Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità.
Commentari • 2
- 1. Guida in stato di ebbrezza: il difensore deve dimostrare i mancati controlli sull'etilometroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Cassazione penale , sez. IV , 15/12/2020 , n. 11679) Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
Leggi di più… - 2. Coniuge umiliato con comportamenti ripetuti? (Cass. 8312/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2016, n. 41525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41525 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
4 1525-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 15 dicembre 2016 Dott. Luca RAMACCI Presidente SENTENZA N.3857 Dott. Chiara GRAZIOSI Consigliere Dott. Gastone ANDREAZZA Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Consigliere Dott. Enrico MENGONI REGISTRO GENERALE n. 51711 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: AM CE, nato ad [...] il [...]; AM SM, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 10453 della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 Maggio 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentita, altresì, per i ricorrenti l'avv.ssa Francesca Beatrice SURACE, del foro di Roma, in sostituzione della avv.ssa Patrizia SURACE, del foro di Palmi, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 7 maggio 2015 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta dal Tribunale di Palmi nei confronti di AM CE e ad AM SM, riconosciuti responsabile del reato di cui all'art. 6, comma 1, del dl n. 210 del 2008, per avere, in concorso fra loro, trasportato su di un autocarro di proprietà di terza persona, in assenza della apposita autorizzazione rifiuti speciali, pericolosi e non, in territorio di Gioia Tauro. Hanno interposto ricorsi per cassazione i due prevenuti affidandoli ad un unico, comune, motivo. Hanno, infatti dedotto i prevenuti che non essendo stata prorogata per la Regione Calabria la disposizione che dichiarava per tale Regione l'esistenza dello stato di emergenza relativamente ai rifiuti, la disposizione loro applicabile non era il dl n. 210 del 2008 ma la norma generale costituita dall'art. 256 del dlgs n. 152 del 2006; poiché detta disposizione sanziona la condotta loro ascritta, qualificandola come contravvenzione e non come delitto, in termini assai più miti di quella loro applicata, due ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata. All'esito della discussione della causa, tenutasi nel corso della odierna udienza, la difesa degli imputati ricorrenti ha depositato richiesta di spese dello Stato. AV liquidazione dei compensi, essendo stati i medesimi ammessi al patrocinio a CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza. Osserva, infatti, il Collegio che non ha assolutamente errato la Corte reggina ad applicare quale norma precettiva in relazione alla condotta contestata ai due prevenuti la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 210 del 2008. Invero, con dPCm del 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009, e recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria", è stata disposta la proroga a tutto il 31 dicembre 2009 dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione. 2
Considerato che
il reato addebitato ai due prevenuti - sulla cui materialità non vi è alcuna contestazione, concernendo essa solamente il regime normativo da applicarsi al fatto commesso risulta essere stato perpetrato in data 10 settembre 2009, non vi è dubbio che esso, stante, appunto la normativa emergenziale nello specifico settore relativa alla Regione Calabria, ricadesse nella previsione punitiva di cui al citato decreto legge n. 172 del 2008 (in tal senso, in termini, si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 aprile 2011, n. 16026), e non in quella generale di cui all'art. 256 del dlgs n. 152 del 2006. Per mera completezza argomentativa si osserva la irrilevanza ai fini del decidere del fatto che, successivamente alla scadenza del predetto dPCm del 18 dicembre 2008, lo stato emergenziale sia venuto meno, posto che la natura temporanea della norma violata, esclude la applicabilità ad essa del principio della prevalenza della lex mitior di cui all'art. 2 cod. pen., stante la espressa deroga al principio in questione contenuta nel comma 5 dello stesso art. 2 cod. pen. nel caso di leggi eccezionali o temporanee. Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore della difesa degli imputati, osserva il Collegio che la stessa deve essere presentata di fronte ai giudici del merito;
come infatti già in passato rilevato da questa Corte, in materia di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi è il giudice che abbia la disponibilità А materiale e giuridica degli atti del processo (così: Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 novembre 2004, n. 43463). Con riferimento alla Corte di cassazione essa ha un accesso agli atti del processo assai limitato e finalizzato esclusivamente alla valutazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio, sicché non può dirsi che la stessa abbia, in senso pieno, la disponibilità giuridica degli atti che, invece, una volta definito ai giudizio di legittimità, saranno nuovamente restituiti, con pienezza di accesso, al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. E, pertanto, a questo che competerà di provvedere in ordine alla liquidazione dei compensi nei confronti del difensore o dei difensori dell'imputato non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei prevenuti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 3
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016 II Presidente Il Consigliere estensore (Andrea GENTILI) (Luca RAMACCI) Aunda funtie DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 SET 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4