Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11413 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
O L L ) O E B C E A E 4 P 7 N 9 IN NOME EL PO LO ITALIAN11413/02 3 I 1 O . - I D 1 BBLICA ITALIANAN Z 1 - A E 1 R C 2 T I S . I D L G D E 9 I 3 R R E A E RTE SUP EM DISASSAZIONE D N E Oggetto T T PAGAMENTO S T E I SEZIONE SECONDA CIVILE ( S R 2007E A CONDOMINIALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente R.G. N. 936/00 Dott. Mario RIGGIO Rel. Consigliere Cron. 28021 Dott. Ugo MENSITIERI Consigliere Rep. Dott. Alfredo Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL VA NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato MARIA STELLA ROSSI, difeso dall'avvocato VINCENZO PINTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COND VIA LIBERTA' 205 PORTICI (NAPOLI); - intimato avverso la sentenza n. 113/99 del Giudice di pace di PORTICI, depositata il 18/01/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 608 udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Ugo -1- RIGGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO EL PROCESSO Con citazione del 28 ottobre 1998 il Condominio di via Libertà 25 di Portici esponeva che il condomino NN EL ST era debitore della somma di £. 199.551 nei confronti dell'amministrazione condominiale, per quota di sua spettanza relativa a lavori di impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante la scala A. regolarmente approvati alla unanimità dei presenti alla assemblea condominiale del 26 novembre 1996. e per i quali, alla successiva assemblea del 4 luglio 1997, era stato approvato il piano di riparto della relativa spesa. Poiché il EL ST, dopo avere provveduto al pagamento delle prime due rate della propria quota, aveva omesso il pagamento della terza, benché più volte sollecitato, il Condominio lo conveniva dinanzi al Giudice di pace di Portici, chiedendone la и condanna al pagamento della somma anzidetta. н Il convenuto, comparso di persona, resisteva alla domanda eccependo la nullità della delibera con cui era stata approvata la ripartizione della spesa per la mancanza del quorum minimo, ed eccependo in via subordinata di avere già versato più di quanto gli competeva. essendo egli proprietario solo al 50% per cento dell'appartamento. All'esito il giudice di pace con sentenza del 20 dicembre 1998 accoglieva la domanda, condannando il EL ST al pagamento della somma richiesta con gli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese del giudizio, in base al rilievo che il convenuto non aveva documentato in alcun modo le proprie affermazioni, mentre dalla documentazione prodotta dal condominio risultava la fondatezza della domanda. Portici936 2000 EL ST Condominio via Libertà 205 Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 4 Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il EL ST, in base a tre motivi di ricorso. Il condominio non ha svolto attività difensiva. MOTIVI ELLA DECISIONE Denunziando la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dei principi sulla difesa in giudizio, nonché dell'art. 321 primo comma cpc il ricorrente lamenta che il giudice di pace. dopo avere ascoltato le parti alla prima udienza, si era riservato la decisione della causa. senza avere prima invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni. Il motivo è inammissibile in quanto generico. Il ricorrente, infatti, non specifica quali conclusioni o richieste egli intendeva formulare, e quindi non spiega quale lesione avrebbe ricevuto il suo diritto di difesa. Occorre considerare. т И infatti, che ai sensi dell'art. 320. nuovo testo. c.p.c., la trattazione completa della causa alla prima udienza dinanzi al giudice di pace è del tutto legittima, mentre il rinvio ad una udienza successiva è previsto soltanto se reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza. Nel caso di specie il EL ST non si era nemmeno costituito a mezzo di un avvocato, essendo comparso di persona, per cui non aveva potuto avanzare richieste istruttorie di nessun genere, e pertanto non si comprende in che modo il mancato invito a precisare le conclusioni avrebbe potuto danneggiarlo. Il ricorrente denunzia poi la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronunzia su eccezioni e domande del convenuto, ed in particolare sulla eccezione di nullità della delibera da lui sollevata. rappresentando i condomini della scala A intervenuti all'assemblea condominiale solo 141 millesimi. Il giudice di pace non aveva neppure preso in considerazione tale eccezione. limitandosi a rilevare che il 936 2000 EL ST Condominio via Libertà 205 Portici Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 105 convenuto non aveva offerto elementi di prova tali da condurre ad una diversa valutazione dei fatti di cui alla domanda dell'attore. Anche tale motivo deve essere rigettato. Non è esatto, infatti, che giudice di pace non si sia pronunciato sulla eccezione di nullità della delibera assembleare in cui era stato deciso il criterio di ripartizione tra i condomini della spesa relativa ai lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura. L'ha invece implicitamente rigettata allorché ha affermato con la sentenza impugnata che agli atti del giudizio risulta esibita idonea documentazione in ordine alla ripartizione delle spese singole con प पी riferimento ai lavori eseguiti...né sono stati offerti...dal convenuto EL ST. comparso di persona, elementi validi di prova che possano condurre ad una diversa valutazione dei fatti di cui alla domanda attorea come innanzi accertati. Con questo il giudicante ha inteso chiaramente dire che il convenuto non aveva documentato quello che affermava, ed in particolare di avere impugnato la deliberazione dell'assemblea condominiale del 4 luglio 1997 con la quale era stato approvato il piano di riparto della spesa relativa ai lavori effettuati sul terrazzo. Il ricorrente avrebbe dovuto specificare oggi. per contestare tale punto della decisione, quale documentazione aveva prodotto allorché era personalmente comparso dinanzi al giudice di pace, indicandone dettagliatamente il contenuto. ma non lo ha fatto, per cui la sua doglianza risulta troppo generica per potere essere presa in considerazione. Infine il ricorrente denunzia l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza. per essersi il giudicante limitato ad affermare che agli atti del giudizio risultava esibita idonea documentazione in ordine alla ripartizione delle singole 936 2000 EL ST Condominio via Libertà 205 Portici Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 6 spese con riferimento ai lavori eseguiti, e non erano stati offerti dal convenuto. comparso di persona, elementi validi di prova che potessero condurre ad una diversa valutazione dei fatti della domanda attorea come accertati. In particolare il giudice di pace non aveva affatto esaminato l'eccezione di nullità della delibera condominiale. Il motivo è inammissibile. alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte, formatasi dopo l'introduzione nel nostro ordinamento processuale della figura del giudice di pace, la quale ha rilevato che, nelle cause il cui valore non ecceda £.
2.000.000. le quali a norma dell'art. 113 c.p.c. come novellato र्ड dalla legge 21 novembre 1991 n. 374 - devono essere decise dal giudice di pace secondo equità. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di norme processuali o costituzionali, oppure di norme comunitarie di rango superiore alle norme ordinarie, mentre non può ritenersi sussistere il limite del rispetto delle norme ordinarie e neppure l'ulteriore limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento i quali, benché possano sembrare di rango superiore alle norme scritte. in realtà derivano, attraverso successive astrazioni, dalla ratio di un complesso omogeneo di norme, tanto vero che è la modifica di queste ultime a determinare un mutamento dei primi e non viceversa. Per quanto riguarda poi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentato nel caso di specie. è stato osservato che rilevante ai fini del ricorso per cassazione è solo l'inesistenza o l'apparenza della motivazione stessa. oppure il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, quindi tale da precludere l'identificazione della ratio decidendi. o infine la perplessità della motivazione che renda impossibile individuare la qualificazione giuridica data al rapporto. Non può 936 2000 EL ST Condominio via Libertà 205 Portici Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 7 invece rientrare nel sindacato della Suprema Corte l'ipotesi di motivazione succinta o implicita, che comunque consenta, come illustrato relativamente al motivo precedente, di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice di pace per motivare in via equitativa la propria decisione. L'infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l'intimato condominio svolto attività difensiva.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2002. est.May trigginИдо Примени IL CANCELLIERE C1 Peoto Talarico 606020 DEPOSITATO IN CANCELLERIA O 1 AGO, 2002Homa L L O 4 B 7 IL CANCELLIERE C1 3 ) E . E Tolezco E N C N , 1 O A I 9 P Z 9 I A 1 - R D 1 T 1 S E - I 1 G C 2 I E . R D L U A 9 I D 3 G E E T E 6 N N 4 E . S . T E T S T I ( R A Portici936 2000 EL ST Condominio via Libertà 205 Udienza del 18 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio.