione", quanto piuttosto al ragguaglio di siffatto criterio (e della relativa misura percentuale) all'indennità di espropriazione "convenzionalmente stabilita", anziché a quella determinata sulla base dei criteri appunto indicati dal sopra citato art. 5 bis, essendo del resto noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sezioni Unite 20 gennaio 1998, n. 493; Cass. 16 novembre 2000, n. 14856; Cass. 26 luglio 2002, n. 11047), l'indennità per l'occupazione di suoli a vocazione edificatoria preordinata alla successiva espropriazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino criteri diversi), deve essere liquidata in ogni caso e, quindi, anche in ipotesi di rideterminazione dell'indennità di espropriazione conseguente allo ius superveniem di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (di conversione del decreto legge n. 333 del 1992), in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata (e non anche con riguardo al valore venale del bene), onde appare evidente che, là dove la Corte territoriale ha ritenuto "infondata la pretesa del Comune di calcolare le ulteriori annualità dovute all'attore con i criteri fissati dallo ius superveniens costituito dall'art. 5 bis della legge n.359/92", il diniego di applicazione di quest'ultima disposizione non può che riferirsi ai canoni di determinazione dell'indennità di esproprio, cui ragguagliare poi, ai fini della liquidazione dell'indennità di occupazione riconosciuta all'attore per il periodo dal 3.3.1981 al 31.12.1986, la misura percentuale del "5% annuo". In questi termini, le censure del ricorrente principale dianzi illustrate si palesano fondate, nel senso che, là dove sia stato riconosciuto dal giudice di merito che "la rinuncia concerne la misura dell'indennità di esproprio...e l'indennità di occupazione per il periodo considerato dall'atto, e cioè dal 1.1.19987 al 31.10.1989, restando invece escluso dalla previsione della disposizione il periodo precedente il 1.1.1987 (non essendo) coperto dalla rinuncia (ed essendo) perciò azionabile in giudizio il diritto dell'attore a ottenere il pagamento dell'importo dovuto per l'occupazione protrattasi dal 3.3.1981 al 31.12.1986", non può poi evidentemente ragguagliarsi, come ha invece ritenuto di fare la Corte territoriale così incorrendo nel denunciato vizio della violazione di legge, l'indennità di occupazione relativa a quest'ultimo periodo all'importo (pari a L. 98.000.000) dell'indennità di esproprio determinato nel contratto di cessione, atteso che, una volta esclusa l'applicabilità del contratto medesimo all'indennità di occupazione oggetto di lite (protrattasi dal 3.3.1981 al 31.12.1986 cioè), la corrispondente base di calcolo, ovvero quella su cui applicare il tasso legale degli interessi "al 5% annuo", deve necessariamente essere costituita dall'indennità di esproprio (virtuale) determinata secondo i criteri legali, ovvero secondo i criteri fissati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non già da quella stabilita
"convenzionalmente".
Restano in tal modo assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, afferendo l'uno (ovvero il terzo) ad una censura che involge la misura (lire 88.200.000 in luogo di lire 98.000.000, riconosciute dal giudice di merito, dovendo da quest'ultimo importo, secondo l'assunto del medesimo ricorrente principale, venire detratte lire 9.800.000, corrispondenti all'indennità spettante all'usufruttuario) di quella stessa base di calcolo, costituita dall'ammontare dell'indennità di esproprio convenzionalmente stabilita, che, per le ragioni sopra illustrate a proposito del secondo motivo, è da stimare erronea, laddove l'altro (ovvero il quarto) postula l'esame di una questione (quella cioè che attiene alla violazione, ex art. 112 c.p.c., del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) la quale, sul presupposto (dedotto dal ricorrente principale) "di una richiesta del OL di L. 20.583.370", sottende evidentemente la nuova determinazione, in base ai principi indicati nella sede anzidetta, dell'indennità di occupazione dovuta al medesimo OL riguardo al periodo dal 3.3.1981 al 31.12.1986, fermo restando, peraltro, che la cognizione del giudice di rinvio dovrà comprendere altresì l'indagine del profilo, pure dedotto dal ricorrente principale, relativo al preteso incasso da parte del OL (che si assume espressamente ammesso da quest'ultimo) della somma di "L.
8.000.000 per l'occupazione legittima di cui è causa".
Con l'unico motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione dell'arti 6 della legge n. 865 del 1971, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,
censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la domanda proposta da esso ricorrente avente ad oggetto la richiesta di pagamento, a carico del Comune espropriante, del complessivo importo di lire 6.100.000, oltre gli accessori, a titolo di rimborso delle anticipazioni colturali per frutti pendenti, essenze arboree e manufatti insistenti sul terreno al momento della sua materiale occupazione, laddove alle indennità relative al suolo occupato per l'espropriazione va aggiunto esattamente l'indennizzo per tutto quanto esistente sul soprasuolo, oltre al rimborso delle spese per le anticipazioni colturali. Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale, infatti, nella parte dell'impugnata sentenza in cui ha rigettato la domanda concernente la corresponsione della somma di L.
6.100.000 per la perdita dei frutti pendenti, delle anticipazioni colturali e dei manufatti presenti sul fondo, sul rilievo che i danni subiti in dipendenza dell'espropriazione (o della cessione) costituiscano "una voce dell'indennità di esproprio definitivamente e incontestabilmente - per effetto della rinuncia operata dal OL - determinata...nell'importo pattuito con l'atto di cessione del 6.4.1990", ha fatto corretta applicazione del principio dell'unicità e dell'onnicomprensività dell'indennità di espropriazione, secondo cui, in effetti, nei confronti del soggetto espropriato, ogni indennizzo conseguente all'evento espropriativo, tanto nella fase di esecuzione dell'opera quanto in quella di esercizio di pubblico servizio cui l'opera stessa è destinata, viene ricondotto e deve essere compreso nell'indennità di esproprio, senza che residui spazio per l'applicazione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 il quale risulta riferibile solo ai proprietari dei fondi contigui a quello espropriato (a soggetti, cioè, estranei alla procedura ablatoria) che abbiano comunque risentito un danno e siano risultati gravati di servitù in dipendenza dell'esecuzione dell'opera anzidetta (Cass. 17 maggio 2000, n. 6388), onde del tutto legittima si palesa la conclusione, cui è addivenuto il giudice del merito, in forza della quale i danni subiti in dipendenza dell'espropriazione (o della cessione), del genere di quelli lamentati dal ricorrente incidentale (perdita dei frutti pendenti, delle anticipazioni colturali e dei manufatti presenti sul fondo), costituiscono "una voce dell'indennità di esproprio definitivamente ed incontestabilmente - per effetto della rinuncia operata dal OL - determinata..nell'importo pattuito con l'atto di cessione".
Pertanto, il primo motivo del ricorso principale deve essere rigettato, laddove il secondo merita accoglimento, onde la sentenza impugnata, dichiarati assorbiti il terzo ed il quarto e rigettato il ricorso incidentale, va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, affinché tale giudice provveda a decidere la controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004