Sentenza 17 ottobre 1994
Massime • 2
Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nell'elemento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato che, nel caso di dolo eventuale, si propone come incerto ma concretamente possibile e, per conseguenza, ne viene accettato il rischio; nel caso di colpa con previsione, invece, la verificabilità dell'evento rimane come ipotesi astratta che, nella coscienza dell'agente, non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta.
A norma dell'art. 123 cod. proc. pen. l'imputato (o indagato) detenuto ha la facoltà di presentare l'impugnazione con atto ricevuto dal direttore dell'istituto in cui si trova. Dovendo l'atto di impugnazione, in tal caso, essere trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero, in caso di impugnazione di misure cautelari, al tribunale competente individuato ex art. 309, commi 4 e 7 cod. proc. pen., è necessario che il suo destinatario sia precisamente individuato ed espressamente indicato ad opera di chi propone il gravame nella forma suddetta (artt. 123, 309, commi 4 e 7, 582, 583 cod. proc. pen.), sicché è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione diretta ad organo diverso da quello destinato a riceverla secondo i criteri fissati dalla legge processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/1994, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 1994 |
Testo completo
[ 45 83
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
24.2.199 del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE la PENALE SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 222 Raffaele DI ROLLO Dott. Presidente Santo BELFIORE
1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERA
« N. 506/9 2. Francesco SABATINI «
Piero MOCALI3.
»
4. Pietro DUBOLINO
» »
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GIORDANO RE, nato a
Brindisi il 25.5.1964; avverso la sentenza dela Corte d'assise d'appllo di
Genova, in data 11.10.1993;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Piero MOCALI;
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Vitalianao ESPOSITO
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udit o il difensor e avv. Ugo GIANNANGELI;
IN FATTO
22.12.1991 i Nel tardo pomeriggio del
“DA,si Carabinieri, chiamati da RE
e qui, inrecavano preso la sua abitazione un cortile, rinvenivano il cadavere del di lui padre
CL, raggiunto in parti vitali da un colpo di pistola. Il giovane si dichiarava autore del fatto, sostenendo di avere avuto un litigio con il padre, di essere stato da questi minacciato con essere riuscito, con un bastone l'arma,di procuratosi,a fargli cadere la stessa a terra, di essere stato ulteriormente m inacciato con un
lapunto, raccolto forcone e di avere, a quel ricordava i colpi pistola, mettendosi a sparare;
non esplosi, né se avese colpito il padre, che si era dato alla fuga. Era stato solo quando, rientrato in casa, si era affacciato alla finestra, che lo aveva visto cadere, gridando "finalmente sei riuscito ad ammazzarmi".
Tratto a giudizio dinanzi alla Corte d'assise di
Savona, per rispondere di omicidio volontario aggravato, porto e detenzione illegale d'arma comune da sparo ed esplosioni in luogo pubblico,il Giordano dichiarava, fra l'altro, che dopo un
! litigio colluttazione fisica con il ed una padre, si era allontanato dall'abitazione stalla, vi aveva scorto lae, rifugiatosi nella pistola, della quale si era impossessato, mettendola in tasca per scopi difensivi. Trascorse alcune ore, aveva deciso di rientrare in casa e, poiché la madre lo ammoniva di stare attento, in quanto il marito era irato e munito di forcone
- con il quale minacciava di ucciderli entrambi aveva impugnato la pistola ed aveva esploso un colpo contro il battente del portone di casa. Nel
tentativo successivo di aprirlo, aveva sentito resistenza, ma era comunque riuscito nell'intento e cheaveva così visto il padre si allontanava. Egli,per rafforzare la minaccia, aveva sparato altro colpo (ma gliene erano partiti due) contro il muro di cinta, mentre il padre si allontanava nel buio. Munitosi di una torcia elettrica,era andato allora a cercarlo e, poco distante, lo aveva trovato riverso a terra ed immerso nel sangue. Una perizia balistica accertava che il colpo mortale era stato sparato a crica 50 cm. dalla porta, che, costituita da un semplice pannello di compensato, non aveva in alcun modo influenzato il tramite balistico del proietile. Con sentenza del 9.12.1992,la Corte d'assise assol- veva il Giordano dalle violazioni della legge sulle armi e lo dichiarava colpevole delle altre imputazioni zle ascrittegli,concedendogli attenuanti di cui agli artt.62 n.2 e 62 bis c. p.; ritenuta fra i due reati la continuazione, lo pena di dieci anni di condannava alla reclusione, oltre alle pronunce accessorie. Su... gravame... dell'imputato, la Corte d'assise
d'appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, confermava quella di primo grado.
Osservavano i giudici d'appello che la materialità dei fatti era pacifica;
il DA non aveva ladedotto quale motivo d'impugnazione sussistenza della scriminante della legittima difesa, restando quindi da esaminare se nell'uccisione del padre da parte di costui dovesse ravvisarsi l'esito intenzionale della condotta о lo sbocco non previsto e non voluto
d'un comportamento colposo. La prima ipotesi, già abbracciata in primo grado, appariva condivisibile. Ciò emergeva anzitutto dai rapporti fra padre e figlio:l'uno dispotico e manesco, l'altro sempre sottomesso e docile, finché un rimprovero, nemmeno più grave di tanti altri, innescava una reazione a corto circuito, che provocava la ribellione violenta del giovane. L'esito finale della cui condotta non è un accidente 0 una fatalità ma una reazione
M determinata, motivata da un ipulso violento:e numerosi, infatti, saranno i colpi esplosi.
Ciò persuadeva che, sia pure nella flagranza di un comportamento rapido e concitato, il DA non avesse affatto escluso il rischio di uccidere il padre, rappresentandolo come evenienza accettata e, quindi, voluta, sia pure nella forma del dolo eventuale. Il DA, infatti, sapeva che il padre era in cortile e, recandovisi, aveva sparato un colpo ad altezza d'umo'umo e perfettamente orizzontale il che escludeva il semp lice intento
P.M., egli minatorio;
nell'interrogatorio reso al aveva ammesso di avere visto il padre sulla porta
I di casa, aggiungendo di aver chiuso il battente e di sparato contro. Tali avervi poi dichiarazioni, ritualmente acquisite al fascicolo dibattimentale ex art.500 c.p.p. nella sua nuova formulazione, rendevano pretestuose le successive formulazioni difensive, potendosi solo concludere che il giovane sparò contro la porta, sapendo che il padre vi stava dietro. Dopo la prima esplosione e aperto il battente, il DA sparò ancora,proprio nella direzione ove ferito siil stava ad altezzaavviando, sempre orizzontalmente e d'uomo.Andava, dunque, esclusa una caratterizzazione meramente colposa della condotta, che era invece dolosa nei termini già, chiariti. Avverso tale pronuncia, presentavano separati ricorsi per cassazione i difensori e l'imputato personalmente.
Con il primo ricorso erano dedotti,ed unitariamente trattati, violazione dell'art.43 c.p. e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte d'assise d'appello, infatti, pur sostenendo la ricorrenza del dolo eventuale, aveva argomentato in termini ricondusibili solo al dolo diretto, sia pure d'impeto e attenuato dallo stato d'ira. Era al riguardo sintomatico che avesse™ utilizzato le dichiarazioni rese al P.M. dal DA,con ammissione di aver visto il padre sualla porta di casa.Ma, intanto, il richiamo all'art.500 c.p.p. era improprio, trattandosi non di dichiarazioni testimoniali ma di parte;
per cui, veniva in causa il disposto dell'art.503 n.4 c.p.p., che consentiva una valutazione di credibilità e non di comprovazione di fatti. E, inoltre, era inconfutabile che, avendo il proiettile trapassato il battente, lo sparo era avvenuto dopo che la porta era stata chiusa; ne derivava,come logica conseguenza, che se il DA avesse voluto sparare al padre, non avrebbe prima chiuso il battente; e, quindi, aveva sparato senza che il padre stesso visapere stava dietro. Egli, infatti, sapeva solo che costui era nel cortile, e niente poteva fargli rappresentare l'eventualità che si fosse appostato proprio in corrisp ondenza della porta. E le
- ulteriori esplosioni erano avvenute non nell'immediata consecuzione temporale,ma dopo un intervallo che aveva consentito al ferito di allontanarsi e che minatorio, non già denotava il semplice intento omicida, dello sparatore. avevano valenza Nei confronti del quale, non accusatoria le contraddittorie versioni dei fatti, che erano invece sintomatiche di uno stato d'animo sconvolto, dopo il grave fatto e per l'affetto che pur sempre il giovane nutriva verso il genitore.E dunque se poteva parlarsi di colpa aggravata dalla previsione dell'evento, certo doveva escludersi ogni atteggiamento doloso,mai essendosi accompagnata alla previsione,l'accettazione preventiva del rischio.
Con ulteriore motivo,si proponeva la sussistenza della legittima difesa.La sentenza impugnata non ne aveva trattato,in quanto non vi era stata proposizione di motivo di gravame specifico, ma ciò non toglieva che, ai sensi dell'art.129 c.p.p.,la causa di giustificazione potesse essere ritenta ex officio.D'altra parte, essa era implicita nella richiesta di assoluzione ed era stata discussione illustrata espressamente nella orale. Era dunque, anche per tale omissione, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
.Con il secondo ricorso era, anzitutto, denunciata violazione di legge, relativamente all'affermata dolosità della condotta del ricorrente.Il quale sostiene che nella sua mente era chiara la prsenza del padre nel cortile, non già dietro la porta;
lo scopo dello sparo di un primo colpo annunciare al padre la sua uscita didoveva casa, come di unasegno non più tollerata sottomissione al di lui angherie;
la direzione del colpo, ad altezza d'uomo, era solo la resultante- dell'imperizia del DA nel maneggio delle desiderio di armi e del suo non danneggiare in alcun modo. trovava- all'interno- chi si dell'abitazione.
La sentenza impugnata, aveva malamente valutato le resultanze probatorie ed era partita dal. presupposto errato che la volontà omicidiaria si radicasse in un inesistente sentimento di vendetta, giungendo alla inaccettabile conclusione che la morte del padre era stata dal ricorrente accolta come eventualità preventivamente voluta. Né in tal senso potevano interpretarsi i colpi successivamente sparati (del resto contro bersagli fissi) e che avevano lo stesso intento minatorio del primo.
Anche era chiestoper tali considerazioni l'annullamento della pronuncia impugnata..
IN DIRITTO
Non ritiene questa Corte che la sentenza impugnata sia meritevole delle censure che le vengono mosse. che il Deve, anzitutto, osservarsi ricorso presentato personalmente dal Giordano contiene esclusivamente doglianze di fatto e pretende di sottoporre al controllo del giudice di
-legittimità, una diversa ed evidentemente, per il ricorrente, più adeguata
- valutazione delle resultanze processuali;
il che è inammissibile in cassazione, laddove cioè il vizio della motivazione
è valutabile in termini di assoluta carenza o di manifesta illogicità, ma resultante dal provvedimento impugnato,non già da una nuova visitazione delle circostanze probatorie già esaminate dal giudice di merito (cfr.
Sez. VI, 30.1.1992, Prisinzano). Infondate, peraltro, appaiono le censure mosse alla sentenza de qua, dal ricorso del difensore.
A proposito del quale, deve anzitutto osservarsi che, quand' anche fosse vero che la Corte di secondo grado avesje motivato,ai fini dell'affermata dolo eventuale, in terminisussistenza del attinenti effettivamente al dolo diretto, si tratterebbe di una contraddizione estrinseca alla validità del ragionamento in punto di responsabilità, non fosse altro che per il principio della continenza. Ovvero, essendo quella affermata una forma di elemento psicologico per così dire più tenue rispetto a quello ordinario, non lederebbe interesse alcun dell'imputato avervi provveduto con argomenti che attesterebbero al contrario l'esistenza della diretta coscienza e volontà della condotta e
dell'evento conseguitone.
La verità è, tuttavia, che, a parte un non risolutivo a dichiarazioni rese dal DA al accenno
P.M., introdotte nel fascicolo del giudizio ex art.500 c.p.p. e interpretate dal giudice di merito come sintomatiche del dolo diretto, la sen-
tenza contiene una convincente e corretta la volontarietà motivazione circa dell'omicidio, non qualificabile come colposo.
Naturalmente il ricorrente ha ragione, laddove evidenzia che l'acquisizione delle sue dichiarazioni al P.M., deve essere valutata alla luce del disposto dell'art.503 comma credibilità solo per stabilire lac.p.p., ovvero come si è della persona esaminata.Ma,da un lato detto - la motivazione della Corte genovese realtà tali da prescinde in dichiarazioni;
e, dall'altro, è lecito dire che la credibilità del DA ne esce gravemente compromessa, non fosse che per la varietà delle versioni rese, sintomo visibile non già di un turbamento psicologico (del tutto inattendibile con l'avanzare del procedimento e quindi il trascorrere del tempo), ma di una linea difensiva liberamente scelta e rivelatasi, alla resa dei conti, non producente.
Ciò posto, deve comun que osservarsi che la
ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito è non solo, come è ovvio, non più sindacabile in questa sede,ma accettata concordemente dalle parti. E' pacifico, in altri termini, che il DA abbia sparato un primo colpo attraverso la porta chiusa dell'abitazione, in direzione dell'esterno; e altri due, all'aperto e sulle tracce del padre. Si tratta solo di qualificare tale condotta sul piano giuridico.
In primo e in secondo grado, è stato affermato che il ricorrente agì dolosamente, non colposamente;
la
Corte genovese ha specificato trattarsi di dolo eventuale;
sul che ritiene di concordare questo
Supremo Collegio, escludendo invece l'ipotesi colposa, sia pure aggravata ex art.61 n.3 c.p. E' consolidata giurisprudenza che il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nel momento
volitivo, sta nella previsione del fatto di „reato che, nel dolo eventuale, si propone come incerto ma. concretamente possibile e,per conseguenza, ne viene il rischio. Nella colpa con accettato la _verificabilità dell'evento. previsione, invece, rimane come ipotesi astratta, che nella coscienza dell'agente non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta (si veda, tra le altre, Sez. I, 28.1.1991, Caporaso).
E' altrettanto pacifico che l'indagine psicologica per accertare il dolo eventuale dell'agente, vada compiuta essenzialmente sul fatto, nel suo svolgimento reale, nonché sulle modalità esecutive di esso e su ogni altro elemento obiettivo che concorra a dimostrare un atteggiamento dalla volontà didoloso, caratterizzato Ли
agire, finalizzata intrinsecamente a uno scopo determinato e perseguito. In via sussidiaria, può essere necessario l'esame del moviente ispiratore del delitto, che deve essere aderente alla dinamica del fatto e dei comportamenti dei soggetti attivo e passivo (cfr. Sez.II, 17.2.1993, n.1475).
Alla luce di tali principi, appare corretta la motivazione della sentenza impugnata.
I giudici di merito hanno messo in risalto come il
DA, munitosi di una pistola nell'immediato seguito al violento alterco con il padre, l'aveva poi custodita indosso nelle ore successive;
che, sia pure avvertito dalla madre delle intenzioni aggressive del padre,il quale si trovava nel cortile all'abitazione, l'aveva esterno usata, sparando una prima volta attraverso il
fragile battente chiuso e, successivamente, altre
• due volte sempre all'indirizzo del padre, secondo A
l'insindacabile ricostruzione in fatto della sentenza.
Appare assolutamente logica e condivisibile l'osservazione che, se davvero il ricorrente avesse voluto semplicemente intimidire il padre, non avrebbe sparato ad altezza d'uomo e sia pure attraverso porta chiusa, la cuiuna consistenza, peraltro (che necessariamente doveva essere nota al DA, abitante di quella casa) peritalmente assolutamente inidonea, come era accertato, ad imprimere al proiettile una benché minima deviazione di percorso. Ora,la direzione univoca;
e dello sparo appare davvero l'interpretazione della sua volontarietà in senso aggressivo e, sia pure evntualmente, omicidiario, appare corroborata dai due colpi a seguire.Se si pensa che il padre si stava allontanando, in nessun modo si concilia con l'asserito semplicementeintento difensivo/minatorio la reiterazione dei colpi.Tanto più, in quanto lo stesso DA ammette di avere trovato resistenza nell'aprire la porta;
logica conseguenza, questa, e a tutti percepibile, dell'opposizione che qualcuno (e solo padre, nellail reale conoscenza avuta dal ricorrente) vi retrostava;
e dunque, doveva essere
stato raggiunto dal primo colpo. La direzione ad altezza d'uomo di quest e la successiva reiterazione della condotta aggressiva,denotano la volontà di agire a costo di uccidere, ovvero, una classica ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale, essendo;
l'agente rappresentato il rischio mortale e avendolo accettato come ipotesi concretamente realizzabile in un quadro di rischio previsto e voluto. Del resto,concorda in tal senso il movente della condotta, originato da una rib ellione ad un regime paterno di continue angherle e sopraffazioni,mosso da intento punitivo e reattivo, prima ancora che asseritamente defensionistico.
E qui occorre spendere alcune considerazioni sull'altro motivo di ricorso, attinente appunto alla sussistenza della causa scriminante ex art.52 c.p. La Corte di secondo grado non l'ha presa in considerazione, limitandosi ad osservare che non
v'era uno specifico motivo di appello.A prescindere da ciò e dall'eventuale insorgere di un obbligo motivazionale ex officio, in collegamento con
l'art. 129 p.,deve rilevarsi che T'odierna
.
censura & puramente teorica e del tutto generica.Il
DA, difatti, si duole dell'omessa motivazione sul punto, ma non enuclea alcun argomento di fatto0 di diritto che, specificamente, inducesse all'ipotizzazione della causa giustificatrice.Cosicché in nessun- modo può esercitarsi, al riguardo, il sindacato di questa
Corte. Ne consegue che il ricorso va respinto, con le ulteriori statuizioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, addi 24.2.1994 IL CONSIGLIERE RELATORECONSIGT WERE
IL PRESIDENTE
2.N.Nolls
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 21 APR 1994 Sacripanti Leonardo
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA